Ordinanza n. 292 del 2003

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ORDINANZA N.292

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai Signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

- Paolo MADDALENA

- Alfio FINOCCHIARO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, comma 2, e 24, comma 1, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 agosto 2002, depositato in Cancelleria il 12 agosto 2002 ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2002.

    Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

    udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2003 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

    uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

    Ritenuto che con ricorso notificato il 2 e depositato il 12 agosto 2002 (registro ricorsi n. 48 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli articoli 20, comma 2, e 24, comma 1, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, (Disciplina organica dei lavori pubblici), in riferimento agli articoli 3, 117, commi 1 e 2, lettera e), nonché 120, della Costituzione, ed in riferimento agli articoli 12 e 49 del Trattato CE e alla direttiva CE 14 giugno 1993, n. 93/37;

    che ad avviso del ricorrente, l'art. 20, comma 2, della legge regionale citata, nell'individuare il criterio della “collocazione operativa” dei concorrenti fra quelli da utilizzare per riportare i candidati nel numero massimo di trenta, eventualmente fissato nel bando di gara ai sensi del comma 1, in caso di affidamento di lavori mediante procedura ristretta, eccede la competenza regionale, violando l'art. 120 della Costituzione, che fa divieto alle regioni di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale, nonché l'art. 3 della Costituzione, attraverso il quale si realizzerebbe anche la violazione dell'art. 12 e, indirettamente, dell'art. 49 del Trattato CE, poiché questo vieta ogni forma di discriminazione basata sulla cittadinanza ed è inteso dalla Corte di Giustizia come espressione del principio generale di uguaglianza, nonché, indirettamente, dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, che impone anche alle regioni il rispetto del diritto comunitario, senza che possa valere la circostanza che la normativa censurata si applica ai lavori al di sotto della soglia comunitaria, trattandosi di violazione indiretta dell'art. 117 della Costituzione, attraverso la violazione dell'art. 3 della Costituzione;

    che, sempre ad avviso del Governo, l'art. 24, comma 1, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2002, nel facoltizzare le amministrazioni aggiudicatrici ad introdurre, nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criteri di priorità per le imprese che hanno sede legale nella  Regione, da almeno tre anni dalla data del bando di gara, o che hanno eseguito nella  Regione lavori similari a quelli oggetto di gara negli ultimi tre anni dalla data del bando, eccede la competenza della Regione violando l'art. 117, comma 1, della Costituzione, attraverso la violazione della direttiva CE n. 93/37, poiché la stessa esistenza della norma impugnata, nonostante la non applicabilità, determina un'infrazione comunitaria, con conseguente responsabilità diretta dello Stato; nonché l'art. 3 della Costituzione per difetto di ragionevolezza, essendo la norma impugnata fondata sulla volontà di favorire le imprese locali;

    che, infine, entrambi gli articoli impugnati eccedono la competenza della Regione, violando l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, in base al quale la disciplina della concorrenza e le deroghe ai suoi principi rientrano nella legislazione esclusiva dello Stato, mentre la previsione di situazioni di favore per le imprese con sede od operanti nella Regione o in territori vicini contrasta con i principi del mercato concorrenziale, neutralizzando il vantaggio concorrenziale dell'impresa capace di offrire il prezzo minore;

    che si è costituta la Regione Friuli-Venezia Giulia chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato, con riserva di illustrarne i motivi nella memoria;

    che in prossimità dell'udienza, la Regione e l'Avvocatura hanno depositato memorie;

    che la Regione, premesso che, in data 17 aprile 2003, il Consiglio regionale ha modificato – nell'ambito del d.d.l.r. n. 303 – le norme impugnate dal Governo in modo da eliminare le censure, aggiunge che la memoria è depositata per l'ipotesi che la Corte ritenga ancora sussistente la materia del contendere in riferimento al periodo precedente l'entrata in vigore della modifica, precisando che l'attuazione dell'art. 20, comma 2, era condizionata all'emanazione di un regolamento mai avvenuta;

    che, rispetto alle intervenute modifiche, la Regione sottolinea che dall'art. 20, comma 2, n. 14 del 2002 è stato eliminato ogni riferimento al criterio della “collocazione operativa”; che l'art. 24 legge regionale citato è stato abrogato e, conseguentemente, è stato abrogato l'art. 17, comma 3, n. 9), che lo richiamava;

    che nel corso dell'udienza pubblica la Regione ha comunicato che il giorno 5 maggio 2003 il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Supplemento straordinario n. 3) ha pubblicato la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), il cui art. 13, commi 6 e 8, ha integralmente sostituito, rispettivamente, gli art. 20 e 24 della legge regionale 14/2002, sopprimendo le disposizioni impugnate.

    Considerato che quanto sopra evidenziato integra un mutamento del quadro normativo, attinente alle disposizioni regionali oggetto di censure da parte del Governo, tale da incidere radicalmente sui termini della sollevata questione, sì da fare venire meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia della Corte (vedi, sentenze n. 438 del 2002 e 84 del 1988, nonché ordinanze n. 443 del 2002 e 347 del 2001), tenendo anche presente la non smentita dichiarazione della difesa della Regione circa la non applicazione delle norme impugnate;

    che, in siffatta situazione, è d'uopo concludere, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, che sia venuta meno la materia del contendere;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, comma 2, e 24, comma 1, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 117, commi 1 e 2, lettera e), nonché 120 della Costituzione, ed in riferimento agli articoli 12 e 49 del Trattato CE ed alla direttiva CE 14 giugno 1993, n. 93/37, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso indicato in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2003.