ORDINANZA N.184
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza dell’11 novembre 2002 dal Tribunale di Como nel procedimento di esecuzione promosso dalla Rileno s.p.a. c/ Balzarotti Enrichetta, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto che il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Como – nel corso del procedimento esecutivo promosso contro Balzarotti Enrichetta dalla Rileno s.p.a., concessionaria del servizio riscossione tributi nella provincia di Como, ed avente ad oggetto quale bene pignorato la pensione INPS della Balzarotti – ha sollevato, con ordinanza dell’11 novembre 2002, questione di legittimità costituzionale dell’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il pignoramento della pensione INPS per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, indicando quale tertium comparationis l’art. 2 n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni).
Considerato che, con sentenza n. 468 del 2002, depositata il 22 novembre 2002, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, «nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall’art. 2, comma primo, n. 3 del d.P.R. n. 180 del 1950, la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall’INPS»;
che, conseguentemente, la questione sollevata dal rimettente merita di essere riesaminata alla luce dello ius superveniens costituito dalla citata sentenza di questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.