ORDINANZA N.182
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 464, comma 3, del codice di procedura penale, promossi con n. 5 ordinanze del 2 maggio 2002 dal Tribunale di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. da 411 a 415 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.Ritenuto che con cinque ordinanze di identico contenuto il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 464, comma 3, del codice di procedura penale «nella parte in cui esclude la possibilità di richiedere l’ammissione all’oblazione dei contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali l’esercizio dell’azione penale, con emissione del decreto penale di condanna, sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, opposto dagli stessi»;
che il giudice a quo sottolinea come, in base all’art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, i reati di cui all’art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, risultano attualmente puniti con la pena alternativa dell’ammenda e della permanenza in casa: sanzione, quest’ultima, da considerare, a norma dell’art. 58 del medesimo d.lgs. n. 274 del 2000, come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria; sicché, stante, appunto, la sanzione alternativa, nel caso in esame non potrebbe «logicamente escludersi l’ammissione all’oblazione del contravventore che vi abbia fatto richiesta», ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen.;
che, pertanto – osserva il rimettente – la «tutela del cittadino» risulterebbe diversa in rapporto al momento in cui il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale, formulando la richiesta di emissione del decreto penale: infatti, mentre nel caso di decreto penale di condanna emesso dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, il contravventore ha l’opportunità di scegliere tra l’opposizione e la richiesta di oblazione, quest’ultima risulterebbe invece preclusa nell’ipotesi di decreto penale di condanna emesso prima della entrata in vigore del medesimo decreto, essendo stabilita dalla normativa precedente la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda;
che da ciò deriverebbe, dunque, la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., stante l’irragionevole disparità di trattamento che, lungi dal discendere da «eventi oggettivi riconducibili alla condotta del reo», dipenderebbe esclusivamente «dall’occasionalità dell’esercizio dell’azione penale, rispetto a fatti commessi nello stesso arco di tempo e sanzionati, in quel tempo, in modo eguale».
Considerato che le ordinanze sollevano l’identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi devono essere riuniti per essere definiti con un’unica decisione;
che, peraltro, tutte le ordinanze di rimessione sono completamente prive di qualsiasi indicazione sulle fattispecie sottoposte all’esame dell’odierno rimettente, così come è stata totalmente omessa ogni motivazione in punto di rilevanza della questione sottoposta allo scrutinio di questa Corte;
che, pertanto, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (v., fra le tante, l’ordinanza n. 21 del 2003 e l’ordinanza n. 147 del 2002), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALEriuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 464, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.