ORDINANZA N.142
ANNO 2003REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promossi con ordinanze del 21 marzo, del 4 aprile (n. 2 ordinanze), del 10 aprile, dell’8 maggio e del 26 giugno 2002, emesse dal Tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai numeri 269, 313, 314, 347, 406 e 407 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 22, 28, 33 e 37, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2003 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con le sei ordinanze in epigrafe, di identico contenuto, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative);
che le prime quattro ordinanze sono state emesse nel corso di separati giudizi di opposizione proposti dall’Amministrazione finanziaria dello Stato contro decreti ingiuntivi, con i quali il Presidente del Tribunale di Firenze, su ricorsi della s.p.a. Italiana presse, della s.r.l. Sorgente Orticaia, della s.r.l. Polinvest e della s.r.l. Finprogram, le aveva ingiunto la restituzione di somme indebitamente pagate da tali società a titolo di tassa annuale di concessione governativa per il mantenimento dell’iscrizione nel registro delle imprese;
che le altre ordinanze sono state emesse nel corso di separati giudizi introdotti dalla s.r.l. MI.FA.DI e dalla s.r.l. Mori Arturo contro la stessa Amministrazione, per ottenere la restituzione di somme da esse indebitamente pagate allo stesso titolo;
che in tutti i giudizi, come riferisce il rimettente, l’Amministrazione finanziaria ha eccepito l’improponibilità della domanda, proposta tardivamente dopo il decorso del termine di decadenza previsto dalla norma impugnata;
che, ad avviso del rimettente, tale norma, <<nella parte nella quale non prevede una diversificazione del trattamento del diritto al rimborso sorgente dall’indebito rispetto a quello sorgente dall’errore>>, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo, con memorie di identico contenuto, l’inammissibilità o comunque la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi devono essere riuniti, in quanto le ordinanze di rimessione pongono la stessa questione;
che il Giudice rimettente – sul presupposto che il rimborso delle somme pagate a titolo di tassa annuale di “mantenimento dell’iscrizione originaria” nel registro delle imprese, deve ritenersi, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, regolato dall’art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, che assoggetta la richiesta di restituzione delle tasse di concessione governativa erroneamente pagate al termine di decadenza di tre anni dal giorno del pagamento – afferma che tale norma contrasta con l’art. 3 della Costituzione, in quanto non distingue tra rimborso da indebito e rimborso da errore;
che siffatta questione, già sollevata dallo stesso Giudice, è stata dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con ordinanza n. 113 del 2002;
che tale ordinanza ha rilevato: a) che, in epoca successiva alla formazione del ricordato orientamento giurisprudenziale, l’art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), ha stabilito che il rimborso della differenza tra quanto versato e quanto dovuto a titolo di tassa di mantenimento deve essere chiesto nei termini previsti dall’art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972; b) che, per effetto di questo rinvio, l’assoggettamento del rimborso delle somme indebitamente pagate per il titolo in esame al termine triennale di decadenza non deriva (come riteneva il Giudice rimettente) dall’art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 - che incostituzionalmente equiparerebbe rimborso da errore e rimborso da indebito – ma direttamente dall’art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 1998, peraltro non impugnato; c) e che quindi la questione di legittimità costituzionale era stata prospettata con riguardo a una norma diversa da quella specificamente e direttamente applicabile alla fattispecie, onde la sua manifesta inammissibilità;
che la motivazione di tutte le ordinanze in epigrafe, alcune anteriori ed altre successive alla citata decisione della Corte, è identica a quella dell’ordinanza allora esaminata, per cui ricorre il medesimo profilo di manifesta inammissibilità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.