Ordinanza n. 113 del 2002

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ORDINANZA N.113

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra il Ministero delle finanze e la Confezioni Salco s.p.a. in liquidazione, iscritta al n. 693 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza in data 18 maggio 2001 il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative);

che l’ordinanza é stata resa nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dall’amministrazione finanziaria dello Stato contro il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Firenze, su ricorso di una società per azioni in liquidazione, le aveva ingiunto la restituzione delle somme dalla stessa pagate a titolo di tassa di concessione governativa per gli anni 1985-1988 per il c.d. mantenimento dell’iscrizione originaria nel registro delle imprese;

che – avendo l’opponente eccepito la decadenza dall’azione di restituzione ai sensi della norma impugnata ed avendo l’opposta replicato sollevando eccezione di illegittimità costituzionale di tale norma - il rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione in riferimento all’art. 3 Cost., rilevando che la norma lederebbe tale parametro <<nella parte nella quale non prevede una diversificazione del trattamento del diritto al rimborso sorgente dall’indebito rispetto al rimborso sorgente dall’errore>>:

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale ha sostenuto l’inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente – sul presupposto che il rimborso delle somme pagate negli anni 1985-88 a titolo di tassa annuale di "mantenimento dell’iscrizione originaria" nel registro delle imprese, sia regolato dall’art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), che assoggetta la richiesta di restituzione delle tasse di concessione governativa erroneamente pagate al termine di decadenza di tre anni dal giorno del pagamento – propone la questione di legittimità costituzionale di tale norma sotto il profilo che essa non distinguerebbe tra rimborso da indebito e rimborso da errore;

che - dopo la sentenza della Corte di Giustizia della CEE che aveva sancito l’illegittimità della tassa di mantenimento – la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che l’istanza di rimborso fosse soggetta al termine di decadenza fissato dall’art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972;

che, peraltro, il rimettente non considera che in epoca successiva l’art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), ha stabilito che il rimborso della differenza tra quanto versato e quanto dovuto a titolo di tassa di mantenimento negli anni 1985-1988 deve essere chiesto nei termini previsti dall’art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972;

che – per effetto di tale rinvio operato dalla legge del 1998 al decreto del 1972 - l’assoggettamento del rimborso di quanto indebitamente pagato per "tassa di mantenimento" al termine triennale di decadenza non deriva (come ritiene il giudice rimettente) dall’art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 - che incostituzionalmente equiparerebbe rimborso da errore e rimborso da indebito – ma direttamente dall’art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 1998, peraltro non impugnato;

che, quindi, l’ordinanza di rimessione ha prospettato la questione di legittimità costituzionale con riguardo a una norma diversa da quella specificamente e direttamente applicabile alla fattispecie;

che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2002.