Ordinanza n. 118 del 2003

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ORDINANZA N. 118

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Riccardo                       CHIEPPA                                  Presidente

-      Gustavo                        ZAGREBELSKY                        Giudice

-      Valerio                          ONIDA                                              "

-      Carlo                             MEZZANOTTE                                "

-      Fernanda                       CONTRI                                            "

-      Guido                            NEPPI MODONA                            "

-      Piero Alberto                CAPOTOSTI                                     "

-      Annibale                       MARINI                                            "

-      Franco                           BILE                                                  "

-      Giovanni Maria             FLICK                                               "

-      Ugo                               DE SIERVO                                      "    

-      Romano                        VACCARELLA                               "

-      Alfio                             FINOCCHIARO                               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 27 marzo 2002 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento civile vertente tra Paratore Irene Carmela ed altro e S.I.A.D. s.p.a. (ora Aurora Assicurazione s.p.a.) ed altri, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2002.

         Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza emessa il 27 marzo 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile;

che nel giudizio a quo, come riferisce il giudice rimettente, i convenuti hanno eccepito l’estinzione del processo, perché riassunto oltre il termine di sei mesi dalla dichiarazione dell’evento interruttivo, resa in udienza dal procuratore della parte; mentre gli attori hanno sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile “nella parte in cui non prevedono che, nell’ipotesi di dubbio o di controversia in merito alla dichiarazione di interruzione del processo che comporta decisione riservata da parte del Giudice, il termine deve decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento adottato dal Giudice stesso e non dal momento della dichiarazione dell’evento in udienza”;

che il rimettente, ritenendo non manifestamente infondata l’eccezione degli attori, ha rimesso gli atti a questa Corte per la pronuncia sulla indicata questione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che, ad avviso della difesa erariale, l’ordinanza di rimessione sarebbe priva di motivazione in relazione all’asserito contrasto della norma denunciata con i parametri costituzionali invocati;

che la questione sarebbe comunque manifestamente infondata, in quanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, l’interruzione del processo non dipende dal provvedimento del giudice, ma si verifica per il solo fatto che la causa interruttiva sia stata dichiarata in udienza dal procuratore della parte e con decorrenza dal momento della dichiarazione.

Considerato che l’ordinanza di rimessione è del tutto priva di motivazione in ordine alle ragioni del dubbio di legittimità costituzionale manifestato dal giudice a quo, il quale si è limitato a richiamare l’eccezione svolta dalla parte attrice, ritenendola non manifestamente infondata;

che la carenza di un’autonoma motivazione rende inammissibile la questione, poiché il giudice è tenuto a rendere espliciti i motivi che lo inducono a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata (tra le tante, ordinanza n. 243 del 2002).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2003.