ORDINANZA N.90
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2003.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;
ravvisata la necessità della correzione di errore materiale occorso nella redazione dell’ordinanza n. 2 del 2003.
Visto l’art. 21 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nell’ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2003 sia così corretto il seguente errore materiale: nel penultimo capoverso del Considerato, la parola "locatore" è sostituita con la parola "locatario".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.