Ordinanza n. 504/2002

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ORDINANZA N.504

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                      Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                        Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                         NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                               "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                   "

- Paolo                           MADDALENA                     "

ha pronunciato la seguente                  

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note dei direttori della Banca d'Italia delle Filiali di Trento e Bolzano, nn. 005141 e 003469 del 24 giugno 1999, relative alla disapplicazione della legislazione regionale e alla diretta applicazione della normativa statale in materia di requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale di istituti di credito con articolazione territoriale regionale, promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 24 agosto 1999, depositato in cancelleria il 1° settembre successivo ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso notificato il 24 agosto 1999, e depositato il 1° settembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato e, per esso, della Banca d'Italia, Filiali di Trento e di Bolzano, con riguardo alle note dei direttori delle predette Filiali in data 24 giugno 1999, rispettivamente, nn. 005141 e 003469, con le quali è stata richiesta la disapplicazione della legislazione regionale e la diretta applicazione della normativa regolamentare statale in materia di requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale;

che, ad avviso della Regione ricorrente, le note indicate recherebbero grave pregiudizio all'autonomia regionale in riferimento agli artt. 5, numero 3, 4, numero 9, e 16 dello statuto di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), alle relative norme di attuazione (d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale" e d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, recante "Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza delle cooperative"), all'art. 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria creditizia), nonché all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

che dopo aver indicato le fonti della propria competenza legislativa ed amministrativa in materia di "ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale", la ricorrente sottolinea come tali competenze siano fatte salve anche dalla legislazione statale in materia bancaria. Viene citato, in proposito, l'art. 159, comma 3, del decreto legislativo n. 385 del 1993, che riconosce la competenza attribuita agli organi regionali nelle materie disciplinate dall'art. 26, vale a dire i requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali, ovvero la materia disciplinata, nell'esercizio delle potestà statutarie, dalla legge regionale n. 1 del 1987;

che, in conformità a tale ratio, il regolamento del Ministero del tesoro, che disciplina i requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti bancari, non può costituire, si osserva ancora nel ricorso, fonte di diretta disciplina normativa nelle Regioni a statuto speciale, né può determinare obbligo di adeguamento da parte delle banche regionali;

che, secondo la ricorrente, si appalesa inconferente il richiamo fatto nelle contestate note alla giurisprudenza costituzionale, in particolare alla sentenza n. 224 del 1994, in quanto tale sentenza si limita a sancire la correttezza della qualificazione delle norme richiamate dall'art. 159 come inderogabili, senza prendere, peraltro, posizione in ordine al significato del doppio richiamo operato dall'art. 26, sia come norma inderogabile per le Regioni speciali sia per salvaguardare la competenza regionale nelle relative materie;

che neanche sulla base delle norme comunitarie troverebbe giustificazione l'operato di cui si discute. Ed invero, la regola comunitaria può suggerire una distinzione tra l'organo abilitato a seguire in termini di controllo la gestione nel suo divenire quotidiano, cioè il collegio sindacale, e l'attività annuale di certificazione dei conti, che può essere svolta all'esterno. Ed in tale senso è orientata la disciplina regionale, che prevede che il collegio sindacale sia composto da persone più vicine all'ambiente di formazione proprio delle banche rurali e popolari, mentre il riscontro oggettivo annuale sui conti può essere affidato a società e specialisti esterni, abilitati secondo la legge;

che in via subordinata, la Regione ricorrente chiede che, comunque, sia riconosciuta in capo ad essa la competenza a dare alle banche regionali le opportune istruzioni circa il comportamento da tenere;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso;

che, successivamente, in data 14 maggio 2002, la Regione Trentino-Alto Adige ha depositato atto di rinuncia al ricorso de quo, motivato dal riconoscimento da parte dello Stato della competenza legislativa regionale nella materia de qua e dalla intervenuta promulgazione della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 (Attuazione della direttiva n. 89/646 di data 15 dicembre 1989, del Consiglio delle comunità) con la determinazione dei requisiti di professionalità degli esponenti delle banche in forma di Società per azioni e delle Banche popolari;

che tale atto di rinuncia risulta accettato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri con atto modificato in data 21 maggio 2002.

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.