Ordinanza n. 502/2002

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ORDINANZA N. 502

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Cesare                         RUPERTO           Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA            Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY      "

- Valerio                        ONIDA                      "

- Carlo                           MEZZANOTTE        "

- Fernanda                     CONTRI                    "

- Guido                          NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI             "

- Annibale                     MARINI                    "

- Franco                         BILE                           "

- Giovanni Maria          FLICK                                    "

- Francesco                    AMIRANTE              "

- Ugo                             DE SIERVO              "

- Romano                      VACCARELLA        "

- Paolo                           MADDALENA         "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), promosso con ordinanza del 7 dicembre 2001 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la FIAT s.p.a. e l’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ed altra, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visti gli atti di costituzione dell’ INPS e della FIAT s.p.a.;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 7 dicembre 2001 ed iscritta al n. 119 R.O. del 2002 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro - nel corso di un giudizio di opposizione proposto dalla Fiat s.p.a. nei confronti della Uniriscossioni s.p.a. e dell’I.N.P.S. avverso la cartella esattoriale con cui la Uniriscossioni, in qualità di ente esattore, le aveva intimato il pagamento dell'importo di L. 80.453.794 a titolo di mancato versamento di contributi all’I.N.P.S. e somme aggiuntive, in relazione ad una pretesa indebita "fiscalizzazione degli oneri sociali" effettuata in riferimento a vari contratti di formazione lavoro stipulati successivamente al 31 maggio 1988 - ha sollevato (sull’assunto dell’opponente di avere invece titolo per il beneficio) questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001);

che tale norma ha dettato l’interpretazione autentica dell’art. 3, sesto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, disponendo che esso si deve interpretare <<nel senso che ai contratti di formazione lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali>>; .

che il Giudice rimettente osserva che la domanda sarebbe stata accoglibile alla stregua dell’art. 3, commi 5 e 6, del d.l. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984, sulla base dell’orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole al cumulo fra il sistema contributivo previsto per detta tipologia di contratti dal comma 6 e quello della fiscalizzazione, in assenza di una espressa deroga, ma rileva che non può più esserlo in forza della norma censurata;

che, secondo il rimettente, quest’ultima non sarebbe diretta a chiarire il senso delle disposizioni preesistenti o ad escludere una delle alternative interpretative dal suo testo potenzialmente desumibili, proprio perché nessun dubbio interpretativo era emerso sull’applicabilità della fiscalizzazione;

che, invece, la norma sarebbe diretta ad intervenire sui giudizi in corso, in contrasto con un’interpretazione che si era ormai consolidata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria nella quale ha in primo luogo sostenuto l’inammissibilità ed infondatezza della questione e, quindi, in una memoria illustrativa depositata nell’imminenza della camera di consiglio, che la questione è stata nelle more dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 374 del 2002;

che si è pure costituita la Fiat s.p.a., depositando memoria anteriormente alla pubblicazione della citata sentenza e sostenendo la fondatezza della questione;

che è stata disposta la trattazione della questione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato che successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione in epigrafe la stessa questione da essa sollevata è stata da questa Corte decisa con la sentenza n. 374 del 2002 nel senso della infondatezza;

che, pertanto, la questione prospettata dall’ordinanza in epigrafe dev’essere dichiarata ora manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.