Ordinanza n. 500/2002

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ORDINANZA N. 500

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                       Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                         Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                          NEPPI MODONA                "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                               "

- Francesco                    AMIRANTE                          "         

- Ugo                             DE SIERVO                          "         

- Romano                      VACCARELLA                   "         

- Paolo                           MADDALENA                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 255, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l’11 luglio 2001 dal Tribunale di Padova, nel procedimento civile vertente tra Pase Davide ed altra e la Direzione Provinciale del Lavoro - sede di Padova, iscritta al n. 892 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 255, primo comma, del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente è investito della trattazione di un giudizio civile nel corso del quale un testimone, regolarmente intimato, non è comparso senza addurre un legittimo impedimento;

che il giudice a quo ritiene quindi di dover procedere alla condanna del teste alla pena pecuniaria che la disposizione impugnata stabilisce nella misura minima di lire quattromila e massima di lire diecimila;

che il rimettente, rilevato che l’art. 133 del codice di procedura penale prevede per il testimone non comparso il pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione, ritiene incomprensibile una tale disparità di trattamento per i testi non comparsi;

che, come osserva il giudice a quo, la questione è già stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte con l’ordinanza n. 30 del 2000, con la quale, pur riconoscendosi l’inadeguatezza della sanzione prevista dalla norma censurata, si è stabilito che "la determinazione della misura delle sanzioni appartiene alla discrezionalità del legislatore, cui è riservata anche la modifica e l’adeguamento delle stesse, non potendo questa Corte sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore nelle discrezionali scelte, sia per la determinazione dei precetti, sia quanto al tipo che alla entità delle rispettive sanzioni" e che "vi è piena autonomia del sistema processuale civile rispetto a quello penale, di modo che essi non sono comparabili ai fini della violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione";

che, ad avviso del rimettente, nessuno dei due argomenti utilizzati dalla Corte appare condivisibile, dal momento che la stessa giurisprudenza costituzionale ha precisato che la discrezionalità del legislatore deve rispettare il limite della ragionevolezza, senza dar luogo ad una disparità di trattamento irrazionale ed ingiustificata, e che non vi sarebbe alcuna differenza tra la condotta del testimone che non compare nel processo penale e quella di chi rifiuta il suo ufficio in quello civile, sicché la disparità di trattamento sarebbe irragionevole ed arbitraria, anche in considerazione del medesimo trattamento sanzionatorio penale invece previsto dall’art. 372 del codice penale per il teste che dichiara il falso;

che, come rileva ancora il rimettente, la Corte, con la sentenza n. 149 del 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 251 cod. proc. civ., estendendo in tal modo al testimone nel processo civile la formula del giuramento prevista dall’art. 497 cod. proc. pen., "segno questo che, almeno sotto qualche profilo, il processo civile ed il processo penale non sono forse così drasticamente incomparabili, come invece ritenuto dalla Corte nella citata ordinanza n. 30 del 4 febbraio 2000";

che, come osserva infine il Tribunale di Padova, la disposizione impugnata si pone in contrasto anche con l’art. 111, secondo comma, Cost., sotto il profilo della ragionevole durata del processo, perché il timore della irrogazione di una sanzione tanto esigua non può certo indurre il teste a comparire davanti al giudice.

Considerato che il Tribunale di Padova dubita della legittimità costituzionale dell’art. 255, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede per il testimone non comparso senza un giustificato motivo la condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire diecimila, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 133 del codice procedura penale per il teste non comparso nel processo penale, nonché dell’art. 111 Cost., essendo la sanzione, per sua stessa esiguità, contraria al principio della ragionevole durata del processo;

che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione oggi impugnata, stabilendo che la determinazione della misura delle sanzioni appartiene alla discrezionalità del legislatore, cui è riservata anche la modifica e l’adeguamento delle stesse, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore sia in ordine alla determinazione dei precetti, sia quanto al tipo e all’entità delle rispettive sanzioni (ordinanza n. 30 del 2000);

che questa Corte ha inoltre costantemente affermato che il sistema processuale civile e quello penale sono fra loro autonomi e non sono quindi comparabili ai fini della violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. (da ultimo, sentenza n. 78 del 2002);

che gli argomenti addotti dall’odierno rimettente nulla aggiungono al riguardo, neppure sotto il diverso profilo della ragionevole durata del processo, ora espressamente previsto dall’art. 111, secondo comma, Cost., non essendo di per sé l’esiguità della sanzione pecuniaria irrogabile al testimone non comparso suscettibile di arrecare un ritardo al processo, ben potendo il giudice ricorrere anche alle altre misure (nuova intimazione o accompagnamento coattivo del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva) previste dalla stessa disposizione oggi impugnata;

che la questione appare quindi manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 255, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Padova con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.