Ordinanza n. 474/2002

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ORDINANZA N.474

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                 RUPERTO                                 Presidente

- Riccardo             CHIEPPA                                  Giudice

- Gustavo              ZAGREBELSKY                      "

- Valerio                ONIDA                                      "

- Carlo                   MEZZANOTTE                        "

- Fernanda             CONTRI                                    "

- Guido                 NEPPI MODONA                    "

- Annibale             MARINI                                    "

- Franco                 BILE                                          "

- Giovanni Maria   FLICK                                       "

- Francesco            AMIRANTE                              "

- Ugo                     DE SIERVO                              "

- Romano              VACCARELLA                        "

- Paolo                   MADDALENA                         "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, lettera c), decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi, con due ordinanze del 4 ottobre 2001, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, iscritte ai nn. 173 e 174 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, edizione straordinaria del 2 maggio 2002, prima serie speciale.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), "nella parte in cui non prevede che il divieto di esercizio dell’attività commerciale in seguito a condanna per uno dei reati previsti dalla medesima norma sia limitato a settori di attività specifici strettamente connessi con la natura del reato commesso";

che il Tribunale rimettente premette, in punto di fatto, che i giudizi sono stati promossi a seguito di impugnativa proposta avverso altrettanti provvedimenti di chiusura di esercizi commerciali, disposti dall’amministrazione a seguito di accertamenti dai quali era emerso che i titolari avevano subito una condanna, la quale escludeva il diritto all’esercizio della attività commerciale in base alla disposizione oggetto di impugnativa;

che, nel merito, il giudice a quo rileva come questa Corte, nella ordinanza n. 72 del 2001, abbia ritenuto giustificata la deroga alla disciplina dettata dall’art. 166 cod. pen. - in tema di effetti che scaturiscono dalla sospensione condizionale della pena - effettuata ad opera dell’art. 2, comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (a norma del quale il divieto di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui al comma 1, opera, in caso di sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza), proprio in rapporto alla stretta connessione tra la natura dei comportamenti delittuosi commessi e la specificità del settore della produzione e del commercio delle sostanze alimentari, in relazione alla quale si richiede una particolare cautela nel rilascio dei titoli abilitativi. Tale specificità – rileva ancora il Tribunale rimettente – d’altra parte, è riconosciuta e messa in risalto già nella sentenza n. 85 del 1997, che ritenne non fondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, secondo il quale, in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute, non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 cod. pen., concernenti il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale;

che, pertanto, la giustificazione della disciplina limitativa dell’accesso al commercio ed alle professioni e la deroga al principio sancito dall’art. 166 cod. pen., sarebbero fondate sulla stretta connessione tra fatto commesso, rilevanza del bene aggredito ed esigenze di difesa sociale: connessione – soggiunge il rimettente – che sarebbe a base anche della legge 27 marzo 2001, n. 97, in tema di sospensione dal servizio ed estinzione del rapporto d’impiego con le amministrazioni pubbliche a seguito di condanna, anche se non definitiva e benché condizionalmente sospesa, solo per taluni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

che la norma impugnata, al contrario, non opererebbe alcuna razionale selezione dei reati, la cui commissione comporterebbe un astratto giudizio di inidoneità allo svolgimento di una certa attività commerciale: cosicché si finirebbe per prevedere "una conseguenza della condanna, del tutto analoga alle pene accessorie di cui all’art. 32-quater cod. pen. e quindi sostanzialmente qualificabile come pena, di applicazione automatica, che sfugge del tutto alla valutazione del giudice e che è insensibile alla concessione del beneficio della sospensione condizionale da parte del medesimo";

che, pertanto, sarebbe violato l’art. 3 Cost., giacché si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra quanti, condannati con pena sospesa, non possono esercitare attività commerciale e quanti, nella medesima situazione, possono invece, a norma dell’art. 166 cod. pen., partecipare a pubblici concorsi o a gare pubbliche per esercitare attività non meno delicate e significative di quelle commerciali;

che risulterebbe leso anche l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto - in contrasto con la giurisprudenza costituzionale e con i principi affermati, in particolare, nelle sentenze n. 313 del 1990 e n. 364 del 1988 - si prevede una pena che ha riguardo esclusivamente alle istanze di difesa sociale, a detrimento di quelle di rieducazione e risocializzazione del condannato, che trovano un limite ingiustificato nel divieto in parola;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che le ordinanze sollevano l’identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi devono essere riuniti per essere definiti con un’unica decisone;

che in entrambi gli atti di rimessione il giudice a quo, nel descrivere sommariamente la vicenda oggetto del giudizio, ha totalmente omesso di indicare sia il reato per il quale è intervenuta la condanna, sia il tipo di attività cui si riferisce il provvedimento amministrativo oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale; sicché, alla stregua del petitum enunciato – mirante ad una limitazione del divieto, previsto nella norma impugnata, "a settori di attività specifici strettamente connessi con la natura del reato commesso" - l’omessa indicazione degli elementi suddetti e del conseguente reciproco raffronto si traduce in un palese difetto di motivazione circa la rilevanza, nei giudizi a quibus, della questione sottoposta all’esame della Corte;

che, peraltro, lo scrutinio del merito è comunque precluso dalla stessa articolazione del quesito di legittimità costituzionale, posto che il Tribunale rimettente finisce per attribuire a questa Corte il compito di individuare e prescegliere, tra i reati menzionati dalla norma oggetto di impugnativa, le singole figure criminose che possano presentare elementi di "connessione" con attività commerciali "specifiche", parimenti da determinare: un compito evidentemente estraneo ai confini entro i quali può svolgersi il sindacato di legittimità costituzionale, e che per di più comporterebbe una ridefinizione del sistema, certamente inibita al giudice delle leggi in assenza di soluzioni univoche, costituzionalmente imposte;

che, infine - avendo lo stesso giudice a quo ritenuto di configurare il divieto sancito dalla norma censurata alla stregua di una ipotesi "del tutto analoga alle pene accessorie di cui all’art. 32-quater cod. pen. e quindi sostanzialmente qualificabile come pena" - se si accogliesse la questione nei termini in cui essa è stata formulata, risulterebbe compromesso il principio di stretta legalità e di determinatezza delle fattispecie, in quanto l’esistenza e l’intensità della correlazione tra reato e attività commerciale – su cui si fonderebbe la legittimità della "pena accessoria" – non sarebbero predeterminate ex ante, ma sarebbero frutto di un apprezzamento da effettuarsi caso per caso, in assenza di modelli tipizzati ex lege;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2002.