Ordinanza n. 458/2002

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ORDINANZA N. 458

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                       Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                         Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                          NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                               "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promossi con due ordinanze emesse il 19 settembre 2001 dalla Corte d’appello di Milano, iscritte al n. 969 e n. 970 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visti gli atti di costituzione delle parti private nel giudizio principale, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l’avvocato Sami Behare per le parti private nel giudizio principale e l’avvocato dello Stato Luigi Criscuolo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto in data 19 settembre 2001 (r.o. n. 969 e n. 970 del 2001), la Corte d’appello di Milano, Sezione IV penale, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), "nella parte in cui non consentono di non ammettere al patrocinio a spese dello Stato, di revocare la ammissione già disposta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati";

che in entrambe le ordinanze la Corte remittente premette di essere chiamata a decidere su richieste di liquidazione di spese ed onorari avanzate, in relazione ai giudizi di appello conseguenti agli interposti gravami avverso sentenze del Tribunale di Monza, dai difensori di imputati ammessi in primo grado al patrocinio a spese dello Stato in quanto non abbienti, e ciò nonostante che i gravami stessi presentino "alcuni profili che potrebbero essere esaminati ai fini di valutarne la parziale manifesta infondatezza";

che, in particolare, nella prima delle ordinanze di rimessione (r.o. n. 969 del 2001) si precisa che, all’esito del giudizio di appello, è stata confermata la sentenza impugnata, mentre nella seconda ordinanza (r.o. n. 970 del 2001) si riferisce che la Corte ha assolto l’appellante da una imputazione, ha escluso la sussistenza di una circostanza aggravante con riferimento ad altra imputazione e ha rigettato gli ulteriori motivi di gravame;

che il giudice a quo osserva che l’art. 12 della legge n. 217 del 1990 impone al giudice di liquidare gli onorari senza che gli sia consentita una valutazione della non manifesta infondatezza, totale o parziale, del gravame proposto, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ovvero di ridurre la liquidazione del compenso a fronte di motivi all’evidenza infondati;

che nelle ordinanze di rimessione si ricorda che l’art. 1 della legge n. 217 del 1990 assicura il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili relativamente all’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato "sempreché le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate" e che l’art. 15-bis della medesima legge, introdotto dall’art. 13 della legge n. 134 del 2001, consente il beneficio nei giudizi civili o amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione "quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate";

che, ad avviso della Corte d’appello di Milano, se si può comprendere che nella fase delle indagini preliminari ed in quella del giudizio di primo grado la difesa dei soggetti non abbienti diversi dalla parte civile sia comunque assicurata a prescindere dalla fondatezza della linea difensiva, essendo i predetti sottoposti al procedimento penale indipendentemente dalla loro volontà, non sarebbe invece ragionevole che in tali procedimenti, in fase di gravame, venga a mancare una valutazione di non manifesta infondatezza ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

che l’utilizzazione del pubblico danaro per finanziare impugnazioni manifestamente infondate e presentate a mero scopo dilatorio, oltre che violare il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sarebbe del tutto irragionevole, anche perché nel giudizio di appello non esisterebbe una norma analoga all’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, che nel giudizio di Cassazione consente di dichiarare la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, sicché non opererebbe il comma 2-bis dell’art. 12 della legge n. 217 del 1990, introdotto dalla legge n. 134 del 2001, che prevede la liquidazione del compenso per le sole impugnazioni coltivate che non siano dichiarate inammissibili;

che gli artt. 1 e 12 della legge n. 217 del 1990, non consentendo al giudice di valutare la non manifesta infondatezza del gravame al fine di ammettere al patrocinio a spese dello Stato ovvero di revocare il beneficio o ancora al fine di liquidare, escludere o ridurre il compenso contrasterebbero, quindi, con l’art. 3 Cost., in quanto determinerebbero una disparità di trattamento rispetto all’azione civile per il risarcimento dei danni derivanti da reato e per le restituzioni, nonché rispetto alla difesa nei procedimenti civili o amministrativi e in quelli di volontaria giurisdizione;

che le disposizioni censurate contrasterebbero, infine, con l’art. 111 Cost., "sia per violazione della parità tra parte civile, imputato (e civilmente obbligato per la pena pecuniaria)" sia per la violazione del principio della ragionevole durata del processo che esse comporterebbero;

che in entrambi i giudizi si sono costituiti i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali nell’ambito dei quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale e hanno preliminarmente eccepito la irrilevanza della questione, essendo già intervenuta l’ammissione ed essendo rimasti inalterati i requisiti di reddito;

che inoltre, secondo le parti private, la sollecitata pronuncia di incostituzionalità comporterebbe una manipolazione del testo normativo di portata tale da eccedere i poteri di questa Corte;

che, nel merito, negli atti di costituzione si sostiene che la disciplina stabilita dagli artt. 15-bis e 12 della legge n. 217 del 1990 non comporterebbe alcuna illegittima disparità di trattamento nel procedimento penale rispetto a quanto stabilito nei procedimenti civili, amministrativi o di volontaria giurisdizione, ma si limiterebbe a trattare in modo differenziato fattispecie non omogenee;

che, sempre ad avviso delle parti private, sarebbe erronea la premessa interpretativa dalla quale muovono i remittenti nel considerare inoperante, nel giudizio di appello, il comma 2-bis dell’art. 12 della legge n. 217 del 1990, che esclude la liquidazione in presenza di impugnazioni inammissibili, giacché anche il giudizio di appello potrebbe chiudersi con una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.;

che non pertinente sarebbe poi il tertium comparationis evocato, in quanto la previsione di inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel solo giudizio di Cassazione si giustificherebbe alla luce del più circoscritto ambito di indagine, proprio del giudizio di legittimità;

che le parti private ricordano infine che il comma 2-bis dell’art. 12 della legge n. 217 del 1990 stabilisce che "il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice tenuto conto della natura dell’impegno professionale in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona" e osservano come questa disposizione già consentirebbe al giudice di modulare, con riferimento a specifici parametri, il compenso da liquidare in relazione al pregio, alla qualità e al valore tecnico dell’opera prestata;

che, dopo avere posto in luce la estraneità dell’art. 97 Cost. all’esercizio della giurisdizione, le parti private rilevano che l’art. 111, quale diretta estrinsecazione del principio della inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del giudizio, renderebbe ragione, contrariamente a quanto ritenuto dai remittenti, della perfetta aderenza al dettato costituzionale del quadro normativo denunciato, mentre una pronuncia di accoglimento della questione avrebbe l’effetto di limitare la possibilità di revisio prioris instantiae per i non abbienti, a causa della loro prevedibile riluttanza a sostenere in appello una difesa sottoposta ad una valutazione di "meritevolezza" e determinerebbe, essa sì, un contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost.;

che nei giudizi è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

che, nelle successive memorie, la difesa erariale ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto nelle ordinanze di rimessione, l’art. 12, comma 2-bis, della legge n. 217 del 1990, il quale dispone che il compenso per le impugnazioni coltivate dalle parti è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili, sarebbe applicabile a tutti i giudizi di impugnazione e quindi anche al giudizio di appello;

che l’Avvocatura dello Stato asserisce poi che l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il quale limita al ricorso per Cassazione la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi, sarebbe espressione di una scelta discrezionale del legislatore e che il diverso regime stabilito per l’appello troverebbe ragionevole spiegazione nelle differenze strutturali dei due procedimenti, come disciplinati dal codice di rito;

che sarebbe inoltre insussistente la dedotta violazione dell’art. 3 Cost., in quanto i giudizi civili, amministrativi e quelli di volontaria giurisdizione, oggetto di comparazione nelle ordinanze di rimessione, presentano tratti peculiari che giustificano la disciplina differenziata riservata dal legislatore al procedimento penale, che coinvolge valori diversi;

che, infine, secondo l’Avvocatura dello Stato, sarebbe da escludere che le disposizioni censurate siano in contrasto con gli artt. 97 e 111 Cost., i cui precetti dovrebbero essere considerati di rango inferiore e recessivi a fronte della inviolabilità della libertà personale e della difesa in ogni stato e grado dei procedimenti.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che in entrambe le ordinanze di rimessione la Corte d’appello di Milano dubita, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), "nella parte in cui non consentono di non ammettere al patrocinio a spese dello Stato, di revocare la ammissione già disposta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati";

che tali norme sono state ora trasfuse, con modificazioni che non ne intaccano il contenuto e non rilevano in ordine alla presente questione di legittimità costituzionale, negli artt. 74, 75, 82, 83, 84 e 106 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), sui quali la questione deve intendersi trasferita;

che nell’ordinanza di rimessione n. 970 del 2001 la stessa Corte remittente afferma di avere assolto l’appellante da un’imputazione e di avere escluso, in riferimento ad altro reato, la sussistenza di una circostanza aggravante, rigettando gli ulteriori motivi di gravame;

che, conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale sollevata con questa ordinanza deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, risultando dalle stesse affermazioni del giudice a quo che, nel caso di specie, i motivi di gravame erano tutt’altro che "palesemente infondati";

che, quanto alla identica questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza di rimessione n. 969 del 2001, la diversità di disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti stabilita dal legislatore per il processo penale rispetto a quella dettata per i giudizi civili o amministrativi trova non irragionevole spiegazione nelle differenze esistenti tra questi tipi di giudizio e nell’esigenza di assicurare che la difesa nel giudizio penale non sia condizionata da motivi economici e non sia subordinata a valutazioni preventive di non infondatezza;

che è errato l’assunto della Corte remittente in base al quale l’art. 12, comma 2-bis, della legge n. 217 del 1990 (ora trasfuso nell’art. 106 del d.lgs. n. 113 del 2002), il quale prevede che il compenso per le impugnazioni coltivate dalle parti è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili, non sarebbe applicabile al giudizio di appello, giacché anche questo giudizio può concludersi con una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591 del codice di procedura penale;

che la previsione di un diverso regime per l’appello, che può essere dichiarato inammissibile solo nelle ipotesi espressamente contemplate dal citato art. 591 e non per manifesta infondatezza dei relativi motivi, rispetto al ricorso per Cassazione, del quale, per tale ragione, l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., consente la dichiarazione di inammissibilità, costituisce scelta non irragionevole che rientra nella discrezionalità del legislatore, in considerazione delle differenze strutturali dei due tipi di impugnazioni e del più circoscritto ambito del giudizio di legittimità;

che la questione è priva di fondamento anche in riferimento all’art. 97 Cost., giacché, come questa Corte ha più volte affermato, il principio del buon andamento si riferisce agli organi dell’amministrazione della giustizia esclusivamente per i profili concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, ma non riguarda l’esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione (v. da ultimo sentenza n. 115 del 2001; ordinanze n. 152 del 2000, n. 381 del 1999, n. 145 e n. 48 del 1998);

che deve inoltre escludersi che le disposizioni censurate ledano l’art. 111 Cost., dal momento che il principio di ragionevole durata del processo non può comportare la vanificazione degli altri valori costituzionali che in esso sono coinvolti, primo fra i quali il diritto di difesa, che l’art. 24, secondo comma, proclama inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che non può essere condizionato, solo per il non abbiente, da una preventiva valutazione di meritevolezza, sia pure in fase di gravame;

che, d’altra parte, già esiste nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato una disposizione che consente al giudice di commisurare l’entità del compenso da liquidare al difensore del non abbiente alla qualità e al valore dell’assistenza tecnica prestata: l’art. 12, comma 2-bis, della legge n. 217 del 1990 (ora trasfuso nel comma 1 dell’art. 82 del d.lgs. n. 113 del 2002), prevede infatti che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati in modo da non risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenendo conto, in particolare, della natura dell’impegno professionale e della concreta incidenza degli atti difensivi sulla posizione processuale della persona difesa;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri evocati dal giudice a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), ora trasfusi negli articoli 74, 75, 82, 83, 84 e 106 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Milano, con l’ordinanza n. 970 del 2001;

2) dichiara la manifesta infondatezza della medesima questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Milano, con l’ordinanza n. 969 del 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2002.