ORDINANZA N.427
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Quirino Raffaele contro il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di costituzione di Quirino Raffaele;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 7 marzo 2001 e depositata il 5 giugno 2001, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), nella parte in cui – prevedendo che è legittimamente conseguita l’idoneità alla nomina a professore associato dai tecnici laureati di cui all’art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980, i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi di idoneità, per effetto di ordinanze di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, li abbiano superati - "non contempla, tra i destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso";
che, in punto di rilevanza, il rimettente espone che un medico interno universitario con compiti assistenziali aveva presentato istanza di partecipazione alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1986 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell’art. 50, comma primo, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplavano i medici interni universitari tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità;
che lo stesso medico aveva successivamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di rigetto della suddetta istanza, ottenendo provvedimento di sospensiva, in forza del quale aveva partecipato al giudizio di idoneità, superandolo;
che la suddetta impugnativa era stata tuttavia respinta nel merito, con sentenza passata in giudicato;
che nel giudizio a quo – avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento ministeriale di rigetto della istanza di riconoscimento dell’idoneità a professore associato - il ricorrente invoca l’applicazione della norma di sanatoria di cui al citato art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
che tale norma sarebbe tuttavia – secondo il giudice a quo – inapplicabile nella specie, essendo riferita esclusivamente alla categoria dei tecnici laureati;
che, peraltro, la norma stessa, proprio in quanto trascura di includere tra i destinatari del beneficio i medici interni universitari nominati per concorso pubblico, sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza, essendo le due categorie – ad avviso del rimettente - pienamente assimilabili ai fini della partecipazione ai giudizi di idoneità, secondo quanto affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 89 del 1986;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il ricorrente nel giudizio a quo, concludendo per l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale;
che le medesime conclusioni sono state ribadite dalla stessa parte nella memoria illustrativa depositata nella imminenza della camera di consiglio.
Considerato che questione identica a quella sollevata nel presente giudizio è stata già dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza (ordinanza n. 132 del 2002);
che, nell’assenza di profili nuovi o diversi che possano giustificare una diversa soluzione, anche la questione in esame va dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2002.