ORDINANZA N.132
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) promossi con quattro ordinanze emesse il 7 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 593, 594, 595 e 857 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 33 e 43, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di costituzione di Tullio Cataldo Pietro, Caserta Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio;
udito l’avvocato Gherardo Marone per Tullio Cataldo Pietro, Caserta Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio;
udito nell’udienza pubblica del 26 marzo 2002 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con quattro ordinanze, di contenuto sostanzialmente analogo, emesse il 7 marzo 2001 e depositate il 14 maggio 2001, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), nella parte in cui – prevedendo che é legittimamente conseguita l’idoneità alla nomina a professore associato dai tecnici laureati di cui all’art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980, i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi di idoneità, per effetto di ordinanze di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dal giudice amministrativo, li abbiano superati - "non contempla, tra i destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso";
che, in punto di rilevanza, il rimettente espone che i ricorrenti – medici interni universitari con compiti assistenziali – avevano a suo tempo fatto istanza di partecipazione alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1986, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell’art. 50, comma primo, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplavano i medici interni universitari tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità;
che gli stessi ricorrenti avevano successivamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti di rigetto delle suddette istanze, ottenendo provvedimenti di sospensiva, in forza dei quali avevano partecipato ai giudizi di idoneità, superandoli;
che le suddette impugnative erano state tuttavia respinte nel merito, con sentenze passate in giudicato;
che nei giudizi a quibus – aventi ad oggetto l’impugnativa di provvedimenti ministeriali di rigetto delle istanze di riconoscimento dell’idoneità a professore associato - i suddetti ricorrenti invocano l’applicazione della norma di sanatoria di cui al citato art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
che tale norma sarebbe tuttavia – secondo il giudice a quo – inapplicabile nella specie, essendo riferita esclusivamente alla categoria dei tecnici laureati;
che peraltro la norma stessa, proprio in quanto trascura di includere tra i destinatari del beneficio i medici interni universitari nominati per concorso pubblico, sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza, essendo le due categorie – ad avviso del rimettente - pienamente assimilabili ai fini della partecipazione ai giudizi di idoneità, secondo quanto affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 89 del 1986;
che si sono costituiti nei giudizi i quattro ricorrenti, con memorie di identico contenuto, concludendo per l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale.
Considerato, preliminarmente, che i quattro giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;
che il rimettente, pur dando atto dell’intervenuto rigetto nel merito, con sentenze passate in giudicato, delle impugnative proposte dai ricorrenti avverso i provvedimenti con i quali erano state respinte le loro istanze di partecipazione ai giudizi di idoneità, omette qualsiasi motivazione a sostegno dell’implicito assunto – decisivo ai fini della valutazione di rilevanza - secondo il quale l’efficacia della norma di sanatoria impugnata non incontrerebbe il limite – pur desumibile in astratto dai principi generali – rappresentato dall’esistenza del giudicato sulla legittimità dei suddetti provvedimenti di diniego, con la conseguente caducazione, ad ogni effetto, delle sospensive concesse;
che la questione stessa va perciò dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2002.