Ordinanza n. 382/2002

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ORDINANZA N.382

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare             RUPERTO                 Presidente

- Gustavo          ZAGREBELSKY      Giudice

- Valerio            ONIDA                      "

- Carlo               MEZZANOTTE        "

- Fernanda         CONTRI                    "

- Guido              NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto  CAPOTOSTI             "

- Franco             BILE                          "

- Francesco        AMIRANTE              "

- Ugo                 DE SIERVO              "

- Romano          VACCARELLA        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi regionali del Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale); 11 gennaio [recte: giugno] 1987, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, "Ordinamento degli uffici regionali, e norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale"); 21 febbraio 1991, n. 5 (Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell’amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul personale delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l’uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini della Provincia di Bolzano); 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali), e 6 dicembre 1993, n. 22 (Adeguamento normativo della dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale), per mancato adeguamento, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), alle disposizioni di riforma del pubblico impiego di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e ai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), e 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 agosto 1994, depositato in cancelleria il 26 successivo e iscritto al n. 57 del registro ricorsi 1994.

  Visto l’atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;

  udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18 agosto 1994 e depositato il successivo 26 agosto, ha sollevato, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e in relazione agli artt. 4 e 8, numero 1), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale di numerose norme contenute nella legislazione regionale del Trentino-Alto Adige, perché non adeguate ai nuovi principi in materia di pubblico impiego dettati dalla legislazione statale, in particolare dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e dalle "relative norme di attuazione";

che il ricorrente ricorda di avere proposto un precedente ricorso per "mancato adeguamento" - in riferimento alle medesime norme oggi in discussione e in relazione ai principi della legislazione statale contenuti sia nel citato art. 2 della legge n. 421 del 1992 sia nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) – dichiarato peraltro inammissibile dalla Corte costituzionale (sentenza n. 256 del 1994) per genericità della delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri, che non specificava né le disposizioni delle leggi regionali il cui mancato adeguamento veniva censurato, né i principi della legislazione statale cui quelle stesse disposizioni avrebbero dovuto essere adeguate;

che, afferma il ricorrente, ciò non ha peraltro effetto sulla proposizione del ricorso attuale, poiché nel frattempo sono intervenuti decreti legislativi correttivi del decreto n. 29 del 1993 – il decreto legislativo 10 dicembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), e il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego) -, emanati in attuazione dei criteri indicati nell’art. 2 della legge n. 421 del 1992 per la razionalizzazione e riorganizzazione del pubblico impiego, i quali partecipano della stessa natura del decreto oggetto di correzione e dunque si qualificano anch’essi come norme fondamentali di riforma economico-sociale, rilevanti agli effetti dell’obbligo di adeguamento della legislazione del Trentino-Alto Adige entro il termine prescritto, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992;

che, in particolare, il Governo ricorrente formula numerose censure relativamente alle seguenti leggi regionali del Trentino-Alto Adige: 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale); 11 giugno 1987, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale"); 21 febbraio 1991, n. 5 (Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell’amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l’uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini della Provincia di Bolzano); 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali), e 6 dicembre 1993, n. 22 (Adeguamento normativo della dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale), con argomentazioni e rilievi sia di ordine generale - perché le leggi regionali sopra indicate, eccetto l’ultima, sarebbero "globalmente" in contrasto con i principi della normativa statale, la quale stabilisce che il rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione e dei relativi enti strumentali avrebbe dovuto essere disciplinato in base alle norme del diritto civile e della disciplina privatistica sul rapporto di lavoro subordinato, anche in relazione ai rapporti tra le fonti che regolano questa materia (contratti collettivi e leggi a essi sopravvenute) – sia di ordine particolare, su disposizioni delle citate leggi puntualmente indicate di volta in volta nel ricorso, in tema di impegni e di limiti di spesa, di assistenza della parte pubblica in sede di negoziazione collettiva, di delegazioni sindacali, di composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi, di poteri dei dirigenti e relativi ruoli, nonché di specifici aspetti di svolgimento dei rapporti di lavoro e sindacali, di reclutamento dei dipendenti e di profili organizzativi;

che nel giudizio così promosso è intervenuta la Regione Trentino-Alto Adige, (a) deducendo che il legislatore regionale non sarebbe vincolato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993 né da quelle correttive dello stesso, ma solo dai principi posti dalla legge di delegazione n. 421 del 1992, onde il ricorso del Governo, in quanto rivolto a far valere i vincoli derivanti dalla legge n. 421, sarebbe inammissibile perché proposto tardivamente e, in quanto riferito ai decreti legislativi n. 470 e n. 546 del 1993, sarebbe infondato perché riferito a norme non aventi carattere di parametro del giudizio, e (b) svolgendo numerose puntuali osservazioni sul merito di ciascuna censura dedotta dal ricorrente, per concludere nel senso dell’infondatezza del ricorso statale;

che, dopo numerosi rinvii a nuovo ruolo del giudizio in questione, disposti su istanza della Regione resistente, quest’ultima ha depositato, in data 9 marzo 1999, una memoria, per dedurre che con una legge regionale emanata in pendenza del giudizio (23 ottobre 1998, n. 10) la normativa concernente il personale degli enti locali nella Regione sarebbe stata adeguata ai principi posti dalla legge-delega n. 421 del 1992, con la previsione di norme in larga parte corrispondenti a quelle dei decreti legislativi attuativi invocate dal Governo, concludendo pertanto, sotto questo profilo, per una dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere, in particolare in relazione all’impugnazione della legge regionale n. 4 del 1993;

che successivamente, con atto depositato il 9 aprile 2002, l’Avvocatura generale dello Stato - rilevando che con la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione disposta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è profondamente mutato il rapporto tra potestà legislativa regionale e vincoli della legislazione statale, in particolare nel senso che l’interesse nazionale non costituisce più un limite generale all’esercizio delle competenze legislative regionali, e che per questo il ricorso per "mancato adeguamento" della legislazione della Regione Trentino-Alto Adige ha perso interesse - ha dichiarato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, di rinunciare al ricorso stesso;

che la Regione Trentino-Alto Adige ha a sua volta depositato in data 31 maggio 2002, su conforme delibera della Giunta regionale del 17 aprile 2002, atto di accettazione della rinuncia.

Considerato che, a norma dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l’effetto di estinguere il processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.