Ordinanza n. 303/2002

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ORDINANZA N. 303

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                     Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                       Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                  "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                          NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                       "

- Giovanni Maria          FLICK                                                "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Cacciola Francesco contro l’Ufficio delle entrate di Piacenza, iscritta al n. 909 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso del procedimento tributario conseguente all’impugnazione di una cartella esattoriale relativa all’IRPEF del 1993, la Commissione tributaria provinciale di Piacenza ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413);

che nel giudizio in corso l’agenzia delle entrate ha ammesso che la cartella di pagamento era stata emessa per errore materiale, precisando che l’ufficio competente aveva provveduto al relativo sgravio e chiedendo, pertanto, che il giudizio fosse dichiarato estinto con compensazione delle spese;

che la Commissione, dopo aver rilevato di dover applicare la norma impugnata –in base alla quale, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le relative spese restano a carico della parte che le ha anticipate– dubita della legittimità costituzionale della medesima, sostenendo che essa vìola gli artt. 3 e 24 della Costituzione; avendo l’Amministrazione, infatti, riconosciuto la fondatezza della pretesa del ricorrente, quest’ultimo é da considerarsi parte vittoriosa nel procedimento, e non vi é ragione alcuna per escludere la condanna alle spese della parte che, con propria colpa, ha dato origine al giudizio tributario;

che l’omessa possibilità di una condanna alle spese confliggerebbe, inoltre, anche con l’art. 76 Cost., perchè l’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che contiene la delega per la riforma del contenzioso tributario, al comma 1, lettera g), espressamente prevede che le norme del processo tributario debbano essere adeguate a quelle del processo civile, sicchè il legislatore avrebbe dovuto recepire le norme di cui agli artt. 91 e seguenti del codice di procedura civile, secondo i quali la soccombenza implica, di regola, la condanna alla rifusione delle spese di lite;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza dubita della legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non prevede la possibilità, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, di condannare alle spese di lite la parte che, avendo riconosciuto la fondatezza delle pretese della controparte, dovrebbe essere considerata a tal fine come soccombente;

che la questione, così come prospettata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., é già stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 53 del 1998, cui hanno fatto seguito altre ordinanze di manifesta infondatezza (n. 265 del 1999, n. 77 del 1999 e n. 368 del 1998), nè l’odierna ordinanza aggiunge, in relazione ai menzionati parametri costituzionali, ulteriori profili di censura che non siano stati scrutinati con i provvedimenti ora richiamati;

che la questione deve ritenersi manifestamente infondata anche in relazione ad un presunto eccesso di delega, perchè il criterio direttivo di carattere generale dettato dall’art. 30, comma 1, lettera g), della legge n. 413 del 1991, "é quello dell’adeguamento, e non dell’uniformità, delle norme del processo tributario a quelle del processo civile" (ordinanza n. 8 del 1999); e, d’altra parte, anche nel processo civile l’unica regola intangibile in materia di spese é quella per cui la parte vittoriosa non può essere onerata del relativo carico;

che la questione, pertanto, é manifestamente infondata anche in riferimento all’art. 76 della Costituzione;

che l’ulteriore parametro di cui all’art. 75 Cost. viene invocato senza alcuna motivazione ed é del tutto inconferente in rapporto alla natura della questione in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2002.