Ordinanza n. 229/2002

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ORDINANZA N. 229

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, quarto comma, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 aprile 1985, n. 155, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1997 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Gasperat s.r.l. e l’INPS, iscritta al n. 650 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di costituzione dell’INPS;

udito nell’udienza pubblica del 23 aprile 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante;

udito l’avvocato Fabio Fonzo per l’INPS.

Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale promossa da una società di spedizioni nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, a seguito della notificazione di un decreto ingiuntivo relativo ad una presunta omissione di versamenti contributivi, il Pretore di Bolzano, con ordinanza del 9 luglio 1997 (pervenuta alla Corte il 9 luglio 2001), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., dell’art. 1, quarto comma, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 aprile 1985, n. 155;

che nei confronti della società opponente é stato emesso decreto ingiuntivo per lire 64.553.592 a titolo, tra l’altro, di omesso versamento, nei confronti del Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione ed agenzie marittime, di contributi (sulla quota a carico dei lavoratori) per il periodo che va dal maggio 1985 all’ottobre 1990;

che la norma impugnata prevede espressamente che i contributi versati in favore del Fondo suddetto siano esclusi "dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale", senza fare alcuna distinzione (come invece sostiene l’INPS nei propri atti difensivi) tra quota a carico dei datori di lavoro e quota a carico dei lavoratori;

che a favore dell’interpretazione estensiva che il remittente fa propria – secondo cui, appunto, l’esclusione da ogni obbligo contributivo nei confronti della previdenza "generale" riguarderebbe tutti i versamenti compiuti in favore del Fondo in questione, sia per la quota a carico dei datori di lavoro che per quella a carico dei lavoratori – non osta la sentenza n. 427 del 1990 di questa Corte; e la struttura stessa di detto Fondo, che si alimenta sulla base di un contributo del cinque per cento dello stipendio suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e lavoratore, conferma indirettamente tale ricostruzione;

che il Pretore di Bolzano osserva, tuttavia, che proprio detta esclusione globale da ogni obbligo di contribuzione in favore della previdenza obbligatoria appare in contrasto con gli invocati parametri costituzionali, almeno per la parte che é a carico del lavoratore;

che infatti, poichè i versamenti compiuti al Fondo in questione vengono accreditati su conti individuali, che poi restituiranno gli importi, con gli interessi, ai singoli lavoratori al momento della cessazione dell’attività lavorativa, ne consegue che la quota a carico del lavoratore non é altro che una quota di retribuzione a lui sottratta ed accantonata e, come tale, certamente rientrante nel concetto di retribuzione imponibile di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

che questa Corte, con la citata sentenza n. 427 del 1990, ha rilevato che l’esonero di cui alla norma impugnata é un’ulteriore deroga al menzionato art. 12, ponendo in dubbio la plausibilità di tale ratio, mentre nella successiva sentenza n. 421 del 1995 ha chiarito che il rispetto del principio di uguaglianza può anche tradursi, in certi casi, nell’eliminazione della norma di privilegio piuttosto che nell’estensione della medesima a tutti gli altri casi;

che secondo il giudice a quo, quindi, l’art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985 viola da un lato l’art. 3 Cost., poichè detta una disposizione di favore nei confronti dei soli versamenti relativi al Fondo in questione, e dall’altro gli artt. 2 e 38 della Carta fondamentale, perchè detti parametri non consentono, anche in nome del principio di solidarietà, che quote di retribuzione vengano totalmente esentate da ogni obbligo di contribuzione in favore della previdenza obbligatoria;

che la rilevanza della questione non può considerarsi venuta meno, a parere del remittente, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, secondo cui sono nulle tutte le clausole dei contratti collettivi che regolano la materia del trattamento di fine rapporto;

che il Pretore di Bolzano sollecita una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in cui esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale la quota a carico dei lavoratori dei contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime";

che si é costituito in giudizio l’INPS, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il Pretore di Bolzano dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dell’ art. 1, comma quarto, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 aprile 1985, n. 155, nella parte in cui esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale la quota a carico dei lavoratori dei contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;

che il giudice a quo, richiamando la sentenza di questa Corte n. 427 del 1990, ritiene la questione non manifestamente infondata in quanto, considerata la natura retributiva delle quote a carico dei lavoratori e della prestazione a loro erogata, l’esonero dal pagamento dei contributi in favore della previdenza generale obbligatoria si risolve in un privilegio in contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di solidarietà-equità (artt. 2 e 38, secondo comma Cost.);

che sulla rilevanza il giudice remittente osserva anzitutto che la norma suindicata esonera dalla contribuzione alla previdenza obbligatoria tutti i contributi versati al Fondo in questione senza distinguere la quota a carico dei datori di lavoro da quella gravante sui lavoratori, alla quale, secondo l’opinione non accoglibile della difesa dell’INPS, non sarebbe riferibile l’esonero;

che il giudice a quo, sempre al fine del giudizio di rilevanza, osserva che, se anche le somme in questione dovessero essere restituite ai lavoratori per effetto della nullità di cui all’art. 4, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, esse dovrebbero costituire parte integrante della base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alla previdenza generale obbligatoria;

che, con tale motivazione, il remittente manifesta dubbi sull’applicabilità della norma denunciata alla controversia al suo esame perchè, se le clausole relative al finanziamento del Fondo ed alla erogazione della prestazione a favore degli iscritti fossero colpite dalla nullità di cui al comma undicesimo dell’art. 4 della legge n. 297 del 1982, come ritiene una parte della giurisprudenza ordinaria, la norma oggetto del dubbio di legittimità costituzionale non avrebbe modo di operare e l’assoggettamento a contribuzione delle somme trattenute deriverebbe in via immediata dall’applicazione dei principi generali, senza necessità di espunzione dall’ordinamento della norma di esonero;

che, motivando nel modo suindicato, il giudice remittente implicitamente demanda a questa Corte di risolvere una questione interpretativa sulla quale egli ritiene a torto di non dover prendere posizione;

che il Pretore di Bolzano, pertanto, si é sottratto all’obbligo incombente sul giudice remittente di motivare in maniera univoca e non perplessa sulla necessità di risolvere la controversia mediante l’applicazione della norma denunciata;

che tale vizio della motivazione determina la manifesta inammissibilità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, quarto comma, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 aprile 1985, n. 155, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Bolzano con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002.