SENTENZA N.427
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e 1, quarto comma del d.l. 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1989 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti dall'I.N.A.I.L. contro la s.p.a. A.V.I.R., iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1990 dal Tribunale di Novara nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'I.N.A.I.L. e la s.p.a. Ing. C. Olivetti ed altra, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro la s.p.a. Credito Italiano, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale dell'anno 1990.
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S., della s.p.a. A.V.I.R., della s.p.a. Credito Italiano e della s.p.a. Ing. C. Olivetti, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
uditi gli avvocati Pasquale Napolitano per l'I.N.A.I.L., Fabio Fonzo per l'I.N.P.S., Rosario Flammia, Giuseppe Guarino, Carlo Mezzanotte e Salvatore Trifirò per la s.p.a. A.V.I.R. e per la s.p.a. Credito Italiano e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio sul ricorso proposto dalla s.p.a. A.V.I.R. contro la sentenza del Tribunale di Milano che, accogliendo una domanda dell'I.N.A.I.L., aveva incluso nella base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza sociale i contributi versati dalla detta società al Fondo libero pensioni, associazione non riconosciuta costituita per integrare le pensioni erogate dall'I.N.P.S. e dall'I.N.P.D.A.I. ai dipendenti di imprese dell'industria dei vetro, la Corte di cassazione, con ordinanza dei 15 dicembre 1989, n. 713, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, "se interpretato nel senso che non siano esclusi dalla retribuzione imponibile i contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime".
Il citato decreto legge ha interpretato autenticamente l'art. 12 della legge n. 153 del 1969 "nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime". Poichè si discosta dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione, rimasta ferma per gli altri fondi previdenziali integrativi o complementari, la norma impugnata, nel significato imperativamente attribuitole dalla sopravvenuta interpretazione autentica, costituisce, secondo il giudice a quo, elemento rivelatore di concreta irrazionalità diversificando il trattamento di situazioni omogenee. Invero, la funzione previdenziale comune ai diversi regimi di previdenza complementare o integrativa, alla quale la Corte di legittimità ha sempre negato rilevanza ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, viene ora riconosciuta rilevante dalla norma impugnata, ma soltanto in favore di un determinato fondo e non di tutti. Perciò la norma viola il principio di eguaglianza.
2.- Nel giudizio davanti alla Corte si é costituita la s.p.a. A.V.I.R., concludendo per una dichiarazione di incostituzionalità, la quale, in base alla ratio generalizzante sottesa alla legge di interpretazione autentica, ne estenda l'efficacia a tutti i regimi di previdenza complementare
Si é pure costituito l'I.N.A.I.L. chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata. Secondo l'Istituto, la norma impugnata appartiene al sistema della previdenza pubblica, essendo statà emanata in considerazione della natura di ente pubblico del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, onde si spiega che i contributi versati al Fondo dai datori di lavoro non debbano essere assoggettati a contribuzione in favore di altre forme di previdenza sociale.
Questa linea di difesa é ribadita in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione, nella quale l'Istituto si diffonde poi in considerazioni critiche in merito al recente d.l. 24 aprile 1990, n. 82, peraltro non convertito in legge, che, con analoga interpretazione autentica dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, esonerava da contribuzione previdenziale i contributi datoriali alle Casse per gli edili.
3.- É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo, come l'I.N.A.I.L., per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della questione Anche l'Avvocatura contesta la dedotta omogeneità di situazioni, osservando che la norma interpretativa ha inteso palesemente differenziare le prestazioni della previdenza pubblica rispetto alle prestazioni integrative o complementari di quella privata, sulla base di una valutazione discrezionale ancorata pro-tempore alle maggiori garanzie e sicurezze che offre il primo regime rispetto al secondo.
4.- La questione é stata nuovamente sollevata dalla Corte di cassazione, con dispositivo parzialmente diverso, nel giudizio sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro la sentenza del Tribunale di Milano confermativi della sentenza del Pretore che. accogliendo la domanda della s.p.a. Credito Italiano, ha accertato negativamente l'obbligo di contribuzione all'I.N.P.S. sulle somme versate al Fondo aziendale di previdenza per il personale dipendente, istituito allo scopo di erogare pensioni dirette e di riversibilità.
Diversamente dalla prima ordinanza, la quale impugna il combinato disposto dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e dell'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985, la seconda ordinanza, in data 23 gennaio 1990, impugna. sempre in riferimento all'art. 3 Cost., il solo art. 12 della legge n. 153 del 1969, "ove tale disposizione, specie dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 10 marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, debba essere interpretata nel senso che non siano esclusi dalla retribuzione imponibile i contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime".
Le argomentazioni sono analoghe a quelle dell'ordinanza precedente, con maggiore enfasi sul profilo del contrasto col principio di ragionevolezza.
5.- Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il Credito italiano e l'I.N.P.S., il primo concludendo per l'accoglimento della questione, il secondo chiedendo che essa sia dichiarata infondata.
Nell'atto di costituzione, integrato da una memoria difensiva depositata nell'imminenza di discussione, la parte privata concentra la sue diffuse argomentazioni anzitutto sulla contestazione della giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la funzione previdenziale dei contributi datoriali versati ai fondi aziendali integrativi é irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'art. 12 della legge n. 153. Tale orientamento, si osserva, é stato costantemente respinto sia dalla giurisprudenza di merito, e così pure dalle sentenze di primo e secondo grado pronunciate nel giudizio a quo, sia dalla prassi amministrativa, sia infine anche da qualche sentenza della Cassazione. La lettera dell'art. 12, primo comma, usando il termine "lavoratore" e il verbo "ricevere" al presente indicativo, manifesta l'intenzione dei legislatore di includere nella "retribuzione imponibile tutto (ma anche solo) ciò che il lavoratore riceve attualmente e concretamente dal datore come corrispettivo del lavoro, restando escluse quindi le somme versate a titolo di contribuzione a fondi speciali di previdenza.
Questa interpretazione é confortata sia dalla nuova norma fiscale introdotta nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che all'art. 48, secondo comma, lett. a), esclude dal reddito imponibile da lavoro dipendente "i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale", sia dai lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 44 del 1985, dai quali la ragione della non assoggettabilità ai contributi di previdenza sociale delle somme versate al Fondo di previdenza degli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime é riposta nella "loro natura di contribuzione previdenziale". Tale essendo la ratio della norma, resta chiarito che l'interpretazione autentica investe il primo comma dell'art. 12 della legge n. 153 dei 1969, di guisa che, di fronte alla portata generale della ratio, appare arbitraria e irrazionale la restrizione della conseguenza che ne discende ai soli contributi versati al Fondo speciale ripetutamente nominato.
Secondo l'I.N.P.S., invece, l'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985 si riferisce, innovandolo, al secondo comma dell'art. 12: sotto veste di norma di interpretazione autentica, esso aggiunge una nuova voce all'elenco tassativo delle eccezioni alla regola del primo comma. La norma si giustifica in ragione della peculiare finalità istituzionale del Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, la cui prestazione ha una funzione integrativa del trattamento di fine rapporto, e quindi natura retributiva.
Quanto all'argomento tratto ex adverso dall'art. 2117 cod. civ., l'Istituto lo contesta osservando che la funzione previdenziale dei fondi aziendali speciali é riconosciuta dalla Cassazione solo a quelli sostitutivi del regime generale, non a quelli complementari.
6.- Anche in questo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, formulando, con identica motivazione, le conclusioni già dedotte in merito alla prima ordinanza di rimessione.
7.- La medesima questione, nei termini in cui é stata formulata dalla prima delle ordinanze sopra riferite, é stata sollevata dal Tribunale di Novara, con ordinanza del 24 gennaio 1990, emessa nel corso di un giudizio di rinvio conseguente a due sentenze della Corte di cassazione che hanno affermato il principio di diritto per cui, a seguito dell'ampliamento della nozione di retribuzione imponibile disposto dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, le somme corrisposte a qualsiasi titolo ai lavoratori, con le sole eccezioni tassativamente previste dallo stesso articolo, sono soggette a contribuzione previdenziale ove sussistano la condizione soggettiva della loro provenienza dal datore di lavoro e quella oggettiva della dipendenza dell'erogazione dal rapporto di lavoro.
In questo terzo caso il giudizio principale é stato promosso dall'I.N.A.I.L. contro la s.p.a. Ing. C. Olivetti e la s.p.a. Olivetti Prodotti Industriali, dalle quali pretende il pagamento dei contributi previdenziali sulle somme versate al Fondo di solidarietà interna, istituito in conformità di accordi sindacali.
Le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e le controargomentazioni dell'I.N.A.I.L. e dell'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, sono analoghe a quelle precedentemente esposte.
La s.p.a. Ing. C. Olivetti si é costituita con atto depositato il 15 giugno 1990, e quindi fuori termine.
Considerato in diritto
1.-La Corte di cassazione e il Tribunale di Novara ritengono contrastante con l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza, il combinato disposto dell'art. 12 della legge 30 aprile 1069, n. 153, e dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, interpretato nel senso che non sono esclusi dalla base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.
2.-I tre giudizi instaurati dalle ordinanze dei giudici sopra nominati hanno per oggetto la medesima questione; occorre pertanto disporne la riunione affinchè siano decisi con unica sentenza.
3.-Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità opposta dall'I.N.A.I.L. e dall'Avvocatura dello Stato sul riflesso che l'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 in realtà non incide sulla nozione di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, primo comma, della legge n. 153 del 1969, ma intende soltanto chiarire che in tale nozione non rientrano i contributi versati dai datori di lavoro in favore del Fondo nazionale di previdenza ivi nominato, in quanto si tratta di un <ente pubblico previdenziale>.
É questa la ratio apparentemente addotta nella relazione al disegno di legge n. 2610 presentato alla Camera dei deputati il 2 marzo 1985, per la conversione in legge del decreto n. 44, dove la <non assoggettabilità a contribuzione previdenziale delle somme versate al detto Fondo> non viene giustificata in base a un concetto di <retribuzione imponibile> diverso e più ristretto di quello fissato dalla Cassazione, bensì <attesa la loro natura di contribuzione previdenziale>, cioé (secondo il senso fatto palese dal contesto) di contribuzione dovuta a un istituto di previdenza pubblica.
Una simile giustificazione, oltre che incoerente con la qualificazione del provvedimento come legge di interpretazione autentica, è in sè insostenibile. Ammesso che il Fondo in questione sia un ente pubblico, come ha ritenuto il d.P.R. 1° aprile 1978, n. 237, certo non è un <ente pubblico previdenziale>. Invero esso ripete la sua fonte costitutiva dal contratto collettivo 28 gennaio 1936, mentre la costituzione e la disciplina delle forme di previdenza pubblica sono riservate alla legge. Ed è appena il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze citate nell'ordinanza n. 87 del 1984), i contratti collettivi corporativi non hanno acquistato forza di legge in seguito al d.lgs.lt. 23 novembre 1944, n. 369, che li ha mantenuti in vigore a tempo indeterminato.
Pertanto, non solo sul piano dell'interpretazione oggettiva, ma nemmeno su quello dell'interpretazione storica si può condividere l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui <con la norma denunciata il legislatore ha inteso palesemente differenziare le prestazioni della previdenza pubblica rispetto alle prestazioni integrative o complementari di quella privata>.
Il Fondo in questione è una forma di previdenza volontaria, non di previdenza sociale obbligatoria in senso proprio.
4. - La questione non è fondata.
I giudici remittenti cadono in contraddizione quando, dopo avere riconosciuto nell'art. 1, quarto comma, del decreto del 1985 una vera norma di interpretazione autentica, soggiungono che la portata dell'intervento normativo sul significato dell'art. 12, primo comma, della legge n. 153 del 1969 è limitata ai contributi datoriali versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.
La duplice premessa da essi assunta, la quale attribuisce natura interpretativa alla norma in esame e funzione di previdenza integrativa al Fondo da essa contemplato, non può produrre se non la conclusione, sostenuta dalle parti private, che la non assoggettabilità a contribuzione previdenziale delle somme versate al Fondo è disposta dalla legge in applicazione di un principio estensibile a tutti i fondi aventi funzione analoga, cioé ha un valore esemplificativo, non limitativo della portata dell'intervento.
Poichè questa conclusione sopravanza chiaramente le possibilità ermeneutiche consentite dal tenore del testo legislativo e, d'altra parte, non è pensabile che il legislatore sia caduto nell'assurdo di imporre una interpretazione dell'art. 12 più stretta di quella fissata dalla Cassazione e poi di precluderne l'applicabilità ai regimi di previdenza integrativa diversi da quello indicato, non rimane altra soluzione se non quella di ammettere che il citato art. 1, quarto comma, è in realtà una norma innovativa, munita di efficacia retroattiva, la quale deroga al criterio generale di determinazione della <retribuzione imponibile> a beneficio esclusivo del Fondo in soccorso del quale è intervenuta.
Non si può dire che quest'altra conclusione non incide sulla valutazione di fondatezza della sollevata questione di costituzionalità, ma soltanto sposta il riferimento all'art. 3 Cost. dal profilo dell'irrazionalità al profilo dell'irragionevolezza, in quanto ingiustificatamente discriminatrice. L'irragionevolezza dell'eccezione disposta in favore del detto Fondo potrà essere addotta a fondamento di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985, rivolta a ottenere il ripristino della normativa generale ritenuta ingiustificatamente derogata da quella particolare; non può, invece, fondare un incidente di costituzionalità diretto a ottenere l'estensione della norma particolare mediante impugnazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui assoggetta a contribuzione previdenziale le somme versate dai datori di lavoro a fondi di previdenza complementare diversi da quello specificamente esentato. É insegnamento costante di questa Corte che il principio di eguaglianza non può essere invocato quando la disposizione di legge, da cui viene tratto il tertium comparationis, si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo, e perciò insuscettibile di estensione ad altri casi, pena l'aggravamento, anzichè l'eliminazione, dei difetti di coerenza di esso (cfr. sentenze nn. 46 del 1983, 6 e 769 del 1988).
Nella specie l'accoglimento della questione non solo non eliminerebbe la lamentata sperequazione di trattamento, che invece riuscirebbe aggravata dall'estensione a tutti i fondi di previdenza integrativa di una norma eccezionale dal cui beneficio resterebbero escluse altre forme di previdenza volontaria, ma produrrebbe una nuova e più grave ragione di contrasto dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 con i principi costituzionali. La previdenza privata integrativa deve essere incoraggiata, anche in ossequio a una direttiva della Comunità economica europea, ma il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) non consente che il suo finanziamento, soprattutto se alimentato da redditi medio-alti, sia interamente esentato da contribuzione alla previdenza pubblica.
Non si può richiamare in contrario, sul riflesso della natura parafiscale dei contributi alla previdenza sociale, l'art. 48, secondo comma, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), in tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente, il quale esclude dal reddito imponibile i contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse previdenziali, compresi i fondi privati di previdenza integrativa.
Valutate sul piano giuridico-formale, le norme messe a confronto non sono omogenee perchè l'art. 12 della legge n. 153 del 1969 definisce la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti dal datore di lavoro, e in minor misura anche dal prestatore, agli enti pubblici di previdenza e di assistenza sociale, mentre il citato art. 48 lett. a) delimita la base imponibile per la determinazione del debito d'imposta del lavoratore verso lo Stato. Se poi la valutazione si sposta sul piano economico, dove i contributi dei datori di lavoro a enti o casse aventi funzione previdenziale sono considerati essi stessi retribuzione, cioè elementi del complessivo trasferimento di ricchezza dagli imprenditori ai lavoratori, l'art. 48 contraddice la pretesa di esonero totale di tali contributi da contribuzione alla previdenza pubblica: in senso economico l'esonero disposto dalla norma fiscale è soltanto parziale, considerato che saranno poi colpite dal prelievo fiscale le prestazioni erogate dai detti enti o casse ai lavoratori che ne abbiano maturato il diritto, mentre tali prestazioni non saranno gravate da obblighi di contribuzione previdenziale.
5.-Un'altra ragione più radicale, rilevabile dalla fattispecie, concorre a rendere improponibile il confronto dei fondi di previdenza integrativa di cui è causa col Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, allo scopo di estendere ai primi il provvedimento legislativo intervenuto in favore del secondo.
Questo fondo, secondo l'art. 2 dello statuto, si limita a <rimborsare agli iscritti che cessino dall'attività professionale, o ai loro aventi diritto, una somma pari all'ammontare dei versamenti effettuati a nome e loro favore, più gli interessi netti maturati>. Non si tratta dunque di un fondo di previdenza integrativa in senso tecnico, avente funzione complementare dei trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, ma piuttosto di un fondo integrativo del trattamento di fine rapporto, corrisposto dal datore di lavoro, il quale può chiamarsi <fondo di previdenza> solo nel senso in cui il trattamento di fine rapporto si definisce come retribuzione differita in funzione previdenziale. Più volte la Cassazione, anche a sezioni unite, ha statuito che <un conto individuale, integrante, insieme con l'indennità di anzianità, il trattamento di quiescenza e costituito da versamenti mensili in parte del datore e in parte del prestatore di lavoro, non ha carattere assistenziale, nè previdenziale, ma retributivo> (cfr. Cass., sez. un., n. 3850 del 1975 e, n. 1717 del 1984; nonchè, con riferimento specifico al Fondo in questione, Cass. n. 5980 del 1978 e n. 1136 del 1974).
In definitiva, l'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985 si palesa privo di incidenza sulla questione se la funzione previdenziale sia o no irrilevante nell'interpretazione dell'art. 12, primo comma, della legge n. 153 del 1969. Le somme versate dai datori di lavoro al Fondo per il quale il decreto è stato emanato non hanno funzione previdenziale, ma sono quote di retribuzione accantonate, di guisa che sarebbero soggette a contribuzione previdenziale qualunque soluzione si accogliesse di quella questione. Esonerandole, la legge in esame, sotto la falsa etichetta di legge interpretativa (applicata per imprimere forza retroattiva al provvedimento), ha aggiunto all'elenco delle somme escluse di cui al secondo comma dell'art. 12 una nuova voce che si è ritenuto di giustificare per lo <stretto legame esistente tra l'indennità di anzianità e le prestazioni del predetto Fondo> (cfr. il parere espresso dal Ministero del lavoro Direzione generale della previdenza e assistenza sociale in una lettera in data 25 novembre 1983 indirizzata all'I.N.P.S.). Quale che sia il grado di plausibilità di questa ratio, collegata al n. 3 dell'elenco, che esclude dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di anzianità, al suo ambito potenziale di operatività rimangono estranei i fondi di previdenza integrativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 1° marzo 198S, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale), sollevata dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Novara con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/09/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 03/10/90.