Ordinanza n. 187 del 2002

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ORDINANZA N. 187

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell’articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con ordinanze emesse il 25 gennaio (n. 2 ordinanze) e il 23 gennaio (n. 6 ordinanze) 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 348 al n. 355 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con otto ordinanze di analogo contenuto in data 23 e 25 gennaio 2001 (r.o. da n. 348 a n. 355 del 2001), il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia comunicato all’autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro quarantotto ore da parte di tale autorità, e che la mancata convalida del trattenimento, in caso di insussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica;

che, con le stesse ordinanze, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, "nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria", e, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo e dell’art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), "nella parte in cui non prevedono l’obbligo del questore di dare avviso al difensore, di fiducia o di ufficio, fin dall’adozione del provvedimento amministrativo di trattenimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice dell’inizio della misura";

che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare, all’esito di udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato dagli artt. 737 e ss. del codice di procedura civile, il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera;

che in tutte le ordinanze di rimessione il giudice a quo, contestualmente alla proposizione delle anzidette questioni di legittimità costituzionale, ha disposto "la cessazione del trattenimento" dello straniero, trattenimento che costituiva l’oggetto del giudizio di convalida;

che é intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto, riportandosi alle deduzioni già svolte in precedenti giudizi su questioni analoghe, che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.

Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che in tutti gli atti instaurativi del presente giudizio, il remittente, nel promuovere le questioni di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto "la cessazione del trattenimento" dello straniero, sicchè ricorre la medesima fattispecie sulla quale questa Corte, con le ordinanze n. 387 e n. 297 del 2001, si é pronunciata nel senso della manifesta inammissibilità;

che la censura rivolta nei confronti dell’articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inammissibile anche per l’ulteriore ragione che si tratta di disposizione regolamentare, inidonea a radicare la competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell’articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevate, in riferimento agli articoli 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Massimo VARI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.