Ordinanza n. 297/2001

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ORDINANZA N. 297

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con 7 ordinanze emesse il 9 novembre 2000 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte al n. 53, n. 54, n. 55, n. 56, n. 57, n. 58 e n. 59 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con sette ordinanze di identico contenuto in data 9 novembre 2000, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare, all’esito di udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza e assistenza temporanea disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera;

che, sull’assunto che il trattenimento nei centri di permanenza temporanea previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 costituisca una forma di "detenzione amministrativa", comparabile alla custodia in carcere, il Tribunale di Milano, di tale decreto, denuncia:

- l’art. 14, comma 4, nella parte in cui dispone che alla convalida del trattenimento presso un centro di permanenza ed assistenza temporanea dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto la procedura ivi prevista sarebbe "manifestamente inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell’esplicazione delle difese";

- l’art. 14, comma 4, nella parte in cui precluderebbe al giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni che rendono impossibile l’accompagnamento immediato alla frontiera e, sotto un diverso profilo, in ordine alla fondatezza delle ragioni allegate dallo straniero circa la ricorrenza di una ipotesi di divieto di espulsione;

- l’art. 14, comma 3, unitamente all’art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nella parte in cui non prevederebbero l’obbligo di avviso al difensore, d’ufficio o di fiducia, contestualmente alla comunicazione al giudice dell’inizio del trattenimento;

- l’art. 14, comma 5, nella parte in cui non prevederebbe un limite massimo anche per il cumulo di vari periodi successivi di trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione, e, conseguentemente, impedirebbe al giudice di accertare se quel limite sia stato superato;

- l’art. 14, comma 4, nella parte in cui imporrebbe al giudice di provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di determinare il ragionevole termine massimo, anche cumulato, del trattenimento, tenendo conto delle concrete circostanze del caso e bilanciando i contrapposti interessi della tutela delle frontiere e della salvaguardia della libertà personale dello straniero;

che in tutte le ordinanze di rimessione il giudice a quo, contestualmente alla proposizione delle anzidette questioni di legittimità costituzionale, ha ordinato l’immediato rilascio dello straniero, il cui trattenimento é oggetto del giudizio di convalida;

che é intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile proprio a causa del disposto rilascio dello straniero, che avrebbe comportato l’esaurimento della funzione decisoria alla quale il remittente era chiamato;

che dell’art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 la difesa erariale deduce la natura regolamentare e il conseguente difetto della forza di legge, ostativo ad uno scrutinio di merito;

che, in ogni caso, ad avviso dell’Avvocatura, le questioni sarebbero infondate, in quanto il trattenimento nei centri di permanenza temporanea inciderebbe sulla libertà di circolazione e di soggiorno e non anche sulla libertà personale e comunque le disposizioni censurate realizzerebbero un equo bilanciamento tra l’esigenza di contrastare l’immigrazione clandestina e quella di tutelare i diritti dello straniero;

che, sempre secondo l’Avvocatura dello Stato, anche a ritenere che la misura del trattenimento si attenga alla sfera della libertà personale, il procedimento regolato dal testo unico sull’immigrazione sarebbe ricalcato sul modello dell’art. 13 della Costituzione e nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore per aver adottato il rito camerale ex art. 737 cod. proc. civ. che non risulterebbe inadeguato alle esigenze di tutela della persona trattenuta.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che in tutti gli atti instaurativi del presente giudizio, il remittente, nel promuovere questione di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto l’immediato rilascio della persona trattenuta, rilascio che ha quindi costituito oggetto di una specifica e contestuale valutazione, nel senso che é stato determinato da una decisione del giudice nella stessa ordinanza di rimessione e dunque non si é prodotto quale conseguenza automatica della perdita di efficacia della misura del trattenimento a causa dell’inutile decorso del termine di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero a seguito di un successivo provvedimento, come può ritenersi sia avvenuto in relazione ai casi dai quali hanno preso le mosse gli incidenti di legittimità costituzionale definiti nel merito da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001;

che in quel precedente il requisito della rilevanza della questione, sia pure nella sua accezione più ridotta di mera applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata, era certamente sussistente in quanto il giudice remittente non aveva, in quel momento, definito il procedimento de libertate, non assumendo alcun rilievo, a questo fine, l’eventuale successiva adozione di un esplicito provvedimento anticipatorio della oramai inevitabile liberazione;

che, al contrario, nei casi presenti, il procedimento si é concluso con l’ordinanza di rimessione e, con la consumazione della potestas iudicandi in capo al remittente, é venuto anche meno l’indefettibile presupposto della incidentalità della questione di legittimità costituzionale;

che, sotto questo profilo, non varrebbe osservare che il trattenimento, in quanto misura incidente sulla libertà personale, sarebbe in tutto equiparabile all’arresto o al fermo regolati dal codice di procedura penale, per i quali é specificamente prevista una convalida a piede libero (art. 121, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.);

che, infatti, mentre nel sistema delineato dal vigente codice di procedura penale la convalida, nel legittimare ex post l’operato dell’autorità di polizia, giustifica la detenzione subita, ma non consente il protrarsi dello stato di privazione della libertà personale, per il quale é richiesto un ulteriore ed autonomo provvedimento del giudice, la convalida del trattenimento, oltre alla funzione di legittimare l’atto coercitivo dell’autorità di polizia, ha anche quella di fungere, de futuro, da titolo della ulteriore privazione della libertà personale dello straniero fino al limite massimo di venti giorni;

che, pertanto, in un sistema nel quale non é prevista una ipotesi di convalida a piede libero, una volta disposta, come nei casi di specie, la liberazione dello straniero, il procedimento deve ritenersi esaurito, non essendovi più alcun provvedimento che il giudice della convalida possa adottare;

che la censura rivolta nei confronti dell’art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inammissibile anche per l’ulteriore ragione che si tratta di disposizione regolamentare, inidonea a radicare la competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.