Ordinanza n. 177 del 2002

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ORDINANZA N.177

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze emesse il 1° febbraio (n. 10 ordinanze), il 3 febbraio (n. 9 ordinanze), il 6 febbraio (n. 10 ordinanze), il 5 febbraio (n. 9 ordinanze) e l’8 febbraio 2001 (n. 9 ordinanze), dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 384 al n. 402; dal n. 417 al n. 426; dal n. 455 al n. 463; e dal n. 629 al n. 637 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, n. 24 e n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con diciannove ordinanze di analogo contenuto in data 1 e 3 febbraio 2001 (r.o. da n. 384 a n. 402 del 2001), il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), "nella parte in cui non prevede che il trattenimento (dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza) successivo alla convalida sia disposto dall’autorità giudiziaria con provvedimento motivato ed autonomo da quello di convalida";

che, con le stesse ordinanze, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento al medesimo parametro, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 4, del citato decreto legislativo, "nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dall’autorità giudiziaria, che la adegui alle concrete esigenze da soddisfare";

che in tutte le ordinanze il remittente premette di essere chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera;

che il giudice a quo - premesso che il provvedimento di convalida comporta, come effetto automatico, la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni e che il trattenimento é connotato da restrizioni che incidono sulla libertà personale - rileva che non sarebbe "conforme alla garanzia costituzionale della libertà personale la previsione legislativa di un provvedimento restrittivo dell’autorità amministrativa, che, all’infuori di ogni valutazione da parte dell’autorità giudiziaria in ordine al "se" e alla durata, protrae i suoi effetti oltre il limite massimo delle novantasei ore indicato dall’art. 13 della Costituzione";

che, con altre dieci ordinanze di analogo contenuto in data 6 febbraio 2001 (r.o. da n. 417 a n. 426 del 2001), il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento (dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza) sia stabilita con provvedimento motivato dall’autorità giudiziaria, che la adegui alle concrete esigenze da soddisfare";

che in tutte le ordinanze il remittente, chiamato a convalidare il trattenimento presso un centro disposto nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, osserva che le disposizioni censurate, che prevedono la convalida del trattenimento, stabilendo che essa "comporta" la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni, prorogabile di ulteriori dieci giorni, violerebbero la riserva di giurisdizione in materia di libertà personale, poichè attribuirebbero alla convalida non solo la funzione di ratificare l’operato dell’autorità di pubblica sicurezza, ma anche quello di legittimare per il futuro la privazione della libertà personale per un periodo di tempo predeterminato, senza consentire al giudice di verificare la congruità della durata del trattenimento in relazione ai presupposti che ne hanno reso necessaria l’applicazione;

che, con nove ordinanze di analogo contenuto in data 5 febbraio 2001 (r.o. da n. 455 a n. 463 del 2001), il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, "nella parte in cui prevede che la convalida del trattenimento disposta dall’autorità giudiziaria comporti la permanenza nel centro per un periodo di venti giorni senza un ulteriore provvedimento dell’autorità giudiziaria stessa";

che il giudice a quo, in sede di convalida del trattenimento presso un centro disposto nei confronti di uno straniero, motiva l’asserito contrasto della disposizione censurata con l’art.13 della Costituzione con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle delle precedenti ordinanze;

che, con altre nove ordinanze di analogo contenuto in data 8 febbraio 2001 (r.o. da n. 629 a n. 637 del 2001), il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, sempre in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro di assistenza dello straniero espulso per un periodo di venti giorni (prorogabili a trenta) in difetto di alcun provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria stessa anche in relazione alla durata della restrizione della libertà personale nel rispetto del termine massimo di cui sopra";

che anche in queste ordinanze il remittente, chiamato a convalidare il trattenimento di uno straniero presso un centro, solleva la questione di legittimità costituzionale con argomenti del tutto analoghi a quelli delle precedenti ordinanze;

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate;

che, nell’imminenza della camera di consiglio, la difesa erariale ha depositato ulteriori memorie illustrative, con le quali, rilevato che le questioni di legittimità costituzionale sono già state risolte da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001, insiste per la declaratoria di manifesta infondatezza.

Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che le questioni sollevate, che investono l’art. 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui prevede che, per effetto della convalida, il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza possa protrarsi fino a complessivi venti giorni in difetto di un autonomo e motivato provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne gradui la durata, sono state dichiarate da questa Corte non fondate con la sentenza n. 105 del 2001 e manifestamente infondate con le successive ordinanze n. 35 del 2002; n. 386 e n. 385 del 2001;

che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicchè anche le questioni in esame vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevate, in riferimento all’articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.