Ordinanza n. 170 del 2002

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ORDINANZA N. 170

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell’articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze emesse il 31 gennaio 2001 (n. 5 ordinanze) e il 5 febbraio 2001 (n. 8 ordinanze) dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 404 al n. 416 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con tredici ordinanze di analogo contenuto in data 31 gennaio e 5 febbraio 2001 (r.o. da n. 404 a n. 416 del 2001) il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell’articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), "nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia disposto dall’autorità giudiziaria o in casi di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, ad esso provveda l’autorità amministrativa con obbligo di darne comunicazione entro le quarantotto ore all’autorità giudiziaria per la convalida entro le quarantotto ore successive";

che in tutte le ordinanze il remittente premette di essere chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera;

che, ad avviso del giudice a quo, tanto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica quanto l’eventuale successivo trattenimento dello straniero nel centro costituirebbero provvedimenti che, incidendo sulla libertà personale, non potrebbero restare privi delle garanzie poste dall’art. 13 della Costituzione;

che, su queste premesse, il remittente rileva che i provvedimenti di espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera adottati dall’autorità amministrativa potrebbero considerarsi legittimi soltanto se configurati dal legislatore secondo le previsioni dell’art. 13, terzo comma, della Costituzione, cioé come provvedimenti provvisori da adottarsi dalla pubblica amministrazione in casi eccezionali di necessità ed urgenza, tassativamente individuati dalla legge, da comunicarsi nelle quarantotto ore e da convalidarsi nelle successive quarantotto ore da parte dell’autorità giudiziaria;

che, invece, le disposizioni censurate non prevederebbero alcun intervento obbligatorio dell’autorità giudiziaria prima dell’esecuzione del provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e in ciò contrasterebbero con l’art. 13, terzo comma, della Costituzione;

che la violazione della riserva di giurisdizione sussisterebbe, ad avviso del remittente, anche quando lo straniero, per l’impossibilità di eseguire con immediatezza l’espulsione, venga trattenuto ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 presso un centro di permanenza temporanea e assistenza, in quanto, nonostante che l’art. 14, comma 4, prescriva al giudice della convalida di valutare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 del medesimo decreto, oggetto della convalida sarebbe solo il provvedimento di trattenimento presso il centro, come confermerebbe, oltre al tenore letterale del citato art. 14, comma 4, che sembrerebbe riferirsi al solo "provvedimento del questore", anche la circostanza che la mancata convalida del trattenimento non travolgerebbe il provvedimento di "espulsione con accompagnamento", che continuerebbe a gravare sullo straniero;

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o non fondata;

che, nell’imminenza della camera di consiglio, la difesa erariale ha depositato ulteriori memorie illustrative, con le quali, rilevato che le questioni di legittimità costituzionale sono già state risolte da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001, insiste per la declaratoria di manifesta inammissibilità o infondatezza delle questioni stesse.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione, sicchè i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 105 del 2001, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, identica questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed ha chiarito che una corretta interpretazione delle disposizioni censurate, alla luce dell’art. 13 della Costituzione e della riserva di giurisdizione in esso contenuta, induce a ritenere che in sede di convalida del provvedimento di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea e assistenza il giudice deve verificare anche la legittimità del provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, essendo chiamato a riscontrare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del testo unico sull’immigrazione;

che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, é stata dichiarata non fondata con la citata sentenza n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 44 del 2002; n. 388 e n. 298 del 2001;

che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicchè anche la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell’articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Massimo VARI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2002.