Ordinanza n. 164 del 2002

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ORDINANZA N. 164

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 2000 dal Tribunale di Siena nel procedimento civile vertente tra Patrizio Cannucci ed altro e la TRA.IN. s.p.a. ed altri, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Patrizio Cannucci ed altro e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi gli avvocati Pasquale Nappi per Patrizio Cannucci ed altro, Fabio Fonzo per l'INPS e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che - in un giudizio promosso da alcuni dipendenti di un'azienda pubblica di trasporto nei confronti di quest'ultima, nonchè dell'INPS e del Ministero del lavoro, per ottenere il rimborso della maggiorazione contributiva trattenuta negli anni 1996, 1997 e 1998 nonostante la soppressione del Fondo speciale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - il Tribunale di Siena, con ordinanza dell'8 novembre 2000, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.414 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti - dovuto per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto nella misura complessiva del 36,46 per cento della retribuzione imponibile – sia posto (negli anni dal 1996 al 1998) a carico dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 nella più gravosa misura dell'11,219 per cento, anzichè in quella dell'8,89 per cento come per i lavoratori assunti dopo la data suddetta e come in generale per tutti gli altri lavoratori;

che - secondo il Tribunale rimettente - la misura di tale contribuzione dopo la soppressione del Fondo speciale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed il trasferimento delle posizioni previdenziali esistenti nell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS avrebbe dovuto essere la stessa di quella gravante su tutti gli altri lavoratori;

che il giudice rimettente denuncia quindi la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) in ragione del deteriore trattamento riservato (negli anni dal 1996 al 1998) agli autoferrotramvieri già iscritti al Fondo fino al 31 dicembre 1995 rispetto sia ai dipendenti assunti successivamente, e quindi mai iscritti al Fondo medesimo, sia a tutti gli altri lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;

che i lavoratori ricorrenti si sono costituiti ed hanno aderito alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione;

che si é costituito anche l'INPS, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa dell'INPS (che ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui solo il datore di lavoro é legittimato a chiedere il rimborso dell'eccedenza di contributi trattenuti sulla retribuzione dei dipendenti), in quanto nel giudizio a quo i lavoratori ricorrenti hanno agito anche nei confronti dell'azienda datrice di lavoro per il pagamento della retribuzione indebitamente trattenuta in eccesso;

che questa Corte (sentenza n. 469 del 1991) ha già rilevato, in riferimento alla speciale disciplina del Fondo pensioni per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, che si tratta di un sistema previdenziale del tutto autonomo e distinto da quello dell'assicurazione generale obbligatoria e che tale sistema assicura agli iscritti un trattamento pensionistico complessivamente più favorevole, onde, con particolare riguardo alla retribuzione pensionabile, é stata anche ritenuta (ordinanza n. 44 del 1985) la non comparabilità della disciplina del Fondo con quella prevista da altri ordinamenti previdenziali;

che la maggiore ritenuta previdenziale sulla retribuzione negli anni 1996, 1997 e 1998 non riguarda tutti i dipendenti dell’azienda datrice di lavoro, ma solo quelli (già iscritti al Fondo speciale alla data della sua soppressione) che, pur transitati nel regime ordinario dell’assicurazione generale, continuano a beneficiare (seppure pro-rata) del più favorevole trattamento previdenziale assicurato dal Fondo speciale (art. 3 del d.lgs. 29 giugno 1996, n.414, cit.);

che questa residuale applicabilità della previgente regolamentazione del Fondo, quale beneficio ad esaurimento per i soli dipendenti già iscritti al Fondo stesso alla data del 31 dicembre 1995, si risolve in un elemento differenziale sufficiente a giustificare una disciplina particolare, peraltro a carattere transitorio;

che rientra nella discrezionalità del legislatore adottare le misure idonee per assicurare la copertura del maggior onere per la gestione ordinaria dell’assicurazione generale obbligatoria derivante dalla necessità di assicurare ai lavoratori già iscritti al Fondo speciale un trattamento pensionistico più favorevole;

che pertanto il maggior onere costituito dalla più elevata aliquota contributiva per un periodo limitato nel tempo é giustificato dal mantenimento di questo regime più favorevole per i dipendenti già iscritti al Fondo speciale;

che quindi non sussiste la denunciata disparità di trattamento nè nei confronti dei dipendenti assunti dopo la soppressione del Fondo suddetto, i quali non beneficiano delle prestazioni erogate dal medesimo, nè rispetto a tutti gli altri lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.414 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Siena con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2002.