SENTENZA N. 469
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
Prof. Francesco GUIZZI “
Prof. Cesare MIRABELLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 29 ottobre 1971 n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1991 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Amadessi Dino ed altro e INPS ed altra iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e dell'Azienda Trasporti Consorziali di Modena nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Uditi l'avvocato Mario Ghezzi per l'Azienda Trasporti Consorziali di Modena, l'avvocato Giuseppe Pansarella per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da due dipendenti dell'Azienda Trasporti Consorziali di Modena contro l'INPS, in qualità di gestore del Fondo di previdenza dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, nonché contro la stessa azienda datrice di lavoro, per ottenere il riconoscimento del servizio militare di leva ai fini del trattamento di pensione, il Pretore di Modena, con ordinanza del 9 aprile 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, perché considera utile, a domanda, il servizio militare di leva solo per la liquidazione di una pensione supplementare, anziché ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura di tutte le ordinarie prestazioni pensionistiche del detto fondo.
Premesso che i rapporti di lavoro dei ricorrenti sono rapporti di diritto privato, ancorché soggetti a una disciplina speciale, e quindi non rientrano nella categoria dei rapporti del "settore pubblico" cui si riferisce l'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il giudice remittente ritiene contrastante col principio di eguaglianza il trattamento meno favorevole riservato dalla norma impugnata agli addetti ai pubblici servizi di trasporto rispetto alle altre categorie di lavoratori pubblici e privati, ai quali il citato art. 20 della legge n. 958 del 1986 o, rispettivamente, l'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, riconoscono il servizio militare di leva come periodo utile a tutti gli effetti del trattamento pensionistico normale.
Sarebbe violato anche l'art. 52, secondo comma, Cost., dovendosi la garanzia di questa norma intendersi estesa anche alla posizione assicurativa collegata al rapporto di lavoro.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita l'A.T.C.M. chiedendo una pronunzia secondo giustizia in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale, fermo il presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986 ai dipendenti delle aziende municipalizzate e consortili.
Si è pure costituto l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
L'Istituto osserva che la medesima questione, riferita all'art. 49 della legge n. 153 del 1969, e questioni analoghe, concernenti fondi speciali sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, sono state ritenute manifestamente infondate dalla Corte di cassazione sul rilievo della non omogeneità dei sistemi previdenziali generale e speciali; che, proprio con riguardo al Fondo di previdenza degli autoferrotranvieri, la Corte costituzionale ha ripetutamente escluso che le differenze della disciplina speciale rispetto al regime generale possano essere considerate contrastanti col principio di cui all'art. 3 Cost.; che infine, un eventuale confronto col regime dell'assicurazione generale dovrebbe essere fatto non per singole norme o singoli istituti isolatamente considerati, bensì con metodo globale, avendo riguardo al risultato complessivo.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 52, l'Istituto nega che la garanzia di questa norma comprenda anche la posizione previdenziale, specie quando il servizio militare di leva sia stato assolto prima dell'inizio del rapporto di lavoro.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in ipotesi, l'infondatezza della questione. Inammissibile in quanto tende a provocare una pronunzia additiva non logicamente necessitata. Infondata perché, secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte non sono comparabili, ai fini dell'art. 3 Cost., norme comprese in sistemi previdenziali distinti. Quanto all'art. 12 Cost., la norma garantisce la posizione di lavoro e non pure la percezione dello stipendio, né i diritti che ne conseguono.
Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Modena ritiene contrastante con gli artt. 3 e 52, secondo comma, della Costituzione l'art. 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, relativa al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, perché considera utile, a domanda, il servizio militare di leva solo per la liquidazione di una pensione supplementare, anziché agli effetti del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura di tutte le ordinarie prestazioni pensionistiche del Fondo, analogamente a quanto dispongono l'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per i rapporti di pubblico impiego, e l'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per i rapporti di lavoro di diritto privato soggetti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
2. - La questione non è fondata.
Il Fondo di previdenza sopra nominato attua un sistema previdenziale del tutto autonomo e distinto sia da quello dell'assicurazione generale obbligatoria, alla quale si sostituisce, sia da quello dei dipendenti del settore pubblico, al quale la categoria degli autoferrotranvieri è estranea, data la natura privatistica del rapporto di lavoro con le aziende esercenti i servizi di trasporto.
Le differenze di disciplina di singoli istituti nell'ambito di vari sistemi pensionistici non possono fornire argomenti per denunciare pretese violazioni del principio di eguaglianza. Solo se da un confronto globale risultasse un trattamento complessivo sensibilmente sperequato a danno di una categoria di lavoratori, potrebbe prospettarsi una violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di razionalità. Ma nella specie dal confronto globale col regime dell'assicurazione generale obbligatoria risulta che il trattamento erogato dal Fondo speciale per gli autoferrotranvieri è complessivamente più favorevole, in misura tale da configurare per gli iscritti una posizione di privilegio in termini sia di rendimento della contribuzione annua, sia di requisito massimo di anzianità contributiva, sia di rapporto percentuale con la retribuzione pensionabile della pensione ottenibile con questo requisito.
Né si può obiettare che il confronto deve tenere conto anche dell'ipotesi in cui l'iscritto al Fondo cessi dal servizio senza avere conseguito il diritto alla pensione. In questa ipotesi, infatti, l'art. 33 della legge n. 889 del 1971 attribuisce al lavoratore il diritto alla costituzione, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria, e a tale effetto sarà computato anche il periodo del servizio di leva ai sensi dell'art. 49 della legge n. 153 del 1969.
3. - Non è violato l'art. 52, secondo comma Cost. Questa norma garantisce al lavoratore chiamato ad adempiere il servizio militare la conservazione del posto e il computo del periodo di permanenza sotto le armi nell'anzianità di lavoro a tutti i suoi effetti. Non garantisce, invece, la conservazione della retribuzione, e quindi nemmeno il computo del periodo di servizio militare nell'anzianità contributiva ai fini del trattamento di pensione.
La rilevanza riconosciuta dalle leggi previdenziali al servizio militare di leva, senza distinguere a seconda che sia stato adempiuto prima o dopo la costituzione del rapporto di lavoro, non è vincolata dalla norma costituzionale, onde la diversa configurazione del beneficio nei vari sistemi rappresenta una scelta legislativa insindacabile, fondata in una complessiva valutazione di situazioni obiettivamente differenziate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI - Francesco GUIZZI - Cesare MIRABELLI.
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.