Ordinanza n. 95 del 2002

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ORDINANZA N. 95

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), promossi con tre ordinanze emesse il 23 marzo 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, rispettivamente iscritte ai nn. 509, 510 e 511 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione del Comune di Valmontone nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con tre distinte ordinanze analogamente motivate in punto di diritto (r.o. nn. 509, 510 e 511 del 2001), emesse il 23 marzo 2001, la Commissione tributaria provinciale di Roma ¾ nel corso di giudizi promossi dall'ENEL S.p.A., avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Valmontone, con i quali é stata rideterminata, per gli anni dal 1994 al 1996, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP) del predetto Comune ¾ ha sollevato, in riferimento "all'art. 76, primo comma, della Costituzione", questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territorale);

che il rimettente, nell'escludere che la rilevanza delle questioni sia venuta meno per effetto dello jus superveniens costituito dall'art. 31, comma 27, della legge n. 448 del 1998, osserva, nel merito, che l'art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di tributi locali vigenti, stabilendo, segnatamente alla lettera b) della citata disposizione, relativa alle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, i seguenti principi e criteri direttivi:

"1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonchè in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente ...;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi";

che, al riguardo, il giudice a quo rileva che il legislatore delegato si é conformato ai criteri dettati dal punto 1 del citato art. 4, comma 4, lettera b), solo per la determinazione delle tariffe concernenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee; mentre, in relazione alle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture, "ha ritenuto di essere completamente libero nella determinazione della tassa di cui si tratta", omettendo, negli artt. 46 e 47 dello stesso decreto legislativo n. 507 del 1993, "di dividere i comuni in classi, di considerare il beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50 per cento rispetto alla tassazione precedentemente in vigore";

che, pertanto, nel ritenere che i predetti criteri individuano "delle linee di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, dettando poi un ulteriore criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e condutture", le ordinanze reputano le disposizioni denunciate in contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

che, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al R.O. n. 509 del 2001, si é costituito il Comune di Valmontone, parte resistente nel processo principale, il quale ha concluso per l'infondatezza della proposta questione;

che, in tutti i giudizi, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, nel rilevare che questioni analoghe sono state già esaminate e disattese da questa Corte con la sentenza n. 96 del 2001, ha concluso per la manifesta infondatezza.

Considerato, in via preliminare, che le ordinanze prospettano identiche censure avverso le medesime disposizioni, sicchè i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che il rimettente, pur impugnando anche l'art. 46 del decreto legislativo n. 507 del 1993 ¾ il quale, peraltro, rimette al successivo art. 47, anch'esso denunciato, la disciplina su cui si appuntano i dubbi di costituzionalità e cioé quella della determinazione dei criteri di tassazione delle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere ¾ solleva, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la medesima questione di costituzionalità già scrutinata della Corte, dapprima con la sentenza n. 96 del 2001 e, successivamente, con l'ordinanza n. 323 del 2001;

che, in dette occasioni, si é escluso che l'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, contrasti con l'art. 76 della Costituzione, giacchè si é ritenuto erroneo l'assunto interpretativo ¾ seguito anche dall'attuale giudice a quo ¾ secondo il quale la legge delega n. 421 del 1992 ha dettato, anche per le occupazioni degli "spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili", i medesimi criteri di disciplina della generalità delle fattispecie impositive, di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1;

che, difatti, alla menzionata peculiare tipologia di occupazione la stessa legge delega "ha ritenuto, invece, di riservare un'apposita disposizione (numero 2 della citata lettera b), ponendo, come riferimento per l'opera del legislatore delegato, il criterio della determinazione forfetaria delle tariffe, da conseguire attraverso parametri significativi" (così la citata sentenza n. 96 del 2001);

che, pertanto, non adducendo il rimettente profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati, o comunque tali da indurre la Corte ad un diverso avviso, le questioni medesime vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2002.