Ordinanza n. 323/2001

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ORDINANZA N.323

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), promossi con le ordinanze emesse il 21 ottobre 1999 (n. 2 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona e il 5 giugno 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, rispettivamente iscritte ai nn. 838 e 839 del registro ordinanze 2000 ed al n. 170 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3 e 11, prima serie speciale dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Alessandria nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con due distinte ordinanze analogamente motivate in punto di diritto (r.o. n. 838 e n. 839 del 2000), emesse il 21 ottobre 1999 (e pervenute alla Corte il 20 dicembre 2000), la Commissione tributaria provinciale di Ancona ¾ nel corso di giudizi promossi dall’ENEL S.p.A., avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Osimo, con i quali é stata rideterminata, per gli anni 1995 e 1996, la tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche (cd. TOSAP) del predetto Comune ¾ ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 23 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale);

che il rimettente, nell'escludere che la rilevanza delle questioni sia venuta meno per effetto dello jus superveniens costituito dall'art. 31, comma 27, della legge n. 448 del 1998, osserva, nel merito, che l’art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di tributi locali vigenti, stabilendo, segnatamente alla lettera b) della citata disposizione, relativa alle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, i seguenti principi e criteri direttivi:

  "1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonchè in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente;

  2) introduzione di forme di determinazione forfetaria della tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi";

che, al riguardo, il rimettente rileva che il legislatore delegato si é conformato ai criteri dettati dal punto 1 del citato art. 4, comma 4, lettera b), della legge n. 421 del 1992, soltanto per la determinazione delle tariffe concernenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee (art. 38 del decreto legislativo n. 507 del 1993); mentre, in relazione alle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture, "ha, inspiegabilmente ed immotivatamente, ritenuto di poter disciplinare la fattispecie in assoluta libertà", omettendo, negli artt. 46 e 47 dello stesso decreto legislativo n. 507 del 1993, "di dividere i comuni in classi, di considerare il beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore";

che, pertanto, nel ritenere che i predetti criteri individuano "principi di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, demandando all'ulteriore criterio integrativo (ovvero quello dei <<parametri significativi>>) l'esclusivo fine di specificare, in particolare, per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo la modalità, che deve essere forfetaria, di determinazione, sempre nell'ambito e nel rispetto degli esplicitati principi, delle concrete misure di tassazione", le ordinanze reputano le disposizioni denunciate in contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

che, inoltre, il giudice a quo assume violato anche l'art. 23 della Costituzione, in virtù del quale "condizione essenziale per la legittimità costituzionale dell'imposizione di una prestazione patrimoniale é che la stessa sia imposta in base alla legge", sì da non consentire alla "legge che attribuisca ad un ente il potere di imporre una prestazione patrimoniale" di "lasciare all'arbitrio dell'ente impositore medesimo la determinazione della prestazione";

che, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al n. 838 del registro ordinanze 2000, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, con argomenti sviluppati più diffusamente con la memoria illustrativa depositata nell’imminenza della camera di consiglio, ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza, ovvero, da ultimo, per la manifesta infondatezza della sollevata questione;

che, con ordinanza del 5 giugno 2000 (pervenuta alla Corte il 19 febbraio 2001 ed iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2001) ¾ emessa nel corso del giudizio promosso dall'ENEL S.p.A. avverso l'avviso di accertamento con il quale veniva determinata, per l'anno 1997, la tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche della Provincia di Alessandria ¾ anche la Commissione tributaria provinciale di Alessandria ha sollevato questione di legittimità dell’art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, "per violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4" (rectius: art. 4, comma 4, lettera b, numero 1);

che il rimettente ¾ affermata la rilevanza della proposta questione, da reputare non venuta meno per effetto dell'art. 31 della legge n. 448 del 1998 ¾ lamenta il mancato rispetto da parte del legislatore delegato dei criteri fissati, per la determinazione della tassa per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo, dall'art. 4, comma 4, sopra citato, posto che il medesimo "si é attenuto unicamente al criterio forfetario ed ha aumentato la tassazione ben oltre il 50%, come appare dal confronto fra le attuali misure delle tasse e quelle precedentemente in vigore";

che si é costituita la Provincia di Alessandria, parte convenuta nel giudizio a quo, per sentir dichiarare l'inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza della proposta questione, rilevando, con la memoria successivamente depositata, che, con la sentenza n. 96 del 2001 della Corte costituzionale, é stata già dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, per asserita violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che é intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo, anche con successiva memoria, per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

  Considerato, in via preliminare, che le ordinanze denunciano le medesime disposizioni sotto profili in parte analoghi o, comunque, connessi, sicchè i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

  che, quanto alle censure di violazione dell'art. 76 della Costituzione, sollevate da tutte le ordinanze, va rilevato che le medesime sono prospettate negli stessi termini già esaminati da questa Corte con la sentenza n. 96 del 2001;

  che, in quell'occasione, si é esclusa detta violazione reputando erroneo l'assunto interpretativo ¾ seguito anche dagli attuali rimettenti ¾ secondo il quale la legge delega n. 421 del 1992 avrebbe dettato, anche per le occupazioni degli "spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili", i medesimi criteri di disciplina della generalità delle fattispecie impositive, di cui all’art. 4, comma 4, lettera b), numero 1;

che, difatti, rispetto alla menzionata peculiare tipologia di occupazione, la stessa legge delega "ha ritenuto, invece, di riservare un'apposita disposizione (numero 2 della citata lettera b), ponendo, come riferimento per l'opera del legislatore delegato, il criterio della determinazione forfetaria delle tariffe, da conseguire attraverso parametri significativi" (così la citata sentenza n. 96 del 2001);

che, pertanto, non adducendo i giudici a quibus profili o argomenti di doglianza nuovi rispetto a quelli già scrutinati, o comunque tali da indurre la Corte ad un diverso avviso, le questioni medesime vanno dichiarate manifestamente infondate;

che, quanto alla censura di violazione dell'art. 23 della Costituzione, ulteriormente prospettata dalle due ordinanze emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona, va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio della riserva di legge, di cui al predetto articolo, va inteso in senso relativo, ponendo al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (così, da ultimo, ordinanza n. 7 del 2001);

che il rimettente, nell'assumere in modo del tutto generico l'esistenza di un "arbitrio dell'ente impositore" nello stabilire la misura della tassa, non considera che il denunciato art. 47 detta specifici criteri per l'imposizione, disponendo che la TOSAP vada determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate, secondo precisi limiti minimi e massimi di tassazione, e ciò in armonia con il criterio, dettato dalla legge delega, della commisurazione secondo "parametri significativi", da intendersi, secondo quanto rilevato ancora nella menzionata sentenza n. 96 del 2001, come "espressivi della peculiare natura dell'occupazione", sì da richiedere un metodo "ispirato a regole di sinteticità e di omnicomprensività, alternative rispetto agli altri criteri formulati in via generale, connotati dalla pluralità e dalla analicità degli elementi presi a riferimento";

che, in virtù di quanto evidenziato, la proposta questione va, quindi, dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona con le due ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2001.