Ordinanza n. 7 del 2001

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 7

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell’IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1989, n. 154, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze sul ricorso proposto da Leonelli Osvaldo contro l’Ufficio delle imposte dirette di Firenze, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con ordinanza emessa il 17 giugno 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell’IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1989, n. 154, anche in relazione a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 1991 (Determinazione dei coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti di reddito, nonchè dei coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154);

che, ad avviso del rimettente, il citato art. 11, per la genericità dei criteri dettati per la determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, avrebbe il carattere di una delega in bianco, con ciò violando il principio della riserva di legge in materia tributaria enunciato dall’art. 23 Cost.;

che il combinato disposto delle norme denunciate sarebbe altresì lesivo del principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., in quanto verrebbe a delineare un sistema di presunzioni iuris et de iure, non superabile con argomentazioni e prove contrarie, ed inidoneo, per ciò stesso, a registrare con sufficiente approssimazione alla realtà la capacità reddituale effettiva del contribuente;

che sarebbe, d’altra parte, irrilevante – ad avviso sempre del rimettente – la possibilità di sottrarsi all’accertamento presuntivo mediante la scelta del regime di contabilità ordinaria, in quanto ciò equivarrebbe a costringere il contribuente, per sfuggire ad un tipo di tassazione illegittimo, ad optare per la forma ordinaria negandogli quel diritto di scelta tra le due forme di contabilità attribuito dalla legge;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;

che l’Avvocatura, premesso il carattere relativo e non assoluto della riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., rileva comunque la non conferenza del parametro evocato che riguarderebbe la disciplina sostanziale della prestazione imposta, laddove le norme denunciate atterrebbero al procedimento di controllo ed accertamento dei presupposti di imponibilità definiti dalla legge;

che, in ogni caso, la legge non lascerebbe all’assoluta discrezionalità dell’amministrazione la definizione dei coefficienti presuntivi dei compensi e dei ricavi, come viceversa assume il rimettente, ma fisserebbe criteri sufficientemente specifici per la loro determinazione;

che la censura riferita all’art. 53 Cost. si fonderebbe, d’altro canto, secondo l’Avvocatura, su un erroneo presupposto, in quanto le norme denunciate consentirebbero in realtà al contribuente – diversamente da quanto ritiene il rimettente - di superare la presunzione derivante dai coefficienti in questione.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione va inteso in senso relativo, ponendo al legislatore l’obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (da ultimo, sentenze n. 215 del 1998 e n. 111 del 1997);

che tale obbligo risulta, nella specie, adeguatamente assolto mediante la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 11, secondo cui "le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell’Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonchè ad enti ed istituti, ivi comprese società specializzate in rilevazioni economiche settoriali";

che é, d’altro canto, erroneo l’assunto – posto dal rimettente a fondamento dell’asserita violazione dell’art. 53 Cost. – secondo il quale le norme impugnate delineerebbero un sistema di presunzioni iuris et de iure, essendo al contrario previsto all’art. 12, comma 1, che l’accertamento in base ai coefficienti presuntivi sia effettuato, "a pena di nullità", previa richiesta di chiarimenti al contribuente e che questi possa, nella risposta, indicare "i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell’attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall’applicazione dei coefficienti";

che, pertanto, la questione risulta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell’IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,il 15 dicembre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.