ORDINANZA N. 91
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, promossi con ordinanze emesse il 19 gennaio 2001 dal Tribunale di Pistoia, il 30 gennaio 2001 e il 6 novembre 2000 dal Tribunale di Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 239, 282 e 304 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14 e 17, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, nella parte in cui consente l’utilizzazione e la valutazione ai fini della decisione delle dichiarazioni, acquisite al fascicolo per il dibattimento prima della entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999, rese nel corso delle indagini preliminari da chi si é sempre volontariamente sottratto all’esame nel dibattimento, solo se l’attendibilità di tali dichiarazioni é confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità;
che, a parere del giudice rimettente, tale disciplina si porrebbe in contrasto con l’art. 111, quarto comma, seconda parte, della Costituzione, in quanto da essa deriverebbe la sostanziale elusione del principio secondo il quale la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si é sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio dell’imputato o del suo difensore, consentendo "una sorta di ultrattività della disciplina ordinaria vigente" prima della riforma costituzionale sul "giusto processo";
che sarebbe leso anche l’art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in quanto - nonostante il legislatore costituzionale abbia sancito l’immediata applicazione dei principi contenuti nella legge costituzionale sul "giusto processo" ai procedimenti penali in corso - la normativa oggetto di censura realizzerebbe una "sostanziale disapplicazione" del principio del contraddittorio, adottando una "soluzione restrittiva al suo naturale ambito temporale di applicazione", in quanto ammette la piena utilizzabilità a fini decisori delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento, temperata solo da un maggior rigore per gli elementi di riscontro;
che anche il Tribunale di Firenze (r.o. 282 del 2001) impugna, in riferimento all’art. 3 Cost., l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000, nella parte in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si é sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge n. 35 del 2000, di conversione del menzionato d.l. n. 2 del 2000;
che, ad avviso del Tribunale rimettente, da una siffatta disciplina deriverebbe una lesione del principio di ragionevolezza, in quanto, nei procedimenti pendenti al marzo del 2000, risulterebbe vietata l’acquisizione di mezzi di prova non formati nel contraddittorio delle parti, ancorchè vi sia, da parte del difensore dell’imputato, il consenso alla richiesta del pubblico ministero di acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali contenenti le dichiarazioni di che trattasi;
che identica questione é stata sollevata dal medesimo Tribunale di Firenze con altra ordinanza (r.o. 304 del 2001), nella quale parimenti si prospetta la violazione dell’art. 3 Cost., in quanto contrasterebbe con il principio di ragionevolezza la circostanza che, nell’ambito dello stesso dibattimento, "alcune prove vengano escluse ed altre ammesse alla valutazione, benchè la loro fonte sia stata legittimamente assunta dal p.m. durante le indagini": con la conseguenza che il giudice verrebbe a fondare la propria decisione su elementi di prova che, solo in forza di un dato estrinseco e puramente accidentale, quale l’acquisizione prima di una certa data, sono sottoposti alla sua valutazione, esercitando così "una sorta di giustizia "casuale"";
che nei giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio de ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo rivalutarsi le questioni da parte dei giudici a quibus, alla luce di normativa sopravvenuta ovvero dichiararsi inammissibili o infondate le questioni medesime.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni del tutto analoghe sicchè i relativi giudizi possono essere riuniti, per essere definiti con unica decisione;
che le censure dei giudici a quibus si concentrano sulla disciplina transitoria dettata dal decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, della quale si contesta, da un lato, la portata sostanzialmente elusiva dei principi costituzionali sul "giusto processo" e, dall’altro, l’incoerenza e gli effetti discriminatori che deriverebbero dal discrimen temporale che separa fra loro regimi probatori profondamente diversi;
che al riguardo questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla identica tematica, ha avuto modo di sottolineare, nella sentenza n. 381 del 2001 – successiva alle ordinanze di rimessione -, come il legislatore costituzionale abbia espressamente devoluto alla legge ordinaria, non soltanto il compito di adeguare il tessuto codicistico alle nuove previsioni costituzionali; ma anche quello di stabilire "una specifica disciplina intertemporale, atta a modulare l’applicazione di quei principi nei processi in corso di celebrazione, secondo una linea chiaramente tesa a tracciare un "ponte" normativo destinato a mitigare una drastica applicazione della regola tempus regit actum": il tutto realizzatosi, poi, attraverso la disciplina che i rimettenti censurano, ma che questa Corte ha già ravvisato essere del tutto in linea con l’esigenza di "operare una ragionevole ponderazione tra le contrapposte esigenze tipiche di una disciplina intertemporale";
che a proposito della "casualità" che caratterizzerebbe – secondo i giudici a quibus – l’applicabilità o meno della disciplina dettata dalla norma impugnata, questa Corte, nel ritenere infondati analoghi rilievi, ha osservato come sia tipico di qualsiasi regime transitorio il saldarsi "ad un determinato momento o fatto processuale, da individuare quale linea di demarcazione a partire dalla quale il regime stesso é chiamato ad operare". Ciò che conta – si é rilevato – é che quel "fatto processuale" sia coerente "rispetto alle esigenze del regime transitorio e non si presti ad arbitri. Condizioni, queste ultime, che l’intervenuta acquisizione delle dichiarazioni al fascicolo per il dibattimento soddisfa appieno";
che pertanto, alla stregua di tali rilievi, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia e dal Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2002.