Ordinanza n. 70 del 2002

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ORDINANZA N. 70

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1999 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e Giampaolo Racchetti, iscritta al n. 600 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti l’atto di costituzione dell’INPS, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi l’avvocato Alessandro Riccio per l’INPS e l’avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 novembre 1999, il Tribunale di Bolzano – nel giudizio di appello promosso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contro Giampaolo Racchetti, per la riforma della sentenza n. 523 del 1996 del Pretore di Bolzano - ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 14 dicembre 1992, n. 438 (rectius: art. 1 decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali", convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438), nella parte in cui non estende anche ai lavoratori autonomi la deroga alla sospensione della corresponsione del trattamento pensionistico di anzianità per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del medesimo decreto legge ed il 31 dicembre 1993, prevista per i lavoratori dipendenti per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro;

che, nella specie, la domanda di pensione di anzianità, presentata all'INPS dal lavoratore autonomo (artigiano) in data 29 luglio 1993, era stata accolta tenendo conto, ai fini della decorrenza, del citato periodo di sospensione, in quanto, secondo l'Istituto, la deroga alla sospensione posta dall'art. 1, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge, riguardava i soli lavoratori dipendenti per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge fosse intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro o fosse iniziato il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto;

che - secondo il Tribunale rimettente - l'esclusione dei lavoratori autonomi dal beneficio della deroga al blocco dei trattamenti pensionistici di anzianità configurerebbe un’irrazionale discriminazione di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost.;

che sarebbe altresì violato l'art. 38, secondo comma, Cost., poichè i lavoratori autonomi verrebbero privati, quantomeno per un determinato periodo, della tutela economica che il rapporto assicurativo aveva loro garantito al momento della cessazione dell'attività di lavoro e della successiva prosecuzione volontaria, privandoli - con norma successiva, non prevedibile al momento della loro scelta - dei mezzi adeguati, già ad essi garantiti dalla legge;

che si é costituito l'INPS sostenendo l'infondatezza della questione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che - come già rilevato da questa Corte (ordinanza n. 18 del 2001) - il temporaneo blocco delle pensioni di anzianità, posto dal menzionato decreto-legge n. 384 del 1992, si inserisce in un processo di radicale riconsiderazione del trattamento di anzianità, dettato inizialmente dalla necessità di un contingente intervento di ripristino degli equilibri finanziari, e poi sfociato nella riforma pensionistica introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), mirante ad incidere stabilmente sulla spesa previdenziale;

che in questo contesto le specifiche e limitate deroghe al blocco suddetto, previste dalla disposizione censurata, hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di estensione, atteso che <<la scelta di escludere determinate categorie di lavoratori dalle misure di blocco rientra a pieno titolo nella sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore>> (ordinanza citata);

che inoltre le rimarchevoli differenze esistenti tra la fattispecie del lavoro autonomo e quella del lavoro subordinato non consentono di riconoscere nella disciplina previdenziale di quest'ultimo un idoneo tertium comparationis (ordinanza n. 133 del 2001; sentenza n. 416 del 1999);

che infine la garanzia dell'art. 38 Cost. é legata allo stato di bisogno del lavoratore e quindi riguarda, tra gli altri, i trattamenti pensionistici che trovano la loro causa nella cessazione dell'attività lavorativa per ragioni di età e non anche quelli - quali le pensioni di anzianità nel regime precedente alla menzionata riforma - il cui presupposto consista nella sola maturazione di una determinata anzianità contributiva (sentenza n. 416 del 1999, cit.);

che, pertanto, la questione di costituzionalità é manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.