ORDINANZA N.63
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), promossi con due ordinanze emesse il 24 ottobre 2000 dal Giudice di pace di Francavilla Fontana, iscritte ai nn. 103 e 104 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che con due ordinanze, di identico contenuto, del 24 ottobre 2000, il Giudice di pace di Francavilla Fontana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevedono che i giudizi civili - già pendenti di fronte al pretore al 30 aprile 1995 e, quindi, trasferiti al tribunale per effetto della intervenuta soppressione delle preture - una volta attribuiti - in base alla normativa vigente al momento di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 - alla competenza del giudice di pace, siano trattati dal giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione distaccata di esso, di fronte al quale il giudizio era pendente;
che il rimettente, premesso il contenuto delle norme censurate, riferisce che i giudizi a quibus, originariamente incardinati dinanzi alla Sezione distaccata di Ceglie Messapica della Pretura circondariale di Brindisi, una volta entrato in vigore il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), con il quale fu disposta la soppressione degli uffici pretorili, venivano assegnati alla Sezione distaccata del Tribunale di Brindisi avente sede in Francavilla Fontana non esistendo una Sezione distaccata di quel Tribunale a Ceglie Messapica;
che, entrata, successivamente, in vigore la legge n. 479 del 1999, la competenza in ordine ai giudizi de quibus veniva attribuita al Giudice di pace di Francavilla Fontana e non già a quello di Ceglie Messapica come, invece, avrebbe dovuto essere alla luce dell’art. 5 del codice di procedura civile, secondo il quale la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e senza che abbiano rilievo rispetto ad esse gli intervenuti mutamenti della legge o della situazione medesima;
che, pertanto, lo spostamento della competenza territoriale effettuato dalla norma censurata risulterebbe, ad avviso del rimettente, in contrasto con "il principio costituzionale del giudice precostituito per legge anche in rapporto al principio di pari trattamento dei cittadini di cui agli artt. 3, 24, 25 della Costituzione";
che con separati atti, di identico contenuto, é intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato;
che, ad avviso della parte pubblica, la questione sarebbe, oltre che inammissibile, infondata poichè, per un verso, la norma censurata non sarebbe intervenuta in materia di competenza territoriale e, per altro verso, i giudizi a quibus non sarebbero stati ab origine attribuiti al giudice di pace, organo all’epoca della loro instaurazione ancora non istituito, con la conseguente impossibilità di individuare, in relazione agli stessi, un giudice di pace quale giudice naturale.
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Francavilla Fontana con le due ordinanze di cui in epigrafe hanno ambedue ad oggetto gli artt. 1 e 2 (recte: 1, comma 1, e 2, comma 1) della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevedono che i giudizi civili - già pendenti di fronte al pretore al 30 aprile 1995 e, quindi, trasferiti al tribunale per effetto della intervenuta soppressione delle preture, una volta attribuiti - in base alla normativa vigente al momento di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 - alla competenza del giudice di pace, siano trattati dal giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione distaccata di esso, di fronte al quale il giudizio era pendente e non dal giudice di pace che sarebbe stato competente se i giudizi fossero stati introdotti nella vigenza della legge n. 479 del 1999;
che i giudizi avendo ad oggetto identiche questioni vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;
che l’individuazione del giudice di pace territorialmente competente effettuata dalle norme censurate ed il conseguente trasferimento dei giudizi si inquadrano, come già rilevato da questa Corte, nel novero dei provvedimenti volti ad agevolare l’entrata in funzione del giudice unico di primo grado e ad accelerare la definizione dei giudizi civili già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma del processo civile (cfr. ordinanza n. 152 del 2001);
che, nell’ambito di tale disciplina, le norme impugnate individuano il giudice competente sulla base di un criterio generale, valido per tutti i giudizi già pendenti dinanzi ai pretori - successivamente trasferiti ai tribunali e, infine, rimessi ai giudici di pace - e non già per singole controversie;
che non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la garanzia del giudice naturale non é lesa quando il giudice sia stato designato in modo non arbitrario nè a posteriori, oppure direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia stato attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dall’ art. 25, primo comma, della Costituzione (cfr., oltre alla già richiamata ordinanza n. 152 del 2001, sentenza n. 419 del 1998 e ordinanza n. 159 del 2000);
che, nei predetti limiti, l’individuazione del giudice competente é rimessa alla discrezionalità del legislatore il quale, nel regolare la fase transitoria fra diverse discipline ordinamentali e processuali, può introdurre, rispetto agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, deroghe fondate sul ragionevole bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nel processo (cfr. sentenza n. 51 del 1997 e, ancora, ordinanza n. 152 del 2001, nonchè ordinanza n. 201 del 1997);
che la deroga prevista dalle norme impugnate rispetto agli ordinari criteri di determinazione del giudice territorialmente competente risponde alla finalità di semplificarne la individuazione, anche in relazione alla eventuale configurabilità di fori alternativi, evitando al contempo ai soggetti del processo i disagi derivanti da ulteriori modificazioni del luogo di svolgimento del giudizio;
che la questione va, dunque, dichiarata manifestamente infondata in riferimento agli artt. 25 e 3 della Costituzione, mentre l’art. 24 risulta solo genericamente evocato dall’ordinanza di rimessione ed é, dunque, privo di qualsiasi rilievo ai fini della decisione della questione stessa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti al Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione dal Giudice di pace di Francavilla Fontana con le due ordinanze di cui in epigrafe;
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.