ORDINANZA N. 45
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con ordinanze emesse il 15 gennaio 2001 (n. 8 ordinanze) e il 21 aprile 2001 (n. 6 ordinanze) dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 330 al n. 337 e dal n. 757 al n. 762 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 e n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con otto ordinanze in data 15 gennaio 2001 (r.o. da n. 330 a n. 337 del 2001) e con sei ordinanze in data 21 aprile 2001 (r.o. da n. 757 a n. 762 del 2001), tutte di analogo contenuto, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare, all’esito di udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera;
che, sull’assunto che il trattenimento nei centri previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 costituisca una forma di "detenzione amministrativa" comparabile alla custodia in carcere, il Tribunale di Milano, di tale decreto, denuncia:
- l’art. 14, comma 4, nella parte in cui dispone che alla convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., in quanto la procedura ivi prevista sarebbe "manifestamente inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell’esplicazione delle difese";
- l’art. 14, comma 4, nella parte in cui precluderebbe al giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni addotte dall’autorità di polizia quale concreto impedimento all’esecuzione immediata dell’accompagnamento alla frontiera e, sotto un diverso profilo, in ordine alla fondatezza delle ragioni allegate dallo straniero circa la ricorrenza di una ipotesi di divieto di espulsione;
- l’art. 14, comma 3, unitamente all’art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nella parte in cui non prevederebbero l’obbligo di avviso al difensore, d’ufficio o di fiducia, contestualmente alla comunicazione al giudice dell’inizio del trattenimento;
- l’art. 14, comma 5, nella parte in cui non prevederebbe un limite massimo anche per il cumulo di vari periodi successivi di trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione, e, conseguentemente, impedirebbe al giudice di accertare se quel limite sia stato superato;
- l’art. 14, comma 4, nella parte in cui imporrebbe al giudice di provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di determinare il ragionevole termine massimo, anche cumulato, del trattenimento, tenendo conto delle concrete circostanze del caso e bilanciando i contrapposti interessi della tutela delle frontiere e della salvaguardia della libertà personale dello straniero;
che in tutte le ordinanze di rimessione il giudice a quo, contestualmente alla proposizione delle anzidette questioni di legittimità costituzionale, ha ordinato l’immediato rilascio dello straniero, il cui trattenimento é oggetto del giudizio di convalida;
che é intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile proprio a causa dell’avvenuto rilascio degli stranieri, che avrebbe comportato l’esaurimento della funzione decisoria alla quale il remittente, nei singoli giudizi, era chiamato;
che, quanto alla censura che si appunta sull’art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, la difesa erariale osserva che l’atto nel quale tale disposizione é contenuta, di natura regolamentare, é privo del requisito della forza di legge e pertanto non può costituire oggetto del controllo di legittimità costituzionale ad opera di questa Corte;
che, in ogni caso, ad avviso dell’Avvocatura, le questioni sarebbero infondate, in quanto il trattenimento nei centri di permanenza temporanea inciderebbe sulla libertà di circolazione e di soggiorno e non anche sulla libertà personale e comunque le disposizioni censurate realizzerebbero un equo bilanciamento tra l’esigenza di contrastare l’immigrazione clandestina e quella di tutelare i diritti dello straniero;
che, sempre secondo l’Avvocatura dello Stato, anche a ritenere che la misura del trattenimento si attenga alla sfera della libertà personale, il procedimento regolato dal testo unico sull’immigrazione sarebbe ricalcato sul modello dell’art. 13 della Costituzione e nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore per aver adottato il rito camerale ex art. 737 e ss. cod. proc. civ., che non risulterebbe inadeguato alle esigenze di tutela della persona trattenuta.
Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;
che in tutti gli atti instaurativi del presente giudizio, il remittente, nel promuovere questione di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto l’immediato rilascio della persona trattenuta, sicchè ricorre la medesima fattispecie sulla quale questa Corte, con le ordinanze n. 387 e 297 del 2001, si é pronunciata nel senso della manifesta inammissibilità per difetto del requisito della incidentalità;
che la censura rivolta nei confronti dell’art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inammissibile anche per l’ulteriore ragione che si tratta di disposizione regolamentare, inidonea a radicare la competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2002.