Ordinanza n. 7 del 2002

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ORDINANZA N. 7

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro),promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Parma, con ordinanza emessa in data 5 giugno 2000, pervenuta alla Corte costituzionale il 30 gennaio 2001 (r.o. n. 120 del 2001), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), per violazione dell’art. 3 della Costituzione, laddove consente l’esenzione dall’imposta di registro dei conferimenti effettuati in seguito ad abbattimento del capitale sociale per perdite nei limiti della ricostituzione del capitale abbattuto;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma determinerebbe una disparità di trattamento tra società che provvedono a ricostituzioni del capitale sociale per compensare le perdite, che non sono soggette a tassazione, e società dotate di adeguato capitale sociale fin dalla nascita, che - facendo fronte con il medesimo capitale anche ad eventuali perdite di esercizio - dovrebbero corrispondere la normale tassazione senza poter usufruire delle agevolazioni fiscali del caso precedente, con la conseguenza che le società potrebbero essere indotte a dotarsi di capitale minimo all’atto della costituzione, per preservare la convenienza successiva della procedura di ricostituzione a trattamento fiscale agevolato;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, rilevando che la questione é già stata dichiarata manifestamente infondata con l’ordinanza n. 27 del 2001.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale é già stata dichiarata da questa Corte manifestamente infondata, con l’ordinanza n. 27 del 2001, sul rilievo che le disposizioni legislative concernenti esenzioni o agevolazioni tributarie, quali che ne siano le finalità, costituiscono il risultato di scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore, con il limite della ragionevolezza;

che ne discende la manifesta infondatezza dell’odierna questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Massimo VARI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.