ORDINANZA N. 27
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto dalla Mila Schon Group s.p.a. contro l'Ufficio del registro di Codogno, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione della Mila Schon Group s.p.a., nonchè l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Milano, con ordinanza emessa il 21 giugno 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), laddove consente l’esenzione dall’imposta proporzionale di registro dei conferimenti effettuati, in seguito ad abbattimento del capitale sociale per perdite, per la ricostituzione del capitale abbattuto;
che la questione di legittimità costituzionale é stata sollevata nel corso di un giudizio tributario, nel quale il contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva, emesso sul presupposto che la riduzione delle perdite é esente da tassazione esclusivamente nei limiti del capitale originale e che, ove le perdite siano eccedenti il capitale originario, la differenza, siccome costituente conferimento per aumento di capitale, deve ritenersi tassabile ai sensi dell’art. 4, nota I, del d.P.R. n. 131/86;
che, ad avviso del giudice rimettente, l’applicabilità dell’esenzione alle operazioni di ricostituzione del capitale oltre l’importo del capitale originario sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra società che provvedono a ricostituzioni del capitale sociale per compensare le perdite, che non sono soggette a tassazione, e società dotate di adeguato capitale sociale fin dalla nascita, le quali, per far fronte con il medesimo anche ad eventuali perdite di esercizio, si troverebbero ad aver corrisposto la normale tassazione, senza poter usufruire delle agevolazioni fiscali del caso precedente;
che la previsione di tale evenienza potrebbe indurre le società a dotarsi di capitale minimo all’atto della costituzione, per preservare la convenienza successiva della procedura di ricostituzione a trattamento fiscale agevolato;
che si é costituita in giudizio la parte privata, la quale (avvalorando l’interpretazione della norma impugnata, secondo cui é esente da tassazione tutto l’importo complessivo dei conferimenti necessari a riportare il capitale sociale al livello preesistente, ed é invece da tassare solo l’eventuale ulteriore aumento di capitale, fatto per dotare la società di ulteriori risorse), chiede dichiararsi l’inammissibilità o la manifesta infondatezza, o, in subordine, qualora la norma abbia il contenuto precettivo indicato nell’ordinanza di remissione, la fondatezza della questione sollevata;
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione inammissibile e comunque infondata.
Considerato che il giudice rimettente - partendo da un’interpretazione estensiva della norma, nel senso di riconoscere l’esenzione dall’imposta proporzionale di registro anche nell’ipotesi in cui le perdite superino l’iniziale importo del capitale sociale - finisce per considerare costituzionalmente illegittimo il trattamento favorevole in tal modo accordato alle società dotate di un capitale di non rilevante importo, siccome agevolate nel caso in cui si trovino a dover ricostituire il capitale societario in conseguenza del suo azzeramento, imposto dalla necessità di ammortizzare le perdite;
che - a suo avviso - tale trattamento discriminerebbe le società dotate di adeguato capitale sociale fin dalla nascita anche al fine di far fronte con il medesimo ad eventuali perdite di esercizio, che sarebbero assoggettate alla normale tassazione, senza poter usufruire delle agevolazioni fiscali godute dalle società a capitale ridotto;
che la rilevata discriminazione, a parere del giudice remittente, indurrebbe le società a dotarsi di capitale minimo all’atto della costituzione;
che, a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza dall'assunto interpretativo del rimettente, secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni legislative concernenti esenzioni o agevolazioni tributarie, quali che ne siano le finalità, costituiscono il risultato di scelte discrezionali del legislatore (v. ordinanza n. 10 del 1999);
che, dunque, é precluso alla Corte non solo estenderne l’ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio (sentenze n. 159 del 1985 e n. 292 del 1987), ma anche di eliminarle, ove esistenti (sentenza n. 195 del 1985 e ordinanza n. 557 del 1987);
che i rilievi del giudice remittente in ogni caso si risolvono nell’indicazione di inconvenienti di per sè inidonei a dar vita ad una questione di legittimità costituzionale;
che, pertanto, la questione é manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.