Sentenza n. 350/2001

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 350

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lettera d, della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 2000 dal Tribunale di Aosta, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza emessa il 12 dicembre 2000, pervenuta a questa Corte il 30 gennaio 2001, il Tribunale di Aosta, investito di un ricorso in materia di elettorato passivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, comma 1, lettera d, della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale). La disposizione denunciata stabilisce che non può essere eletto sindaco o vice sindaco "chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore".

Il remittente, premesso che nella specie si discute della eleggibilità alla carica di vice sindaco di un Comune di un discendente di amministratore unico di una società che ha assunto la qualità di appaltatrice di lavori per il Comune medesimo, osserva che la stessa legge regionale n. 4 del 1995, all'art. 16, comma 1, lettera b, prevede la incompatibilità con la carica di sindaco o vice sindaco o consigliere comunale o circoscrizionale, fra l'altro, per "colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del Comune".

A giudizio del Tribunale, la disposizione impugnata, nel prevedere come causa di ineleggibilità un impedimento (l'essere congiunto di un appaltatore del Comune) oggettivamente meno grave di quello (l'avere parte in proprio in appalti del Comune) che, in base alla stessa legge, comporta una semplice incompatibilità, non sarebbe conforme al principio di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, e lederebbe irragionevolmente il diritto all'accesso alle cariche elettive sancito dall'art. 51 della Costituzione, apportandovi una limitazione non necessaria nè ragionevolmente proporzionata.

Il giudice a quo osserva poi che il convincimento della illegittimità costituzionale della disposizione denunciata trova conforto nella sentenza di questa Corte (n. 450 del 2000) che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di una norma statale (l’art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), pronunciando in fattispecie analoga a quella portata all'esame dello stesso Tribunale; e conclude affermando la rilevanza della questione, posto che esso é chiamato a pronunziarsi su di una ipotesi di ineleggibilità che discenderebbe dalla disposizione denunziata.

2.– Non vi é stata costituzione di parti nè intervento del Presidente della Giunta regionale.

Considerato in diritto

1.– La questione sollevata dal Tribunale di Aosta investe l'art. 9, comma 1, lettera d, della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), ai cui sensi non può essere eletto alla carica di sindaco o vice sindaco di un Comune "chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore".

La questione deve tuttavia essere circoscritta alla previsione della ineleggibilità di chi sia discendente o ascendente o parente o affine fino al secondo grado di un appaltatore di lavori o di servizi comunali. Ciò risulta non solo dai caratteri della fattispecie sottoposta al giudizio del remittente, ma soprattutto dal fatto che la norma é posta a confronto, per operare la valutazione di conformità al principio di eguaglianza, con il disposto dell'art. 16, comma 1, lettera b, della stessa legge regionale n. 4 del 1995, secondo cui "non può ricoprire la carica" di sindaco o vice sindaco chi, in proprio o come rappresentante di società, abbia parte in somministrazioni o appalti nell'interesse del Comune.

Secondo il remittente, la disposizione denunciata violerebbe i principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, stabilendo una causa di ineleggibilità collegata ad un impedimento meno grave di quello (l'avere parte in proprio in appalti del Comune) a cui la legge collega una semplice situazione di incompatibilità; e violerebbe altresì il diritto all'accesso alle cariche elettive, sancito dall'art. 51 della Costituzione, apportandovi una limitazione non necessaria e irragionevolmente sproporzionata.

2.– La questione é fondata.

La disposizione denunciata, e quella (l'art. 16, comma 1, lettera b, della stessa legge regionale) invocata come tertium comparationis, riproducono pressochè letteralmente disposti già contenuti nella legislazione statale che regola le cause di ineleggibilità e di incompatibilità relative alla carica di sindaco di un Comune, e cioé, rispettivamente, l'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (ora trasfuso nell'art. 61 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e l'art. 3, numero 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (ora trasfuso nell'art. 63, comma 1, numero 2, del predetto testo unico).

Questa Corte, investita di analoga questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, riguardo all'art. 6 del d.P.R. n. 570 del 1960, lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (insieme al corrispondente art. 61, comma 1, numero 2, del d.lgs. n. 267 del 2000) "nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere nominato sindaco, anzichè stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco" (sentenza n. 450 del 2000).

La Corte, ricostruita l'evoluzione legislativa dalla quale é derivata la situazione normativa denunciata, a seguito della modifica delle norme sulle ineleggibilità e sulle incompatibilità e della previsione della elezione diretta del sindaco, ha ritenuto che la contraddizione fra la ineleggibilità stabilita a carico del congiunto di un appaltatore del Comune, e la incompatibilità sancita per il caso dell'appaltatore in proprio, si traducesse in un profilo di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza, riservandosi un trattamento diverso e più gravoso ad una circostanza impediente addirittura di minor peso rispetto a quella che dà luogo a semplice incompatibilità.

La stessa ratio decidendi non può non valere anche nei riguardi della identica disciplina recata dalla legge regionale impugnata: e pertanto anche della norma qui denunciata deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale nella parte in cui stabilisce una causa di ineleggibilità, anzichè una causa di incompatibilità, rispetto alla carica di sindaco nonchè a quella di vice sindaco. Quest'ultima carica é infatti soggetta, secondo la legge regionale, alla stessa disciplina dettata per la carica di sindaco, sia per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sia per quanto riguarda le modalità di elezione diretta.

3.– Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità denunciato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, lettera d, della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto sindaco o vice sindaco, anzichè stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2001.