ORDINANZA N. 327
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1999 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l’INAIL e Zontini Lea iscritta al n. 291 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Zontini Lea e dell’INAIL nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 luglio 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;
uditi l’avvocato Giuseppe De Ferrà per l’INAIL e l’Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di una controversia in materia previdenziale promossa contro l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 38 Cost., dell’art. 14, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
che in base alla norma impugnata i lavoratori autonomi in agricoltura aventi diritto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro debbono essere individuati, a decorrere dal 1° giugno 1993, secondo i criteri di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ossia con le medesime regole vigenti per l’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità e la vecchiaia; e poichè quest’ultima legge va letta alla luce degli artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, ne consegue che attualmente il lavoratore autonomo in agricoltura é tutelato contro gli infortuni sul lavoro a condizione che si dedichi a tale attività non più in maniera abituale (come avveniva in precedenza), bensì in via esclusiva o prevalente;
che la controversia trae origine dall’infortunio mortale occorso ad un lavoratore agricolo in data 12 settembre 1993;
che in fase di appello il Tribunale, pur ritenendo che detto lavoratore, svolgendo attività agricola in via non prevalente, non potesse rientrare tra i soggetti aventi diritto all’assicurazione obbligatoria, ha tuttavia riconosciuto che il medesimo doveva essere tutelato in virtù del principio giuridico dell’affidamento, poichè all’epoca dell’infortunio mortale egli aveva già pagato i contributi relativi all’intero anno 1993;
che secondo la Corte rimettente, al contrario, il principio dell’affidamento non può essere applicato direttamente dal giudice in presenza di un sicuro dato normativo di segno contrario;
che, tuttavia, la norma impugnata vìola i due parametri costituzionali sopra richiamati nella parte in cui non prevede una norma transitoria che garantisca adeguata tutela assicurativa ai lavoratori agricoli autonomi nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;
che nel caso specifico, infatti, il lavoratore deceduto aveva provveduto al pagamento dei contributi in virtù di un preciso obbligo di legge, maturando in tal modo il diritto alla copertura assicurativa fino al 31 dicembre 1993, sicchè la norma impugnata, intervenendo nel corso dell’anno, avrebbe dovuto prevedere una norma transitoria che riconoscesse la spettanza di un diritto già acquisito;
che pertanto il giudice a quo, sostenendo che il principio dell’affidamento – già riconosciuto da questa Corte in numerose sentenze, fra cui la n. 416 del 1999, la n. 179 del 1996 e la n. 311 del 1995 – debba essere tutelato e che, nella specie, ciò non sia possibile a causa della norma impugnata, ha chiesto la declaratoria di illegittimità di quest’ultima nei sensi sopra precisati;
che si é costituita in giudizio la vedova del lavoratore deceduto, facendo proprie le considerazioni svolte dalla Corte di cassazione e chiedendo l’accoglimento della questione;
che si é costituito in giudizio l’INAIL, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo analogamente che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato che il giudice rimettente lamenta che la norma impugnata, nel restringere il novero dei lavoratori agricoli autonomi aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° giugno 1993, non abbia dettato una norma transitoria idonea a salvaguardare la posizione di quei lavoratori che, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, non hanno più diritto alla copertura assicurativa;
che tale omissione si risolverebbe in una lesione del principio giuridico dell’affidamento, avendo il lavoratore in questione versato i contributi per l’intero anno 1993;
che la giurisprudenza di questa Corte é costante nel ritenere che il legislatore ha un’ampia discrezionalità nel dettare le norme transitorie, con l’unico limite della ragionevolezza, discrezionalità che si esercita nell’ambito della sua valutazione politica (sentenza n. 179 del 1996);
che nel caso specifico non é ravvisabile una irrazionale carenza di norme transitorie, poichè la norma impugnata, lungi dall’istituire una modifica del regime assicurativo in questione con effetti retroattivi – tale da poter astrattamente incidere in modo irragionevole su situazioni regolate da leggi precedenti (v. sentenze n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999) – si limita a fissare una data a partire dalla quale vengono modificate le condizioni di accesso alla tutela previdenziale nei confronti di certe categorie di lavoratori agricoli;
che nella particolare forma di assicurazione gestita dall’INAIL vige il principio dell’automatismo delle prestazioni, le quali vengono erogate al lavoratore non in base ad un rapporto sinallagmatico con l’effettivo pagamento dei contributi (sentenza n. 36 del 2000), bensì in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi fissati dalla legge, sicchè non può invocarsi il principio dell’affidamento sostenendo che l’avvenuto versamento contributivo per l’anno 1993 sia condizione da sola sufficiente a far sorgere il diritto alla copertura assicurativa fino al termine di quell’anno;
che questa Corte, d’altra parte, ha già scrutinato, nel merito, la norma oggi in esame anche sotto il profilo del regime ordinario successivo al 1° giugno 1993, non ravvisando alcuna lesione di parametri costituzionali nel fatto che i lavoratori agricoli autonomi vengano assicurati contro gli infortuni sul lavoro solo a condizione che svolgano tale attività in via esclusiva o prevalente (sentenza n. 26 del 2000);
che, pertanto, la presente questione deve ritenersi manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art 14, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2001.