ORDINANZA N. 312
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 25 marzo 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Domenico Gramazio nei confronti del dott. Stefano Balassone ed altra, promosso dal Tribunale di Roma, prima sezione civile; ricorso depositato il 12 febbraio 2001 ed iscritto al n. 182 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con ricorso in data 30 gennaio 2001 (depositato nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 2001), ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dalla assemblea nella seduta del 25 marzo 1999 (doc. IV-quater, n. 67), secondo la quale le dichiarazioni rese dal deputato Domenico Gramazio, in data 10 novembre 1998, attraverso la diffusione di un comunicato stampa in cui egli dava notizia di una interrogazione presentata, accompagnandola con ulteriori informazioni - dichiarazioni per le quali é in corso davanti allo stesso Tribunale procedimento civile per risarcimento del danno da diffamazione, proposto nei confronti dell’on. Gramazio dal dott. Stefano Balassone e dalla signora Annamaria Grignola – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, secondo il ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe illegittimamente valutato come insindacabili le dichiarazioni dell’on. Gramazio: posto, infatti, che l’interrogazione parlamentare, presentata dall’on. Gramazio in ordine agli eventuali rapporti di collaborazione e di consulenza tra la società Extra (avente alle proprie dipendenze la signora Annamaria Grignola, moglie del consigliere di amministrazione della RAI-TV dott. Stefano Balassone) e la RAI-TV, era stata dichiarata non ammissibile ex art. 139-bis del regolamento della Camera, il Tribunale ritiene che la non pertinenza della domanda di interrogazione alla funzione ispettiva parlamentare e l’indebita diffusione del testo collocherebbero l’iniziativa dell'on. Gramazio "in un ambito improprio", diverso da quello funzionale, con la conseguenza che le opinioni espresse dal deputato sarebbero manifestazione di pensiero riconducibile solo all’esercizio di attività politica in genere, come tale non protetta dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, il Tribunale ricorrente, nel sollecitare, con il ricorso per conflitto di attribuzioni, un controllo della correttezza sul piano costituzionale della delibera di insindacabilità adottata dalla Camera e una verifica della sussistenza in concreto della prerogativa, chiede l’annullamento della predetta delibera parlamentare.
Considerato che in questa fase la Corte é chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", impregiudicata ogni decisione definitiva anche sull’ammissibilità;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il conflitto che l’autorità giudiziaria, chiamata a giudicare della eventuale responsabilità di un parlamentare in un giudizio civile per risarcimento del danno, promuova nei confronti della Camera che ha valutato tali dichiarazioni come opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, contestandone la riconducibilità all’art. 68, primo comma, della Costituzione, verte su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione dell’assemblea parlamentare, ed insorge tra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono (cfr., da ultimo, ordinanze n. 10, n. 196, n.197 e n. 198 del 2001);
che dal ricorso é dato ricavare le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui in epigrafe, proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.