ORDINANZA N. 299
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 2000 dal Giudice di pace di Jesi nel procedimento civile Arcicaccia – Federazione provinciale di Ancona contro ATC – Ambito territoriale di caccia – Ancona 2 ed altra, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione dell'Ambito territoriale di caccia – Ancona 2 nonchè l'atto di intervento della Regione Marche;
udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
udito l'avv. Stefano Grassi per la Regione Marche.
Ritenuto che il Giudice di pace di Jesi, con ordinanza emessa il 14 aprile 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), "in quanto non tiene conto delle percentuali stabilite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157", ai fini della composizione dei comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia;
che il giudizio principale ha ad oggetto la condanna di un Ambito territoriale di caccia al risarcimento dei danni subìti da un'associazione venatoria esclusa, in base alla relativa disciplina statutaria, peraltro del tutto conforme sul punto alla norma regionale impugnata, dalla rappresentanza all'interno del rispettivo comitato di gestione;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata, nella parte in cui quantifica in undici il numero dei membri dell'organo direttivo, non rispetterebbe il criterio inderogabile di composizione stabilito dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, che impone la presenza paritaria dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle associazioni venatorie in misura corrispondente al sessanta per cento dei componenti l'organo, e non assicurerebbe quindi la rappresentanza di associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale che, come l'attrice, risultano presenti sul territorio;
che, nel giudizio dinanzi alla Corte, é intervenuta la Regione Marche, sostenendo preliminarmente l'irrilevanza della questione in quanto il relativo "sindacato di costituzionalità (...) é del tutto ininfluente ai fini della soluzione della lite pendente", ed osservando nel merito che la norma impugnata riconosce alle organizzazioni agricole e venatorie una rappresentanza paritetica e nel complesso maggioritaria all'interno del comitato di gestione e prevede un meccanismo di designazione dei componenti tale da soddisfare i criteri di rappresentatività e radicamento nel territorio previsti dalla legge n. 157 del 1992;
che si é inoltre costituito l'Ambito territoriale di caccia Ancona 2, sostenendo anch'esso l'irrilevanza della questione, ed affermando nel merito che la legge n. 157 del 1992 si limita a fornire indicazioni in ordine alla proporzione delle diverse componenti in seno agli organi direttivi degli Ambiti territoriali, senza specificare il numero complessivo dei componenti nè quello dei rappresentanti di ciascuna organizzazione, la cui determinazione é demandata al legislatore regionale, in base alla considerazione del contesto in cui esso si trova ad operare;
che, in prossimità dell'udienza pubblica, le parti costituite hanno depositato memorie, nelle quali ribadiscono le proprie difese.
Considerato che la norma impugnata viene censurata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto non rispetterebbe i criteri stabiliti dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, il quale prevede che negli organi direttivi degli Ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al sessanta per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio;
che va preliminarmente disattesa la proposta eccezione d'irrilevanza della questione, essendo il giudice rimettente tenuto, nell'iter logico di accertamento del fondamento della pretesa risarcitoria, a fare applicazione della norma impugnata ai fini della necessaria valutazione della condotta dell'Ambito territoriale di caccia convenuto;
che in particolare la legge n. 157 del 1992 tende ad inserire l'esercizio dell'attività venatoria in un regime di programmazione incentrato sull'elaborazione di piani faunistico-venatori e volto ad attuare un bilanciamento di interessi nell'ambito del quale le esigenze dei cacciatori trovano considerazione accanto a quelle di protezione della fauna selvatica ed a quelle produttive degli agricoltori (cfr. sentenze n. 169 del 1999, n. 448 del 1997, n. 35 del 1995);
che, in funzione del contemperamento di tali esigenze, é prevista l'istituzione degli Ambiti territoriali di caccia, ripartizioni del territorio provinciale rette da organi attraverso i quali si realizza la partecipazione della comunità, insediata in quel territorio, al monitoraggio delle risorse faunistiche ed ambientali ed all'attuazione del regime di caccia programmata (cfr. sentenza n. 4 del 2000);
che in questo quadro la norma regionale impugnata appare rispettosa, sotto il profilo qualitativo, del principio inderogabile di rappresentatività introdotto dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, in quanto prevede che i comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia sono composti da rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni protezionistiche, delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni venatorie, assegnando a queste ultime due categorie tre componenti per ciascuna;
che anche sotto il profilo quantitativo é rispettato il predetto principio di rappresentatività, poichè la norma regionale censurata assicura comunque, in modo paritetico, ai rappresentanti delle organizzazioni agricole e venatorie la maggioranza all'interno del comitato di gestione, in conformità appunto al medesimo art. 14, che fissa a tal fine la misura del sessanta per cento dei componenti, senza peraltro esigere la presenza di un rappresentante per ciascuna associazione operante in forma organizzata sul territorio;
che va pertanto dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sollevata dal Giudice di pace di Jesi, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.