Sentenza n. 212/2001

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SENTENZA N.212

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE         

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana, approvata il 7 dicembre 2000, recante "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 dicembre 2000, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al numero 24 del registro ricorsi 2000.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 15 dicembre 2000, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l’art. 3 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 dicembre 2000 recante "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici".

L’articolo suddetto dispone che i benefici già previsti dall’art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 (Modifiche ed integrazioni all’attuale legislazione regionale in materia di cooperazione), e successive modificazioni, in favore del personale delle cooperative agricole, delle cantine sociali e loro consorzi e dei consorzi agrari provinciali, in servizio alla data del 30 marzo 1989 "e successivamente licenziato (...) o da licenziare per riduzione di posti di lavoro che comportino processi di ristrutturazione, accorpamento, fusione o liquidazione", sono estesi "al personale delle cooperative agricole che, in servizio alla data del 30 marzo 1989, sia stato successivamente licenziato, sia in possesso al 31 dicembre 1992 di almeno 15 anni di anzianità contributiva a qualsiasi titolo utile e alla data di pubblicazione della presente legge non sia stato immesso in un processo produttivo o in attività lavorativa autonoma o subordinata".

La disposizione – secondo il Commissario dello Stato - sarebbe innanzitutto in contrasto con l’art. 97 della Costituzione in quanto sovvertirebbe lo scopo originario della norma di cui all’art. 12 della legge n. 36 del 1991, consentendo l’erogazione dei previsti benefici a prescindere dalle cause del licenziamento e dunque indipendentemente dalla sussistenza di quei processi di ristrutturazione aziendale che viceversa costituivano la ratio giustificatrice dell’intervento pubblico.

La stessa disposizione, applicandosi esclusivamente ai dipendenti delle cooperative agricole, violerebbe poi l’art. 3 Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti delle cantine sociali e loro consorzi, eventualmente licenziati per cause diverse dalla ristrutturazione aziendale che resterebbero esclusi dai previsti benefici.

La disposizione, da ultimo, si porrebbe in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost. non avendo il legislatore previsto alcuna forma di copertura finanziaria in relazione ai maggiori oneri – neppure quantificati – da essa derivanti.

2.- Con memoria depositata nell’imminenza della camera di consiglio, l’Avvocatura generale dello Stato ha comunicato che la legge impugnata é stata promulgata dal Presidente della Regione, quale legge 23 dicembre 2000, n. 28, con esclusione dell’art. 3. Ha conseguentemente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1.- Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l’art. 3 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 dicembre 2000 recante "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici", lamentando la violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione.

2.- La suddetta legge, dopo la proposizione del ricorso, é stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione dell’articolo oggetto di censura (legge 23 dicembre 2000, n. 28).

Restando in tal modo definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alla disposizione contenuta nel citato articolo, deve ritenersi cessata, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, (cfr., da ultimo, le sentenze n. 162 e n. 6 del 2000), la materia del contendere nel presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2001.