Sentenza n. 6/2000

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SENTENZA N. 6

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 5, lettera b); 9, comma 6; 18, comma 6; 19, commi 1 e 5; 20, comma 4; 23, comma 3; 26, comma 4, della legge della Regione Siciliana approvata il 14 agosto 1997, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 22 agosto 1997, depositato in Cancelleria il 1° settembre 1997 ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il Giudice relatore Massimo Vari;

udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni del disegno di legge n. 456-122-373-379-393-411-431 dal titolo "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1997.

2.- Prospettando violazione dell'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, a causa del contrasto delle disposizioni censurate con varie norme della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) suscettibili di vincolare anche il legislatore siciliano, formano, in particolare, oggetto di denuncia:

- l'art. 4, comma 5, lettera b), che, nel disporre che le ripartizioni faunistico-venatorie possano avvalersi per l'abbattimento della fauna ritenuta lesiva per l'ambiente anche di guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientalistiche senza che si preveda il possesso, da parte delle stesse, della licenza venatoria, contrasterebbe con l'art. 19, commi 2 e 3, della legge n. 157 del 1992 ed altresì con l’art. 97 della Costituzione;

- l'art. 18, comma 6, il quale protrae per mezz'ora dopo il tramonto l'esercizio della caccia, in violazione dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992;

- l'art. 19, comma 1, che, nel prevedere che l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste stabilisce i periodi di attività venatoria sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, anzichè l’Istituto nazionale per la fauna selvatica previsto dalla legge n. 157 del 1992, colliderebbe non solo con l'art. 18, comma 2, della predetta legge n. 157 del 1992, ma anche con l'art. 97 della Costituzione;

- l'art. 19, comma 5, che, nel disciplinare la caccia al coniglio selvatico nell’isola di Pantelleria, si porrebbe in contrasto anch'esso non solo con gli artt. 18, comma 1, e 19 della legge n. 157 del 1992, ma anche con l'art. 97 della Costituzione;

- l'art. 20, comma 4, che consente l'uso del furetto quale mezzo di caccia, in violazione dell'art. 13, comma 5, della legge n. 157 del 1992 e con interferenza nel campo penale;

- l'art. 23, comma 3, relativo alla composizione del comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia, in quanto elusivo dell'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, nonchè contrastante con l'art. 3 della Costituzione;

- l'art. 26, comma 4, che consente la caccia anche di specie non incluse nell'elenco di quelle cacciabili, in contrasto con gli artt. 2, 16, comma 4, 18 e 30 della legge n. 157 del 1992, nonchè con l'art. 97 della Costituzione, con interferenza della disciplina regionale in materia penale.

Viene denunciato, infine, l'art. 9, comma 6, nella parte in cui, violando l'art. 12 dello statuto speciale, attribuisce all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste il compito di emanare un regolamento di attuazione relativo all'istituzione dell'Osservatorio faunistico siciliano.

3.- Con memoria del 2 settembre 1999, depositata in prossimità dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che, in ordine al giudizio in epigrafe, venga dichiarata cessata la materia del contendere, in conseguenza della promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana del provvedimento legislativo oggetto del giudizio (cfr. Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del 2 settembre 1997), con omissione delle disposizioni denunciate di incostituzionalità.

Considerato in diritto

1.- Con il ricorso in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale di molteplici disposizioni del disegno di legge n. 456-122-373-379-393-411-431 dal titolo "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1997.

Lamentando la violazione dell'art. 14 dello statuto speciale della Regione, a causa del contrasto delle disposizioni censurate con varie norme della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) suscettibili di vincolare anche il legislatore siciliano vengono denunciati, in particolare:

- l’art. 4, comma 5, lettera b), per violazione dell'art. 19, commi 2 e 3, della legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della Costituzione;

- l’art. 18, comma 6, per violazione dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992;

- l’art. 19, comma 1, per violazione dell'art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della Costituzione;

- l’art. 19, comma 5, per violazione degli artt. 18, comma 1, e 19 della legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della Costituzione;

- l’art. 20, comma 4, per violazione dell'art. 13, comma 5, della legge n. 157 del 1992, nonchè per interferenza in materia penale;

- l’art. 23, comma 3, per violazione dell'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, nonchè dell'art. 3 della Costituzione;

- l’art. 26, comma 4, per violazione degli artt. 2, 16, comma 4, 18 e 30 della legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della Costituzione, nonchè per interferenza in materia penale.

Viene denunciato, infine, l’art. 9, comma 6, limitatamente all'inciso "ed il regolamento di attuazione" per violazione dell'art. 12 dello statuto speciale.

2.- Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del Commissario dello Stato ha formato oggetto di promulgazione da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione di tutte le disposizioni impugnate, divenendo la legge 1° settembre 1997, n. 33 (in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del 2 settembre 1997).

Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 350 del 1999), va dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.