ORDINANZA N.195
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Siciliana, approvata il 24 ottobre 2000, recante "Norme per la prosecuzione dell’attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 30 ottobre 2000, depositato in cancelleria l’8 novembre 2000 ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2000.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 30 ottobre 2000 e depositato il successivo 8 novembre, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 24 ottobre 2000 (disegno di legge n. 1092), recante "Norme per la prosecuzione dell’attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani";
che la disposizione censurata autorizza l’assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, "attesa la necessità di sopperire alla carenza di figure professionali specifiche nell’ambito storico-artistico, ad avvalersi del personale utilizzato sul territorio della Regione Siciliana per l’attività catalografica in virtù della legge 20 maggio 1988, n. 160, secondo le modalità di cui all’articolo 2";
che, ad avviso del ricorrente, sarebbe contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione limitare l’ambito dei possibili destinatari dei nuovi contratti esclusivamente ai soggetti che hanno in passato svolto per un breve periodo analoga attività ai sensi della legge 20 maggio 1988, n. 160, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), nell’apodittico presupposto che tali soggetti possiedano, rispetto ad altri, una qualificazione professionale superiore;
che, secondo il Commissario dello Stato, la medesima disposizione regionale, oltre a introdurre una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei soggetti che hanno esercitato le medesime attività, in virtù della stessa legge n. 160 del 1988, nel rimanente territorio nazionale, individuerebbe destinatari predeterminati in violazione dell’articolo 51 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini l’accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza;
che, infine, la disposizione denunciata riprodurrebbe sostanzialmente, in violazione dell’articolo 136 della Costituzione, l’articolo 3 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Provvedimenti per il personale della catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e fruizione dei beni culturali ed ambientali), dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 59 del 1997.
Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 24 ottobre 2000, recante "Norme per la prosecuzione dell’attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani", é stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione dell’articolo 3, oggetto di censura, sicchè risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alla disposizione in esso contenuta;
che pertanto, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 382 e n. 381 del 2000), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2001.