Ordinanza n. 129/2001

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ORDINANZA N. 129

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse il 13 ottobre 2000 dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, nel procedimento civile vertente tra la Tappezzeria Zolli s.n.c. e la Banca Popolare della Penisola Sorrentina s.p.a., iscritta al n. 741 del registro ordinanze del 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.49, prima serie specie, dell’anno 2000 e il 21 giugno 2000 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Zambonelli Luciana e la B.N.L. s.p.a., iscritta al n. 821 del registro ordinanze del 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2001.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti, il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, in composizione monocratica, con ordinanza del 13 ottobre 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 101 e 102 della Costituzione (r.o. n. 741 del 2000), ed il Giudice onorario del Tribunale di Bologna, con ordinanza del 21 giugno 2000, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (r.o. n. 821 del 2000), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) [erroneamente indicato come "3° comma dell’art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario) come introdotto dall’art. 25 comma 3 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342" nell’ordinanza registrata al n. 821 del 2000];

  che nel giudizio registrato al n. 821 del 2000 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità della questione.

  Considerato che i due giudizi, in quanto propongono questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (il menzionato errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 821 del 2000 non rende incerta l’individuazione della norma effettivamente denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;

  che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze di rimessione, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell’art. 76 della Costituzione;

  che, pertanto, la norma denunciata non vive più nell’ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 51, n. 24 del 2001 e n. 551 del 2000).

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevate, in riferimento agli evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, e dal Tribunale di Bologna.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente e Redattore

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.