ORDINANZA N. 51
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Cesare RUPERTO, Presidente
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Annibale MARINI
- Dott. Franco BILE
- Prof. Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo I° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse il 17 luglio 2000 dal Tribunale di Palmi, il 19 luglio 2000 dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ed il 16 giugno 2000 dal Giudice istruttore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, iscritte rispettivamente ai nn. 658, 687 e 701 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e 48 dell’anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti, il Tribunale di Palmi, con ordinanza del 17 luglio del 2000, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione (r.o. n. 658 del 2000), la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con ordinanza del 19 luglio 2000, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (r.o. n. 687 del 2000), il "Giudice istruttore" [recte: Giudice unico] del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 16 giugno del 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 47, 76, 101, 102 e 104 della Costituzione (r.o. n. 701 del 2000), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato come "terzo comma dell’art. 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall’art. 25 c.p.c. del decreto legislativo n. 342 del 1999" nell’ordinanza registrata al n. 687 del 2000], nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria [delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate – a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente – al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti;
che nei giudizi registrati ai numeri 687 e 701 del 2000 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità della sollevata questione, perchè la disposizione censurata é stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425 del 2000.
Considerato che i tre giudizi, in quanto propongono questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (il menzionato errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 687 del 2000 non rende incerta l’individuazione della norma effettivamente denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze di rimessione, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell’art. 76 della Costituzione;
che, pertanto, la norma denunciata non vive più nell’ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 551 del 2000 e n. 24 del 2001).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Palmi, dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dal Giudice istruttore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente e Redattore
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.