Sentenza n. 122/2001

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SENTENZA N.122

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 18 febbraio 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Piercamillo Davigo, promosso con ricorso del Tribunale di Torino – sezione prima penale, notificato il 12 novembre 1999, depositato in cancelleria il 6 dicembre 1999 ed iscritto al n. 42 del registro conflitti 1999.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;

udito l’avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1.– Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Tiziana Parenti il Tribunale di Torino ha sollevato, con atto del 24 marzo 1999, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 18 febbraio 1999 che ha ritenuto che i fatti per i quali é in corso il procedimento penale dinanzi allo stesso Tribunale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni con conseguente insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il tribunale ricorrente espone che al deputato Tiziana Parenti é stato contestato il reato di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), per aver offeso la reputazione del dott. Piercamillo Davigo rilasciando ad alcuni giornalisti le seguenti dichiarazioni, riprese da un quotidiano: "Davigo afferma che la classe dirigente non vuole essere sottoposta alla legge come le BR. Viene il sospetto che parli di sè, perchè é lui il primo a non accettare di essere sottoposto alla legge. Io penso che si stiano dando i numeri. Il paragone proposto denuncia l’ignoranza veramente preoccupante di Davigo e fa venire qualche dubbio sul suo equilibrio mentale, tanto che é difficile persino replicare ad una tale affermazione. Credo che occorra che qualcuno dia una regolata a qualcuno. La legge permette certi strumenti e, quindi, é giusto che quello che é permesso sia messo in atto. Noto tuttavia una costante escalation per fare impressione sulla gente, come quando si equiparano i tangentisti alle BR".

Nel corso del procedimento penale il tribunale, dopo aver respinto la eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa dell’imputata, ha sollevato, in conformità a quanto richiesto dal pubblico ministero e dalla parte civile in sede di atti preliminari all’apertura del dibattimento, conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione con la quale la Camera dei deputati, nella seduta del 18 febbraio 1999, ha deliberato che "i fatti per i quali é in corso il procedimento [...] concernono opinioni espresse dal deputato Parenti nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione" e ne ha, pertanto, dichiarato l’insindacabilità.

Ad avviso, infatti, del ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere affermando la esistenza di un collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dal deputato Parenti e l’esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

E ciò in evidente contraddizione con la stessa deliberazione di insindacabilità nella quale sarebbe, invece, espressamente escluso "un collegamento specifico (delle dichiarazioni rese dal deputato) con atti o documenti parlamentari", anche se poi tale collegamento viene ritenuto implicito "attesa l’ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico".

Sicchè, e conclusivamente, sempre ad avviso del ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe esteso, in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, la prerogativa dell’insindacabilità all’intera attività in senso lato politica del parlamentare, vanificando di fatto il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione e rischiando in tal modo di trasformare la tutela costituzionale in un privilegio personale.

2.– Il conflitto é stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 399 del 22 ottobre 1999.

Il Tribunale di Torino ha notificato in data 12 novembre 1999 il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati, depositandoli poi, insieme con la prova della avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 6 dicembre 1999.

3.– Con atto depositato il 29 novembre 1999 si é costituita in giudizio la Camera dei deputati, eccependo, anzitutto, l’irricevibilità del conflitto "per inidoneità dell’atto (ordinanza) con il quale si é ritenuto di promuoverlo" che "mescola indebitamente il problema attinente al conflitto di attribuzione con gli altri relativi allo svolgimento del processo".

Il ricorso sarebbe, altresì, ad avviso della Camera, totalmente privo "della indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia" e, pertanto, inammissibile.

Quanto al merito del conflitto se ne afferma l’infondatezza in quanto le dichiarazioni del deputato Parenti, oggetto del giudizio penale, si inserirebbero "in un complessivo contesto parlamentare, in un dibattito politico-parlamentare al quale la stessa on. Parenti aveva direttamente partecipato, anche con atti di sindacato ispettivo, tipico esercizio della funzione parlamentare".

In prossimità dell’udienza pubblica, la Camera dei deputati ha depositato una memoria illustrativa nella quale sottolinea la tardività del deposito del ricorso e dell’ordinanza presso la cancelleria di questa Corte e conclude per la declaratoria di improcedibilità del conflitto alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza costituzionale della quale si richiamano i precedenti più significativi.

Considerato in diritto

1.- E’ stato sollevato dal Tribunale di Torino conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale la Camera dei deputati ha ritenuto che i fatti addebitati al deputato Tiziana Parenti nel procedimento penale pendente dinanzi allo stesso tribunale costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e sono pertanto insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

  Il ricorrente ritiene che la Camera dei deputati con la citata deliberazione di insindacabilità abbia illegittimamente esercitato il proprio potere per l’inesistenza del necessario collegamento funzionale tra le dichiarazioni del deputato Parenti e l’esercizio delle funzioni parlamentari ed abbia in tal modo leso le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria.

  2.– Il ricorso, unitamente all’ordinanza n. 399 del 1999 con cui questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, é stato notificato alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in data 12 novembre 1999.

  Il ricorso e l’ordinanza, con la prova dell’eseguita notificazione, sono stati, quindi, depositati presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 6 dicembre 1999.

  3.– La Camera dei deputati, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso concludendo, quanto al merito, per il rigetto di esso per essere le dichiarazioni rese dal deputato Parenti inserite in un complessivo contesto parlamentare.

  In una successiva memoria, depositata in prossimità dell’udienza pubblica, la Camera ha eccepito la tardività del deposito del ricorso e della ordinanza di ammissibilità e, quindi, l’improcedibilità del giudizio.

  4.– L’eccezione di improcedibilità é fondata.

Il giudizio per conflitto di attribuzione si articola in due autonome e distinte fasi, entrambe rimesse all’iniziativa della parte interessata, destinate a concludersi la prima con la sommaria delibazione sulla ammissibilità del conflitto e la seconda con la decisione definitiva sul merito oltre che sull’ammissibilità.

All’esito della prima fase, il ricorrente ha l’onere di provvedere, nei termini previsti, non solo alla notificazione del ricorso e dell’ordinanza che ammette il conflitto, ma anche, successivamente alla notificazione, al loro deposito, presso la cancelleria della Corte, nel termine - fissato dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale - di venti giorni dall’ultima notificazione.

Ed é costante l’affermazione di questa Corte che il deposito di cui sopra nel termine indicato costituisce un adempimento necessario perchè si possa aprire la seconda fase del conflitto relativa alla decisione sul merito, e che tale termine va ritenuto perentorio in quanto da esso decorre l’intera catena degli ulteriori termini fissati per la prosecuzione del giudizio dall’art. 26, quarto comma, delle precitate norme integrative (sentenze nn. 203, 50 e 35 del 1999, nn. 342 e 274 del 1998).

Nella specie, il ricorso e l’ordinanza, pur notificati tempestivamente in data 12 novembre 1999, risultano depositati presso la cancelleria di questa Corte in data 6 dicembre 1999 e cioé successivamente alla scadenza del termine di venti giorni.

Non essendo stato rispettato l’anzidetto termine perentorio per il deposito non può dunque procedersi allo svolgimento dell’ulteriore fase del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Torino nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.