Ordinanza n. 93/2001

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ORDINANZA N. 93

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO            

- Massimo VARI                     

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 2000 dal Consiglio di Stato, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti gli atti di costituzione delle parti del giudizio principale, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza in data 21 gennaio 2000, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nella parte in cui "ha inteso precludere l’accesso alle notizie, alle informazioni ed ai dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza, definendoli "coperti da segreto d’ufficio"";

che in particolare, ad avviso del giudice a quo, l’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 1998 contrasterebbe con l’articolo 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della disparità di trattamento tra soggetti che siano sottoposti a poteri di vigilanza e di controllo in diversi ambiti professionali, sia sotto il profilo del mancato rispetto del canone della ragionevolezza, tenuto conto degli interessi che vengono in considerazione e del principio per il quale ad un soggetto coinvolto in un qualsiasi procedimento, a maggior ragione se di natura disciplinare, vanno rilasciati gli atti che riguardino direttamente la sua sfera giuridica, anche quando si tratti di attività svolta dall’autorità amministrativa nell’esercizio di poteri di vigilanza e di controllo;

che, prosegue il remittente, la disposizione censurata violerebbe l’articolo 24 della Costituzione, poichè la preclusione dell’accesso agli atti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) potrebbe negativamente incidere sulle scelte processuali dei soggetti interessati, i quali non sarebbero posti in condizione di valutare se gli atti ed i comportamenti della CONSOB siano conformi alla legge, anche nel caso in cui il diniego sia motivato da ragioni di interesse pubblico, e sarebbe altresì in contrasto con i principî di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione;

che, infine, secondo il Consiglio di Stato, l’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 1998 violerebbe l’articolo 76 della Costituzione, in quanto l’articolo 1 della legge di delegazione 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1994) prevede che "ove ricorrano deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie, tra i principî e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell’azione amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonchè, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti";

che si é costituita in giudizio la parte ricorrente nel processo principale, e ha chiesto l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale;

che si é costituita altresì la Commissione nazionale per le società e la borsa, in persona del Presidente pro tempore, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, e hanno chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 460 del 2000, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), proposta in riferimento agli articoli 2, 3, 11, 21, 24, 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione;

che nella citata pronuncia, si é chiarito che la sfera di applicazione dell’articolo 4, comma 10, quale che ne sia l’effettiva estensione, con certezza non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della CONSOB in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicchè questi, nei confronti dell’interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili, non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, strumento esperibile anche dall’incolpato nei procedimenti disciplinari per orientare preventivamente l’azione amministrativa onde evitarne deviazioni;

che, in relazione al diritto di accesso nei procedimenti disciplinari, l’interpretazione offerta dalla citata sentenza lascia indenne l’articolo 4, comma 10, dalla denunciata violazione dell’articolo 76 della Costituzione per contrasto con l’articolo 1, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che, tra i principî e criteri generali ai quali il Governo avrebbe dovuto ispirare l’esercizio della delega, includeva quello della piena trasparenza e della imparzialità dell’azione amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2001.