Ordinanza n. 49

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ORDINANZA N. 49

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto da Laurenti Renata contro l’Ufficio delle Entrate di Roma, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che con ordinanza del 18 gennaio 2000 (pervenuta alla Cancelleria di questa Corte il 26 luglio 2000) la Commissione tributaria regionale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che in data 4 febbraio 1993 una contribuente, sorella e coerede di persona deceduta il 9 agosto 1992, aveva presentato all'Ufficio del registro successioni di Roma denuncia di successione con indicazione di immobili per un valore complessivo di lire 268.000.000, con allegate altre due denunce con le quali ai fini dell'INVIM veniva dichiarato un incremento complessivo di lire 259.840.000;

che, con atto del 21 marzo 1996, la stessa contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'Ufficio del registro per il pagamento dell'importo complessivo di lire 33.109.210, di cui lire 27.294.400 per INVIM;

che la ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa fiscale in quanto anche per l'INVIM, come per l'imposta di successione, il tributo avrebbe dovuto essere applicato considerando esente il valore fino a lire 250.000.000 ed assoggettando ad imposta solo la quota eccedente tale limite;

che in via subordinata, qualora fosse stata condivisa l'interpretazione dell'art. 25, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 643 del 1972 nel senso sostenuto dall'Ufficio, la ricorrente chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale della disposizione citata, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost;

che la Commissione tributaria di primo grado con decisione 4 marzo 1997 – rilevata, tra l'altro, l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale – rigettava il ricorso; decisione che veniva gravata d'appello per i medesimi motivi presentati in primo grado;

che la Commissione regionale sollevava questione di legittimità costituzionale che questa Corte, con ordinanza del 26 maggio 1999, n. 211, dichiarava inammissibile per carenza di motivazione su alcuni elementi rilevanti;

che la predetta Commissione, nel medesimo giudizio, ripresenta ora la stessa questione di legittimità costituzionale, sempre con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, in quanto il tributo INVIM colpisce l'incremento dell'immobile nel tempo, con le esenzioni previste dal legislatore nella sua discrezionalità, e in quanto disposizioni di favore non sono suscettibili di applicazione analogica nè idonee a costituire riferimento per valutazione di legittimità costituzionale di altre imposte.

Considerato che la Commissione rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 643 del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ritenendo che anche per l'INVIM, come per l'imposta di successione, il tributo dovrebbe essere applicato considerando esente il valore fino alla somma di lire 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) e assoggettando ad imposta solo la quota eccedente, in quanto l'omessa previsione di un eguale regime giuridico di applicazione del tributo sarebbe priva di ragionevolezza ed il non riconoscimento del suddetto limite inciderebbe in modo sproporzionato sulla capacità contributiva del soggetto colpito dall'imposta;

che in proposito giova ricordare che le disposizioni poste a raffronto dalla Commissione rimettente – relative ad una successione apertasi nel 1992, alla quale pertanto non sono applicabili le sopravvenute modifiche normative in materia – riguardano distinte imposte ed hanno un contenuto di natura diversa, in quanto l'una prevede una esenzione, mentre l'altra detta i criteri per la determinazione dell'imponibile;

che, com'é noto, le disposizioni che prevedono esenzioni, a differenza di quelle che definiscono la base imponibile, sono costituite da enunciati normativi che sottraggono all'applicazione del tributo ipotesi che dovrebbero esservi soggette, mentre un abbattimento della base imponibile attiene al presupposto stesso dell'imposta;

che pertanto, attesa la differenza delle disposizioni in esame, la presente questione va dichiarata manifestamente inammissibile, non essendo consentito a questa Corte estendere norme di esenzione da una imposta all'altra, e tantomeno prendere in considerazione la richiesta di una diversa modulazione dei criteri legislativi sui presupposti e sulla natura degli istituti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente e Redattore

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.