Ordinanza n. 25

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ORDINANZA N. 25

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497 (Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli) convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1996, n. 588, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1999 nel procedimento civile vertente tra Salemme Edda ed altri e l’ISVEIMER s.p.a. in liquidazione ed altri, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Carlomagno Maria Antonietta ed altri e dell’ISVEIMER s.p.a. nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il Presidente relatore Cesare Ruperto;

uditi l’avv.to Paolo De Caterini per Carlomagno Maria Antonietta ed altri, Paolo Boer, Roberto Pessi e Paolo Tesauro per l’ISVEIMER s.p.a. e l’avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile - promosso da numerosi iscritti al Fondo di previdenza per il personale Isveimer per ottenere, fra l'altro, l'accertamento dell'incapienza della somma destinata in bilancio agli obblighi gravanti sul Fondo medesimo, e di conseguenza la declaratoria del loro diritto all'accantonamento presso il Fondo della maggior somma richiesta - il Pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 aprile 1999, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497 (Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli) convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1996, n. 588;

che, secondo il rimettente, la norma denunciata - ai sensi della quale "I Fondi di previdenza aziendali delle società del gruppo Banco di Napoli in liquidazione sono liquidati secondo piani approvati dalla Banca d'Italia. L'esecuzione dei piani determina l'estinzione delle obbligazioni delle società nei confronti degli iscritti ai fondi. La liquidazione non può comportare una spesa superiore alle riserve matematiche indicate nei bilanci attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%" - si pone in contrasto con gli artt. 1, 3, 36 e 38 della Costituzione;

che in termini di rilevanza della questione - poichè la norma denunciata fa espresso riferimento ai Fondi di previdenza aziendali delle società del gruppo Banco di Napoli in liquidazione (quale appunto l'Isveimer S.p.a.) - il rimettente ritiene che la norma stessa non può non essere applicata nel giudizio a quo, giacchè la liquidazione di tale società ha implicato anche la liquidazione del relativo Fondo di previdenza, al quale (relativamente agli anni 1995 e 1996) i ricorrenti assumono non esser stati assicurati ed accantonati gli importi annui determinati secondo i differenti criteri disposti dall'art. 13 del regolamento del Fondo medesimo, approvato il 27 novembre 1995 (la cui applicazione al posto della norma denunciata é invocata dai ricorrenti);

che, con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente - rilevato che la disposizione si riferisce, di fatto, esclusivamente al Fondo di previdenza Isveimer - sottolinea anzitutto come la natura di "legge provvedimento" assunta dalla normativa in esame (adottata allo scopo di porre rimedio al grave disavanzo economico del Fondo) comporti necessariamente che la disposizione medesima (incidente anche sull'affidamento sorto nei destinatari della precedente normativa) debba essere sottoposta ad uno scrutinio rigoroso di legittimità costituzionale, stante il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio;

che - secondo il rimettente - in questa prospettiva, mentre gli artt. 1 e 3 della legge n. 588 del 1996 assicurano l'integrale soddisfacimento di tutte le posizioni creditorie esistenti nei confronti dell'Isveimer (essendo stato previsto un apposito impegno del Banco di Napoli di erogare, attraverso finanziamenti del Ministero del Tesoro e della Banca d'Italia, tutte le somme occorrenti per onorare i crediti alle relative scadenze), solo per i pensionati Isveimer é previsto , dal denunciato art. 4, un limite massimo di erogazione, pari appunto alle riserve matematiche indicate nei bilanci tecnici attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%; laddove, inoltre, anche il riferimento a tali bilanci tecnici sarebbe di per sè irragionevole, poichè basato su dati non attendibili, che non potevano tener conto dei mutamenti e degli oneri economici derivanti dalla cessazione dell'attività e dell'anticipato pensionamento di tutti i dipendenti;

che, conseguentemente, a giudizio del Pretore di Napoli, oltre a violare il principio di ragionevolezza, la norma denunciata lede la par condicio creditorum, assegnando un trattamento deteriore proprio ai crediti previdenziali, che viceversa, nel nostro ordinamento, in ossequio al dettato costituzionale, sono considerati crediti privilegiati (ex art. 2751-bis, numero 1, cod. civ.);

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di manifesta infondatezza della sollevata questione;

che si é costituita l'Isveimer S.p.a., la quale ha chiesto preliminarmente la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinchè compia una nuova verifica e motivazione della rilevanza della sollevata questione, mentre nel merito ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza;

che si sono altresì costituiti alcuni dei ricorrenti nel giudizio a quo, concludendo viceversa per l'accoglimento della questione.

Considerato, preliminarmente, che nel contesto dell'ordinanza di rimessione risulta congruamente motivata l'affermazione, secondo cui nel giudizio a quo - promosso dai ricorrenti allo scopo di ottenere la determinazione di maggiori accantonamenti presso il Fondo di previdenza per il personale Isveimer, sulla base dei differenti criteri disposti dalla previgente disciplina convenzionale portata dall'art. 13 del regolamento del Fondo, approvato il 27 novembre 1995 - deve trovare applicazione la norma denunciata; sicchè va disattesa la richiesta della parte costituita Isveimer S.p.a. di "restituzione degli atti al rimettente";

che, inoltre, il rimettente ricollega alla propria affermazione circa la non attendibilità dei dati emergenti dai bilanci societari l’accertamento dell’incapienza della somma destinata al soddisfacimento delle aspettative pensionistiche delle parti, così non implausibilmente motivando sulla rilevanza;

che il complessivo ed articolato intervento operato dalla legge 19 novembre 1996 n. 588 é stato reso necessario dalla ritenuta opportunità (esplicitata nei lavori parlamentari di conversione del decreto-legge n. 497 del 1996) di non fare ricorso, per il risanamento del Banco di Napoli e la liquidazione delle società del gruppo, alle generali procedure concorsuali previste dagli artt. 70 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), onde evitare gli evidenti riflessi negativi (economici e di immagine) da ciò derivanti, anche all'estero, per l'intero sistema bancario italiano (v. in tal senso l'intervento alla Camera dei deputati del relatore per la maggioranza nella seduta del 22 ottobre 1996);

che la valutazione dell'intervento - la quale deve essere compiuta con riguardo all'intero provvedimento normativo e non alla singola disposizione denunciata - non può prescindere dalla considerazione che tali finalità risultano perseguite dal legislatore attraverso la previsione di un rilevante onere posto a carico della finanza pubblica (Ministero del tesoro) per fronteggiare la assai precaria situazione economica del Banco di Napoli e delle società del gruppo, tra cui appunto l'Isveimer;

che la fissazione di un tetto di spesa contenuta nel censurato art. 4 (afferente al fondo di previdenza in esame) rappresenta un indispensabile limite dell'entità dell'accollo del predetto onere da parte della collettività, in relazione all'esigenza della concreta realizzazione del relativo piano di liquidazione (soggetto pur sempre all'approvazione della Banca d'Italia) e della conseguente definizione di tutti i rapporti giuridici facenti capo al fondo stesso, previste come condizioni dell’intervento medesimo;

che, dunque, l’invocata caducazione del limite non avrebbe l’auspicato effetto di assicurare un’illimitata capienza del fondo ma si porrebbe, viceversa, come ostativa proprio alla maggiorazione di spesa concessa dal legislatore; donde la non irragionevolezza della denunciata disposizione;

che nemmeno é ravvisabile il denunciato vulnus al principio di uguaglianza, poichè - pur a prescindere dalla inidoneità del tertium comparationis evocato dal rimettente, attesa la disomogeneità, rispetto alla situazione vantata dagli iscritti al Fondo Isveimer, delle diverse posizioni creditorie esistenti nei confronti del diverso soggetto Banco di Napoli delle quali il rimettente assume l'integrale soddisfacimento ad opera degli artt. 1 e 3 della medesima legge - anche relativamente al Banco di Napoli gli interventi finanziari del Tesoro sono comunque espressamente condizionati "all'intervenuta stipulazione (...) di accordi sindacali che comportino la diminuzione (...) del costo del lavoro (...), compresa la revisione dei regimi pensionistici integrativi" (art. 3, comma 1, lettera c), nonchè alla temporanea sospensione dei meccanismi perequativi delle pensioni integrative e sostitutive, con esclusione di "ogni successivo recupero, sotto qualsiasi forma, degli aumenti non maturati nel periodo di sospensione" (art. 3, comma 3);

che in ogni caso le altre posizioni creditorie per le quali é assicurata la copertura del Tesoro si configurano come tutelate da una particolare forma di garanzia, accordata in vista delle predette scelte di opportunità, risultando in tal modo accentuata la loro peculiarità;

che, d'altronde, la portata politica della legge n. 588 del 1996 e la complessità dei problemi da essa risolti - con un rilevante concorso di spesa pubblica, peraltro a sostegno, nella specie, di trattamenti pensionistici comunque integrativi del regime generale - configurano quell'inderogabile esigenza, più volte riconosciuta dalla Corte quale base del potere del legislatore di modificare sfavorevolmente la disciplina nei rapporti di durata, pur quando l'oggetto di tali rapporti sia costituito da diritti soggettivi perfetti (sentenza n. 390 del 1995), senza che da ciò derivi alcuna frustrazione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica ovvero della tutela approntata dagli artt. 36 e 38 Cost. (sentenze n. 416 del 1999 e n. 219 del 1998

);

che la natura integrativa del credito previdenziale in questione preclude la integrale riconducibilità di questo all’àmbito della retribuzione differita e rende ulteriormente ragione della logica sottesa alla scelta legislativa, per cui risulta improprio il richiamo alla norma dell’art. 2751 bis numero 1 cod.civ., la quale, se evocata - come nella specie - in riferimento ad ipotesi di soddisfacimento volontario dei crediti, non rappresenta un vincolo per la discrezionalità delle scelte legislative;

che, infine, l’asserita irragionevolezza del riferimento ai dati dei bilanci tecnici attuariali é smentita dalla necessità di ancorare l’intervento a ben individuati parametri quantitativi - rispetto ai cui possibili scostamenti é prevista appunto la maggiorazione del 25% - , anche per consentire quella determinatezza della spesa che é condizione indispensabile per la sua copertura;

che, con riguardo alla denunciata ulteriore violazione dell'art. 1 Cost., il rimettente non ha in alcun modo motivato;

che, pertanto, la sollevata questione é sotto ogni profilo, manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497 (Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli) convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1996, n. 588, sollevata - in riferimento agli artt. 1, 3, 36 e 38 della Costituzione - dal Pretore di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente e Redattore

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.