Ordinanza n. 591/2000

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ORDINANZA N. 591

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 2000 dal Giudice di pace di Salerno nel procedimento civile vertente tra Risi Eva e il Condominio «via Madonna di Fatima n. 51» di Salerno, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2000.

 Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Giudice di pace di Salerno, con ordinanza emessa il 17 aprile 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche) per violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione;

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata avrebbe stabilito, per la liquidazione del danno alla persona, un risarcimento sensibilmente inferiore a quello che sarebbe stato riconosciuto al danneggiato in base al diritto vivente formatosi in applicazione dell'art. 1226 del codice civile;

che, secondo il rimettente, la norma avrebbe creato un "sistema tariffario rigido" dal quale deriverebbe un trattamento identico di situazioni soggettive fra loro differenti, senza la possibilità di adottare alcun meccanismo correttivo per la liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;

che, sempre secondo il giudice a quo, la norma impugnata violerebbe anche l'art. 32 Cost. perché ometterebbe di considerare "i valori che integrano e compendiano la salute del soggetto danneggiato" quali il danno estetico, le attività del tempo libero e di relazione in genere;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile dal momento che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche”) ha soppresso la norma impugnata senza sostituirla con altra disposizione.

Considerato che il Giudice di pace di Salerno dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), ritenendo che la norma impugnata violi gli artt. 3 e 32 della Costituzione;

che la norma denunciata non è stata convertita e che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche”) non ha previsto la salvezza degli effetti della disposizione né l'ha riprodotta, anche parzialmente, in altra norma;

che la questione sollevata è per tale motivo inammissibile (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 330 del 1996 e l’ordinanza n. 84 del 1993).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.