Ordinanza n. 571/2000
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ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 2000 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di G.A., iscritta al n. 329 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale militare di Verona ha sollevato, con ordinanza del 14 aprile 2000, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;

che, nel giudizio a quo, procedendosi nei confronti di un imputato avente il grado di tenente generale, il Collegio giudicante, in applicazione della norma censurata, era stato composto con la designazione di un militare di pari grado dell’imputato, astenutosi - ai sensi dell’art. 289, primo comma, numero 3, del codice penale militare di pace - con dichiarazione accolta dal presidente del Tribunale;

che, secondo il rimettente, poiché nella circoscrizione del Tribunale militare di Verona non vi erano altri ufficiali in servizio di grado pari a quello dell’imputato, il presidente del Tribunale ha composto il Collegio mediante una <<nuova estrazione sulla più estesa base territoriale della circoscrizione della Corte militare di appello, sezione di Verona>>;

che, ad avviso del Collegio, la designazione del giudice non professionale mediante estrazione su base <<subdistrettuale>> sarebbe illegittima, sia perché non è prevista dall’art. 2, terzo comma, della legge n. 180 del 1981, sia perché l’identificazione dell’ambito territoriale per l’estrazione, in considerazione della possibilità di scelta tra due alternative - il distretto della corte militare di appello, ovvero la circoscrizione della sezione distaccata - risulterebbe frutto della discrezionale determinazione del presidente del Tribunale militare, in violazione del principio della precostituzione del giudice (art. 25, primo comma, della Costituzione) ed in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione), poiché, a causa della ritenuta inapplicabilità dell’art. 5-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, la mancanza di un criterio di composizione del collegio nel caso in cui l’imputato abbia il grado di tenente generale o equiparato realizzerebbe una irragionevole discriminazione in danno di chi presta servizio all’interno di una circoscrizione nella quale non esistono ufficiali in numero tale da permettere il sorteggio;

che, conclusivamente, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della norma impugnata<<nella parte in cui non prevede che, in ipotesi di giudizio a carico di ufficiale con il grado di tenente generale o equiparato, l’estrazione del giudice “d’arma” non possa essere effettuata tra gli ufficiali, in possesso del grado richiesto, che prestano servizio al di fuori della circoscrizione del Tribunale militare, se nell’ambito della stessa non vi siano ufficiali aventi un grado pari a quello dell’imputato>>;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata, in quanto il riferimento ad un ambito territoriale differente da quello previsto dalla norma impugnata, allo scopo di permetterne il funzionamento, determinerebbe un ampliamento del numero dei soggetti da sorteggiare e sarebbe conforme al criterio di casualità della scelta, così da realizzare il principio di precostituzione del giudice, non ledendo nessuno dei parametri costituzionali indicati.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, della legge n. 180 del 1981, muovendo dalla premessa che la norma, non disciplinando il caso in cui, a causa della mancanza nella circoscrizione territoriale del Tribunale militare di ufficiali in servizio di grado almeno pari a quello dell’imputato, non sia possibile provvedere alla sostituzione del giudice militare non professionale astenutosi, rimetterebbe al presidente del Tribunale militare l’identificazione dell’ambito territoriale di riferimento per l’estrazione a sorte, in violazione degli artt. 3, primo comma e 25, primo comma, della Costituzione;

che l’ipotesi dell’impossibilità di comporre il Collegio, a seguito della ricusazione o dell’astensione del giudice, è stata espressamente disciplinata per il processo penale militare dall’art. 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 652, il quale, eliminando una lacuna segnalata anche dal Consiglio della magistratura militare (delibera 17 luglio 1996), ha stabilito che, qualora non sia <<possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale>> - ossia con altro magistrato dello stesso ufficio secondo le leggi di ordinamento giudiziario - <<il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare più vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima>>;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, non può ritenersi leso se lo spostamento di competenza derivi dall'accertamento obiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e sia diretto ad assicurare la continuità, l'efficienza della funzione giurisdizionale e, nel contempo, l’indipendenza e l'imparzialità del giudizio con la tutela del diritto di difesa (ordinanza n. 439 del 1998; sentenza n. 168 del 1976; ordinanza n. 132 del 1977);

che il citato art. 5-bis, stabilendo quale presupposto della rimessione l’impossibilità di sostituire il giudice in base alle leggi di ordinamento giudiziario, non distingue a seconda che questa riguardi il giudice professionale o il c.d. giudice “d’arma”, sicché l’affermazione della sua applicabilità soltanto qualora l’impossibilità riguardi il primo e non il secondo si risolve nell’introduzione di un presupposto ulteriore, che preclude l’operatività della disposizione, la quale assicura invece, nell’osservanza dell’art. 25, primo comma, della Costituzione, il rispetto del criterio della casualità della scelta del giudice non professionale tra ufficiali di grado almeno pari a quello dell’imputato, mediante la prevista estrazione a sorte all’interno di una circoscrizione territoriale predeterminata dal legislatore;

che, pertanto, le censure prospettate, poiché derivano dall’erronea premessa dell’inapplicabilità nella specie del citato art. 5-bis, e configurano un funzionamento patologico della norma impugnata, devono essere dichiarate manifestamente infondate (sentenza n. 392 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.