Ordinanza n. 528/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 528

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 333 e 336 del codice civile e degli artt. 738 e 739 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1999 dalla Corte di appello di Genova – sezione per i minorenni – sul reclamo proposto da Ruani Sergio ed altra, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che la Corte d’appello di Genova – sezione specializzata per i minorenni – con ordinanza del 28 ottobre 1999 (pervenuta a questa Corte in data 28 aprile 2000), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 336 e 333 cod. civ. nonché 738 e 739 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui nel procedimento camerale limitativo della potestà genitoriale non prevedono la nomina di un curatore in rappresentanza del minore;

che i parametri costituzionali sarebbero violati in quanto la mancata considerazione del minore, come parte del giudizio, inciderebbe negativamente sulla tutela dei suoi diritti ed in particolare di quello ad uno sviluppo compiuto ed armonico della personalità, implicitamente garantito dalle disposizioni stesse;

che il procedimento di reclamo ex art 739 cod. proc. civ. è stato introdotto dai collocatari della minore avverso un provvedimento del Tribunale che aveva affidato la stessa al Comune affinché questi ne curasse il rientro presso il nucleo familiare del nonno materno;

che i reclamanti lamentavano come il Tribunale non avesse tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica nella parte in cui si dubitava dell’idoneità educativa del gruppo familiare del nonno, sottolineando la situazione di grave e protratta violenza fisica e psicologica;

che, nel costituirsi, i nonni della minore sostenevano il difetto di legittimazione dei reclamanti e l’adeguatezza del proprio nucleo familiare;

che all’udienza, davanti al giudice a quo, l’A.N.F.A.A. (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) chiedeva di intervenire in adesione alle conclusioni dei reclamanti, ritenendo che questi avevano agito nell’esclusivo interesse della minore, atteso che appariva preoccupante il ritorno di questa presso il nonno e auspicava la nomina di un curatore speciale sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale;

che nell’ordinanza di rimessione, premesso che in dottrina e giurisprudenza si evidenzia una sempre maggiore considerazione della posizione del minore quale soggetto titolare di diritti soggettivi perfetti, autonomi ed azionabili, membro a tutti gli effetti della comunità sociale («non più oggetto di una assoluta ed incondizionata volontà degli adulti, ma sicuramente “persona” alla pari di ogni altro individuo»), si richiama il c.d. diritto minorile e cioè un complesso di norme riguardanti la posizione del fanciullo nella prospettiva di una tutela preminente del suo interesse;

che il procedimento ex artt. 333, 336 cod. civ., in cui il giudice assume ogni opportuno e conveniente provvedimento per la prole, ha effetti rilevanti sull’avvenire del fanciullo, e tuttavia a questi non è dato stare in giudizio a mezzo di curatore speciale per la tutela dei suoi interessi e neppure è previsto che egli sia obbligatoriamente sentito;

che gli interessi del minore non sono adeguatamente tutelati dal P.M. in sede di intervento obbligatorio, anche perché i poteri di quest’organo non si ricollegano a tali specifici interessi, ma a quello generale dell’attuazione della legge; analogamente, non potrebbe costituire valida alternativa alla nomina di un curatore il potere largamente officioso del giudice;

che la nomina di un curatore in rappresentanza del minore non è sconosciuta al nostro ordinamento, come nei casi di conflitto di interessi tra genitori e figli (art. 370 recte: art. 320, u.c., cod. civ.) ovvero, in sede processuale, per le azioni di status e le procedure di opposizione al decreto di adottabilità;

che la nomina di un curatore del minore nel caso in esame trova una base normativa in alcuni documenti internazionali: la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, la quale afferma che al fanciullo deve essere assicurata la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura che lo riguardi sia direttamente che attraverso un rappresentante (artt. 3 e 12); e la Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, la quale prevede il riconoscimento al minore di diritti processuali che lo riguardano e, in particolare, il diritto di chiedere la nomina di un terzo rappresentante;

che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 185 del 1986) non fondata questione analoga, ma con specifico riferimento alla procedura di divorzio e separazione per i provvedimenti di affidamento della prole;

che comunque oggi vi è una accresciuta sensibilità alla problematica del minore;

che sulla rilevanza della questione la Corte rimettente osserva che nella presente causa essa si dovrebbe “pronunciare sulla collocazione della minore senza avere chiara consapevolezza dell’interesse di questa non adeguatamente rappresentata in giudizio”. Allo stato – soggiunge il giudice a quo – vi sarebbe la «necessità di dichiarare la carenza di legittimazione processuale dei ricorrenti che non hanno alcun potere di rappresentanza dei suoi interessi, nonché l’inammissibilità dell’intervento dell’A.N.F.A.A. con conseguente conferma del provvedimento impugnato»; che, tuttavia, dall’accoglimento della questione discenderebbe la nomina di un rappresentante del minore, nei confronti del quale si dovrebbe disporre l’integrazione del contraddittorio e la riapertura dei termini per l’impugnazione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale, per essere ammissibile, esige anzitutto una plausibile e non carente o contraddittoria motivazione sulla rilevanza della medesima; nella specie, l’ordinanza ritiene necessaria ai fini del decidere una pronuncia di incostituzionalità della omessa previsione della nomina di un curatore speciale per l’ipotesi in esame, senza tuttavia motivare in modo completo sulla effettiva mancanza nel vigente ordinamento di norme, speciali o generali, che consentano tale nomina: verifica che costituiva presupposto indispensabile per la predetta rilevanza;

che inoltre il giudice a quo, mentre afferma che “il collegio si troverebbe nella necessità di dichiarare la carenza di legittimazione processuale dei (reclamanti) collocatari della minore, i quali non hanno alcun potere di rappresentanza dei suoi interessi”, non risolve poi il problema pregiudiziale sull’ammissibilità del procedimento di gravame; e nel contempo solleva la questione di costituzionalità, senza argomentare sul perché, nonostante ciò, la medesima possa ritenersi rilevante in quello stesso procedimento;

che, pertanto, deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 333 e 336 cod. civ. nonché 738 e 739 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 30 e 31 della Costituzione, sollevata dalla Corte d’Appello di Genova – sezione specializzata per i minorenni – con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.