Ordinanza n. 524/2000

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ORDINANZA N. 524

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI "

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 6 giugno 1998 del Ministro per l’ambiente, recante "Istituzione dell’area marina protetta di Portofino", promosso con ricorso della Regione Liguria, notificato il 10 ottobre 1998, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 1998.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il Giudice relatore Valerio Onida;

udito l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 10 ottobre 1998 e depositato il successivo 19 ottobre, la Regione Liguria ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro dell’ambiente, adottato d’intesa con il Ministro del tesoro, in data 6 giugno 1998, recante "Istituzione dell’area marina protetta di Portofino", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 188 del 13 agosto 1998;

che col primo motivo del ricorso la Regione ricorrente lamenta la violazione del principio di leale collaborazione per essere stato, il decreto impugnato, emanato senza il preventivo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città, in violazione dell’art. 77, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che tale consultazione prevede ai fini della individuazione, istituzione e disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e per l’adozione delle relative misure di salvaguardia;

che col secondo motivo del ricorso la Regione lamenta che l’art. 5 del decreto impugnato preveda la riserva allo Stato della gestione della nuova area protetta, anzichè attribuirla alla Regione Liguria e per essa all’ente Parco di Portofino, strumentale della medesima, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394: ciò che costituirebbe violazione degli artt. 77 e 78 del d.lgs. n. 112 del 1998 (in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione), ai sensi dei quali sarebbero riservati allo Stato, in questa materia, i soli compiti amministrativi di rilievo nazionale individuati dalla citata legge n. 394 del 1991, il cui art. 19, comma 1, stabilisce che "qualora un’area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un’area protetta terrestre, la gestione é attribuita al soggetto competente per quest’ultima";

che si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato, osservando, quanto al primo motivo, che il decreto impugnato sarebbe stato legittimamente adottato sulla base di una delibera del Comitato per le aree naturali protette, previsto dall’art. 3 della legge n. 394 del 1991; quanto al secondo motivo, che l’art. 5 del decreto non sarebbe concretamente lesivo, limitandosi a prevedere un successivo atto di affidamento della gestione, e che, nel quadro normativo recato dal d.lgs. n. 112 del 1998, non si potrebbe sostenere che la gestione dell’area spetti alla Regione, la quale avrebbe solo un titolo preferenziale, non diversamente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che si trovasse in analoga condizione oggettiva, ad ottenere la gestione dell’area: onde la questione sarebbe di competenza del giudice amministrativo e non sarebbe ammissibile in questa sede;

che, con successiva memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione ricorrente dà atto che il decreto impugnato é stato sostituito dal decreto ministeriale 26 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, adottato previo parere della Regione Liguria e della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città: tale circostanza, secondo la ricorrente, farebbe considerare cessata la materia del contendere in relazione al primo motivo del ricorso;

che nella medesima memoria si afferma, in relazione alla censura contenuta nel secondo motivo del ricorso, che essa sarebbe superata dalla abrogazione implicita dell’art. 19, comma 2, della legge n. 394 del 1991 – norma di cui era contestata la violazione da parte del decreto impugnato – che sarebbe intervenuta ad opera dell’art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ai sensi del quale la gestione delle aree protette marine é affidata, con decreto del Ministro dell’ambiente, sentiti la Regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute: in base a tale norma il decreto ministeriale 22 giugno 1999 ha creato, quale ente gestore della riserva, un consorzio di enti locali, del quale la Regione ha preso atto, e tale circostanza farebbe cessare l’interesse della ricorrente al ricorso, posto che "nessun pratico effetto potrebbe derivare nella sua sfera soggettiva dall’eventuale accoglimento del gravame";

che, a sua volta, la difesa del Presidente del Consiglio, in una memoria depositata in prossimità dell’udienza, chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere per effetto della integrale sostituzione del decreto impugnato ad opera del decreto 26 aprile 1999.

Considerato che l’atto in relazione al quale la Regione Liguria ha promosso conflitto di attribuzioni é stato integralmente sostituito dal decreto del Ministro dell’ambiente, adottato d’intesa con il Ministro del tesoro, sentito il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città, in data 26 aprile 1999, e che dunque l’atto impugnato é interamente venuto meno, senza che ne restino in vita effetti dei quali la ricorrente si dolga, come risulta dalla richiesta dalla stessa avanzata, nella memoria, di dichiarare in parte cessata la materia del contendere e in parte cessato l’interesse della Regione all’accoglimento del gravame;

che pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo sentenze n. 199 del 1998; n. 188, n. 287, n. 312, n. 418 del 1999; n. 12 del 2000), deve dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione al ricorso proposto dalla Regione Liguria.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria nei confronti dello Stato con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.